Art. 24 – Preavviso di licenziamento o di dimissioni
Le dimissioni o il licenziamento dell’operaio non in prova e che non avvenga ai sensi dell’art. 28, dovranno avere luogo con un preavviso di: tre settimane per l’operaio con anzianità fino a 5 anni; quattro settimane per l’operaio con anzianità ...
