Allegato R – Verbale di accordo

Il giorno 13 ottobre<BR>1993 in Roma tra<BR>La Federazione Italiana Editori Giornali<BR>La Federazione Italiana Lavoratori Informazione e Spettacolo<BR>La Federazione Informazione e Spettacolo<BR>La Unione Italiana Lavoratori della Stampa, Spettacolo, Informazione e Cultura<BR><BR>preso atto che<BR><BR>in data 3 luglio 1993 tra Governo e Associazioni confederali<BR>imprenditoriali e dei lavoratori è stato stipulato il «Protocollo sulla<BR>politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle<BR>politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo»<BR><BR>preso atto altresì che<BR><BR>i contenuti del protocollo costituiscono riferimento essenziale per<BR>favorire lo sviluppo e la competitività delle imprese e la tutela<BR>dell’occupazione anche attraverso la definizione di una nuova politica<BR>degli assetti contrattuali<BR><BR>convengono<BR>ART. 1<BR>Il protocollo 3 luglio 1993 stipulato tra Governo e le Associazioni<BR>Confederali imprenditoriali e dei lavoratori, allegato alla presente<BR>intesa, è recepito e reso operativo a tutti gli effetti nel settore dei<BR>quotidiani.<BR>ART. 2<BR>Al fine di realizzare obiettivi finalizzati al consolidamento e<BR>miglioramento del vigente sistema di relazioni industriali, le parti<BR>convengono che la regolamentazione per l’agibilità delle RSU verrà definita<BR>sulla base delle intese assunte a livello generale, tenute presenti le<BR>specificità che potranno essere individuate; le parti ravvisano altresì<BR>l’esigenza di adottare procedure atte a prevenire, esaminare e<BR>possibilmente risolvere, i motivi di conflitto che possano insorgere.<BR>Ai fini suddetti le parti attiveranno le necessarie consultazioni al fine<BR>della definizione in tempi brevi delle predette procedure, in attesa le<BR>parti faciliteranno la costituzione e l’agibilità delle RSU nelle<BR>situazioni in cui si determinerà l’elezione delle medesime.<BR>ART. 3<BR>Le Organizzazioni sindacali dei poligrafici stipulanti il presente accordo<BR>riconoscono che nello spirito dell’intesa quadro CGIL, CISL e UIL 1° marzo<BR>1991, l’organiz zazione delle RSU è quella risultante dal patto d’azione<BR>sottoscritto il 3 giugno 1992.<BR>Federazione Italiana Editori Giornali<BR>Federazione Italiana Lavoratori Informazione e Spettacolo<BR>Federazione Informazione e Spettacolo<BR>Unione Italiana Lavoratori Stampa Spettacolo Informazione e Cultura <BR>Presidenza del Consiglio dei Ministri – Protocollo sulla politica dei<BR>redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del<BR>lavoro e sul sostegno al sistema produttivo (3 luglio 1993)<BR>1. Politica dei redditi e dell’occupazione<BR>La politica dei redditi è uno strumento indispensabile della politica<BR>economica, finalizzato a conseguire una crescente equità nella<BR>distribuzione del reddito attraverso il contenimento dell’inflazione e dei<BR>redditi nominali, per favorire lo sviluppo economico e la crescita<BR>occupazionale mediante l’allargamento della base produttiva e una maggiore<BR>competitività del sistema delle imprese.<BR>In particolare il Governo, d’intesa con le parti sociali, opererà con<BR>politiche di bilancio tese:<BR>a) all’ottenimento di un tasso di inflazione allineato alla media dei Paesi<BR>comunitari economicamente più virtuosi:<BR>b) alla riduzione del debito e del deficit dello Stato ed alla stabilità<BR>valutaria.<BR>L’attuale fase d’inserimento nell’Unione Europea sottolinea la centralità<BR>degli obiettivi indicati e la necessità di pervenire all’ampliamento delle<BR>opportunità di lavoro attraverso il rafforzamento dell’efficienza e della<BR>competitività delle imprese, con particolare riferimento ai settori non<BR>esposti alla concorrenza internazionale, e della Pubblica Amministrazione.<BR>Una politica dei redditi così definita, unitamente all’azione di riduzione<BR>dell’inflazione, consente di mantenere l’obiettivo della difesa del potere<BR>d’acquisto delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici.