Categoria: organizzazione del lavoro e risorse umane

Art. 4 – Orario di lavoro

Art. 4 – Orario di lavoro

L’orario giornaliero di lavoro a tutti gli effetti del presente contratto è stabilito per tutti i turni in sei ore giornaliere. Di conseguenza la retribuzione settimanale continua ad essere calcolata su 36 ore settimanali computantosi sulla stessa base tutti gli...

Art. 11 – Giorni di riposo

Art. 11 – Giorni di riposo

Agli impiegati amministrativi che abbiano una anzianità ininterrotta nella stessa azienda di almeno un anno spetteranno, per ogni anno solare, 13 giorni di riposo retribuiti. Per gli impiegati tecnici, per i dimafonisti e per i telescriventisti valgono le norme relative...

Allegato I – Legge 20 maggio 1970, n. 300. Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

Allegato I – Legge 20 maggio 1970, n. 300. Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento

La Camera dei deputati ed il<BR>Senato della Repubblica hanno approvato;<BR><BR>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA<BR><BR>la seguente legge:<BR>Titolo I – Della libertà e dignità del lavoratore<BR>ART. 1 (Libertà di opinione)<BR>I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede<BR>religiosa, hanno diritto,...

Art. 13 – Diritto allo studio

Art. 13 – Diritto allo studio

I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura anche in relazione all’attività dell’azienda, intendano frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, hanno diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti...

Art. 22 – Conteggi perequativi

Art. 22 – Conteggi perequativi

Al fine di determinare la misura della gratifica natalizia e del compenso per le ferie dovute all’operaio che abbia prestato la sua opera alternativamente in diversi turni di lavoro (diurno, promiscuo, notturno) si prenderà per base la retribuzione vigente per...

Art. 12 – Tredicesima mensilità

Art. 12 – Tredicesima mensilità

L’azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari a 30 ventiseiesimi della retribuzione mensile percepita dall’impiegato. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente alla vigilia di Natale. Per gli impiegati tecnici vale la norma dell’art. 22 Parte seconda Norme Operai. Nel caso...