<BR>Le parti ritengono che azioni coerenti di politica di bilancio e di<BR>politica dei redditi, quali quelle sopraindicate, concorreranno ad<BR>allineare il costo del denaro in Italia con quello del resto d’Europa.<BR>Il Governo dichiara di voler collocare le sessioni di confronto con le<BR>parti sociali sulla politica dei redditi in tempi coerenti con i processi<BR>decisionali in materia di politica economica, in modo da tener conto<BR>dell’esito del confronto nell’esercizio dei propri poteri e delle proprie<BR>responsabilità.<BR>Sessione di maggio-giugno<BR>Saranno indicati, prima della presentazione del Documento di programmazione<BR>economico-finanziaria, gli obiettivi della politica di bilancio per il<BR>successivo triennio.<BR>La sessione punterà a definire, previa una fase istruttoria che selezioni e<BR>qualifichi gli elementi di informazione necessari comunicandoli<BR>preventivamente alle parti, con riferimento anche alla dinamica della spesa<BR>pubblica, obiettivi comuni sui tassi d’inflazione programmati, sulla<BR>crescita del PIL e sull’occupazione.<BR>Sessione di settembre<BR>Nell’ambito degli aspetti attuativi della politica di bilancio, da<BR>trasporre nella legge finanziaria, saranno definite le misure applicative<BR>degli strumenti di attuazione della politica dei redditi, individuando le<BR>coerenze dei comportamenti delle parti nell’ambito dell’autonomo esercizio<BR>delle rispettive responsabilità.<BR>Impegni delle parti<BR>A partire dagli obiettivi comuni sui tassi di inflazione programmati, il<BR>Governo e le parti sociali individueranno i comportamenti da assumere per<BR>conseguire i risultati previsti.<BR>I titolari d’impresa, tra cui lo Stato e i soggetti pubblici gestori di<BR>imprese, perseguiranno indirizzi di efficienza, innovazione e sviluppo<BR>delle proprie attività che, nelle compatibilità di mercato, siano tali da<BR>poter contenere i prezzi entro livelli necessari alla politica dei redditi.<BR>Il Governo come datore di lavoro terrà un coerente comportamento anche<BR>nella contrattazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti e nelle<BR>dinamiche salariali non soggette alla contrattazione.<BR>Le parti perseguiranno comportamenti, politiche contrattuali e politiche<BR>salariali coerenti con gli obiettivi di inflazione programmata.<BR>Nell’ambito delle suddette sessioni il Governo definirà i modi ed i tempi<BR>di attivazione di interventi tempestivi di correzione di comportamenti<BR>difformi dalla politica dei redditi. Il Governo opererà in primo luogo<BR>nell’ambito della politica della concorrenza attivando tutte le misure<BR>necessarie ad una maggiore apertura al mercato. Il Governo dovrà altresì<BR>disporre di strumenti fiscali e parafiscali, con particolare riferimento<BR>agli oneri componenti il costo del lavoro, atti a dissuadere comportamen ti<BR>difformi.<BR>Si ribadisce l’opportunità di creare idonei strumenti per l’accertamento<BR>delle reali dinamiche dell’intero processo di formazione dei prezzi. E'<BR>perciò necessaria la costituzione di uno specifico Osservatorio dei prezzi,<BR>che verifichi le dinamiche sulla base di appositi studi economici di<BR>settore.<BR>Rapporto annuale sull’occupazione<BR>Nella sessione di maggio il Governo predisporrà un rapporto annuale<BR>sull’occupazione, corredato di dati aggiornati per settori ed aree<BR>geografiche, nel quale saranno identificati gli effetti sull’occupazione<BR>del complesso delle politiche di bilancio, dei redditi e monetarie, nonché<BR>dei comportamenti dei soggetti privati.<BR>Sulla base di tali dati, il Governo sottoporrà alle parti le misure,<BR>rientranti nelle sue responsabilità, capaci di consolidare o allargare la<BR>base occupazionale. Tra esse, con particolare riguardo alle aree di crisi<BR>occupazionale e con specifica attenzione alla necessità di accrescere<BR>l’occupazione femminile così come previsto dalla legge 125 /91:<BR>a) la programmazione e, quando necessaria, l’accelerazione degli<BR>investimenti pubblici, anche di concerto con le amministrazioni regionali;<BR>b) la programmazione coordinata del Fondo per l’occupazione e degli altri<BR>Fondi aventi rilievo per l’occupazione, compresa la definizione e<BR>finalizzazione delle risorse destinate all’attivazione di nuove iniziative<BR>produttive economicamente valide;<BR>c) la definizione di programmi di interesse collettivo, predisposti dallo<BR>stato d’intesa con le Regioni, nei quali avvalersi di giovani disoccupati<BR>di lunga durata e di lavoratori in Cigs o in mobilità, affidando la<BR>realizzazione di tali programmi a soggetti qualificati e verificandone<BR>costantemente l’efficacia e gli effetti occupazionali attraverso gli organi<BR>preposti;<BR>d) la programmazione del Fondo per la formazione professionale e<BR>dell’utilizzo dei fondi comunitari, d’intesa con le Regioni.<BR>2. Assetti contrattuali<BR>1. Gli assetti contrattuali prevedono:<BR>-un contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria<BR>-un secondo livello di contrattazione, aziendale o alternativamente<BR>territoriale, laddove previsto, secondo l’attuale prassi nell’ambito di<BR>specifici settori.<BR>2. Il CCNL ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per<BR>la materia retributiva.<BR>La dinamica degli effetti economici del contratto sarà coerente con i tassi<BR>di inflazione programmata assunti come obiettivo comune.<BR>Per la definizione di detta dinamica sarà tenuto conto delle politiche<BR>concordate nelle sessioni di politica dei redditi e dell’occupazione,<BR>dell’obiettivo mirato alla salvaguardia del potere d’acquisto delle<BR>retribuzioni, delle tendenze generali dell’economia e del mercato del<BR>lavoro, del raffronto competitivo e degli andamenti specifici del settore.<BR>In sede di rinnovo biennale dei minimi contrattuali, ulteriori punti di<BR>riferimento del negoziato saranno costituiti dalla comparazione tra l’infla<BR>zione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, da<BR>valutare anche alla luce delle eventuali variazioni delle ragioni di<BR>scambio del Paese, nonché dall’andamento delle retribuzioni.<BR>3. La contrattazione aziendale riguarda materie e istituti diversi e non<BR>ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del CCNL. Le erogazioni del<BR>livello di contrattazione aziendale sono strettamente correlate ai<BR>risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le<BR>parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità ed<BR>altri elementi di competitività di cui le imprese dispongano, compresi i<BR>margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le<BR>parti, eccedente quella eventualmente già utilizzata per riconoscere gli<BR>aumenti retributivi a livello di CCNL, nonché ai risultati legati<BR>all’andamento economico dell’impre sa.<BR>Le parti prendono atto che, in ragione della funzione specifica ed<BR>innovativa degli istituti della contrattazione aziendale e dei vantaggi che<BR>da essi possono derivare all’intero sistema produttivo attraverso il<BR>miglioramento dell’efficienza aziendale e dei risultati di gestione, ne<BR>saranno definiti le caratteristiche ed il regime contribu<BR>tivo-previdenziale mediante un apposito provvedimento legislativo promosso<BR>dal Governo, tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica e della<BR>salvaguardia della prestazione previdenziale dei lavoratori.<BR>La contrattazione aziendale o territoriale è prevista secondo le modalità e<BR>negli ambiti di applicazione che saranno definiti dal contratto nazionale<BR>di categoria nello spirito dell’attuale prassi negoziale con particolare<BR>riguardo le piccole imprese. Il contratto nazionale di categoria stabilisce<BR>anche la tempistica, secondo il principio dell’autonomia dei cicli<BR>negoziali, le materie e le voci nelle quali essa si articola.<BR>Al fine dell’acquisizione di elementi di conoscenza comune per la<BR>definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti<BR>valutano le condizioni dell’impre sa e del lavoro, le sue prospettive di<BR>sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell’andamento e delle<BR>prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di<BR>redditività.<BR>L’accordo di secondo livello ha durata quadriennale. Nel corso della sua<BR>vigenza le parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari, svolgeranno<BR>procedure di informa zione, consultazione, verifica o contrattazione<BR>previste dalle leggi, dai CCNL, dagli accordi collettivi e dalla prassi<BR>negoziale vigente, per la gestione degli effetti sociali connessi alle<BR>trasformazioni aziendali quali le innovazioni tecnologiche, organizzative<BR>ed i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di<BR>sicurezza, di lavoro e di occupazione, anche in relazione alla legge sulle<BR>pari opportunità.<BR>4. Il CCNL di categoria definisce le procedure per la presentazione delle<BR>piattaforme contrattuali nazionali, aziendali o territoriali, nonché i<BR>tempi di apertura dei negoziati al fine di minimizzare i costi connessi ai<BR>rinnovi contrattuali ed evitare periodi di vacanze contrattuali.<BR>Le piattaforme contrattuali per il rinnovo dei CCNL saranno presentate in<BR>tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della<BR>scadenza dei contratti. Durante tale periodo, e per il mese successivo alla<BR>scadenza, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno<BR>ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento<BR>comporterà come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa,<BR>l’anticipazione e lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal<BR>quale decorre l’indennità di vacanza contrattuale.<BR>5. Il Governo si impegna a promuovere, entro la fine del 1997, un incontro<BR>di verifica tra le parti finalizzato alla valutazione del sistema<BR>contrattuale previsto dal presente protocollo al fine di apportare, ove<BR>necessario, gli eventuali correttivi.<BR>Indennità di vacanza contrattuale<BR>Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di<BR>scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il<BR>contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal<BR>mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove<BR>successiva, un elemento provvisorio della retribuzio ne.<BR>L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione<BR>programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa<BR>la ex indennità di contingenza.<BR>Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50%<BR>dell’inflazione programmata. Dalla decorrenza dell’accordo di rinnovo del<BR>contratto l’indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.<BR>Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori.<BR>Rappresentanze sindacali<BR>Le parti, al fine di una migliore regolamentazione del sistema di relazioni<BR>industriali e contrattuali, concordano quanto segue:<BR>a) le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente<BR>protocollo riconoscono come rappresentanza sindacale aziendale unitaria<BR>nelle singole unità produt tive quella disciplinata dall’intesa quadro tra<BR>CGIL-CISL-UIL sulle Rappresentanze sindacali unitarie, sottoscritta in data<BR>1 marzo 1991.<BR>Al fine di assicurare il necessario raccordo tra le organizzazioni<BR>stipulanti i contratti nazionali e le rappresentanze aziendali titolari<BR>delle deleghe assegnate dai contratti medesimi, la composizione delle<BR>rappresentanze deriva per 2/3 da elezione da parte di tutti i lavoratori e<BR>per 1/3 da designazione o elezione da parte delle organizza zioni<BR>stipulanti il CCNL, che hanno presentato liste, in proporzione ai voti<BR>ottenuti;<BR>b) il passaggio dalla disciplina delle RSA a quello delle RSU deve avvenire<BR>a parità di trattamento legislativo e contrattuale, nonché a parità di<BR>costi per l’azienda in riferimento a tutti gli istituti;<BR>c) la comunicazione all’azienda e all’organizzazione imprenditoriale di<BR>appartenenza dei rappresentanti sindacali componenti le RSU ai sensi del<BR>punto a) sarà effettuata per iscritto a cura delle organizzazioni sindacali;<BR>d) le imprese, secondo modalità previste nei CCNL metteranno a disposizione<BR>delle organizzazioni sindacali quanto è necessario per lo svolgimento delle<BR>attività strumentali all’elezione delle predette rappresentanze sindacali<BR>unitarie, come, in particolare, l’elenco dei dipendenti e gli spazi per<BR>l’effettuazione delle operazioni di voto e di scrutinio;<BR>e) la legittimazione a negoziare al secondo livello le materie oggetto di<BR>rinvio da parte del CCNL è riconosciuta alle rappresentanze sindacali<BR>unitarie ed alle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori<BR>aderenti alle organizzazioni stipulanti il medesimo CCNL, secondo le<BR>modalità determinate dal CCNL<BR>f) le parti auspicano un intervento legislativo finalizzato, tra l’altro,<BR>ad una generalizzazione dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi<BR>aziendali che siano espressione della maggioranza dei lavoratori, nonché<BR>alla eliminazione delle norme legislative in contrasto con tali principi.<BR>Il Governo si impegna ad emanare un apposito provvedimento legislativo<BR>inteso a garantire l’efficacia erga omnes, nei settori produttivi dove essa<BR>appaia necessaria al fine di normalizzare le condizioni concorrenziali<BR>delle aziende.<BR>Nota.<BR>Il presente capitolo sugli assetti contrattuali contiene principi validi<BR>per ogni tipo di rapporto di lavoro. Per il rapporto di lavoro con la<BR>Pubblica Amministrazione resta fermo il D.L. 29/1993.<BR>Nota.<BR>CGIL-CISL UIL e CNA CASA e CLAAI dichiarano che per quanto riguarda la<BR>struttura contrattuale e retributiva l’Accordo interconfederale 3 agosto/3<BR>dicembre 1992 tra le Organizzazioni dei lavoratori e le Organizzazioni<BR>artigiane per il comparto dell’artigianato è compatibile con il presente<BR>protocollo, fatta salva la clausola di armonizzazione prevista dall’Accordo<BR>interconfederale stesso nella norma transitoria.<BR>3. Politiche del lavoro<BR>Il Governo predisporrà un organico disegno di legge per modificare il<BR>quadro normativo in materia di gestione del mercato del lavoro e delle<BR>crisi occupazionali, al fine di renderlo più adeguato alle esigenze di un<BR>governo attivo e consensuale e di valorizzare le opportunità occupazionali<BR>che il mercato del lavoro può offrire se dotato di una più ricca<BR>strumentazione che lo avvicini agli assetti in atto negli altri paesi<BR>europei.<BR>Il disegno di legge verrà redatto, attraverso un costruttivo confronto con<BR>le parti sociali, sulla base delle linee guida di seguito indicate.<BR>Il Governo si impegna, inoltre, a completare la disciplina del mercato del<BR>lavoro operata con la legge n. 223/91, integrandola con la nuova normativa<BR>sul collocamento obbligatorio per gli invalidi già in discussione in<BR>Parlamento.<BR>Gestione delle crisi occupazionali<BR>a) Revisione della normativa della Cassa Integrazione per crisi aziendale<BR>onde renderla più funzionale al governo delle eccedenze di personale e<BR>delle connesse vertenze. Si dovrà mirare, in particolare, alla<BR>semplificazione ed accelerazione delle procedure di concessione<BR>dell’intervento, prevedendo un termine massimo di 40 giorni. Nell’ambito<BR>dei limiti finanziari annuali stabiliti dal CIPI, il Ministro del Lavoro<BR>gestisce l’intervento con l’ausilio degli organi collegiali, periferici e<BR>centrali, di governo del mercato del lavoro.<BR>L’intervento della Cigs per crisi può essere richiesto dall’impresa anche<BR>durante le procedure iniziate ai sensi dell’art. 24 della legge 223/91<BR>quando sia intervenuto accordo sindacale in vista dell’obiettivo di<BR>ricercare soluzioni funzionali al reimpiego dei lavoratori eccedenti con la<BR>collaborazione degli organismi periferici del Ministero del Lavoro, ed in<BR>particolare delle Agenzie per l’impiego, della Regione, delle associazioni<BR>imprenditoriali e dei lavoratori o degli enti bilaterali da esse costituiti;<BR>b) previsione delle modalità per la valorizzazione del contributo che le<BR>Regioni e gli enti locali possono offrire alla composizione delle<BR>controversie in materia di eccedenze del personale attraverso<BR>l’utilizzazione delle competenze in materia di formazione professionale e<BR>di tutte le altre risorse di cui essi dispongono;<BR>c) con la gradualità richiesta dalle condizioni della finanza pubblica,<BR>elevazione I trattamento ordinario di disoccupazione, sino al 40% per<BR>consentire un suo più efficiente impiego sia da un punto di vista generale,<BR>per soddisfare in maniera adeguata le esigenze di protezione del reddito e<BR>le esigenze di razionale governo del mercato del lavoro, sia, in<BR>particolare con riferimento ai settori che non ricadono nel campo di<BR>applicazione della Cigs nonché alle forme di lavoro discontinuo e<BR>stagionale;<BR>d) adozione di misure legislative che fino al 31 dicembre 1995 consentano<BR>alle imprese che occupano fino a 50 dipendenti e rientrano nel campo di<BR>applicazione della Cigo, di usufruire di quest’ultimo trattamento in<BR>termini più ampi degli attuali.<BR>Modificazione della disciplina della Cigo, prevedendo che nel computo della<BR>durata del predetto trattamento il periodo settimanale venga determinato<BR>con riferimento ad un monte ore correlato al numero di dipendenti occupati<BR>nell’impresa;<BR>e) al fine di conseguire il mantenimento e la crescita occupazionale nel<BR>settore dei servizi, si ritiene ormai matura una riconsiderazione del<BR>sistema degli sgravi contributivi concessi in alcune aree del Paese, del<BR>sistema di fiscalizzazione degli oneri sociali, nonché degli ammortizzatori<BR>sociali al fine dell’approntamento di una disciplina di agevolazione e di<BR>gestione delle crisi che tenga conto delle peculiarità operative del<BR>settore terziario. Si prevede pertanto la istituzione di un tavolo<BR>specifico, coordinato dal Ministero del Lavoro con le parti sociali del<BR>settore, e delle diverse categorie in esso incluse, per la predisposizione<BR>dei necessari provvedi menti di legge, in armonia con la politica della<BR>concorrenza a livello comunitario, e nel quadro delle compatibilità<BR>finanziarie del bilancio dello Stato.<BR>Occupazione giovanile e formazione<BR>a) Il contratto di apprendistato va mantenuto nella funzione tradizionale<BR>di accesso teorico-pratico a qualifiche specifiche di tipo tecnico. Ne va<BR>comunque valorizzata la funzione di sviluppo della professionalità, anche<BR>mediante l’intervento degli enti bilaterali e delle Regioni, e la<BR>certificazione dei risultati. I programmi di insegna mento complementare<BR>potranno essere presentati alle Regioni per il successivo inoltro al Fondo<BR>sociale europeo. In relazione all’ampliamento dell’obbligo scolastico sarà<BR>consentito, attraverso la contrattazione collettiva, uno spostamento della<BR>soglia di età;<BR>b) la disciplina del contratto di formazione-lavoro va ridefinita<BR>prevedendo una generalizzazione del limite di età a 32 anni, ed<BR>individuando due diverse tipologie contrattuali, che consentano di<BR>modularne l’intervento formativo e la durata di funzione delle diverse<BR>esigenze.<BR>Ferme rimanendo le attuali disposizioni in materia di durata massima del<BR>contratto, per le professionalità medio-alte sarà previsto un potenziamento<BR>ed una migliore programmazione degli impegni formativi.<BR>Per le professionalità medio-basse ovvero per quelle più elevate che<BR>richiedano solamente un’integrazione formativa, il contratto di<BR>formazione-lavoro per il primo anno di durata sarà caratterizzato da<BR>formazione minima di base (informazione sul rapporto di lavoro, sulla<BR>specifica organizzazione del lavoro e sulla prevenzione ambientale ed<BR>anti-infortunistica) e da un’acquisizione formativa derivante dalla<BR>esperienza lavorativa e dall’affiancamento. I contratti collettivi potranno<BR>inquadrare i giovani assunti con questa tipologia di contratto a livelli<BR>inferiori rispetto a quelli cui esso è finalizzato.<BR>Non potranno aver luogo assunzioni con il contratto di formazione-lavoro<BR>presso imprese nelle quali non siano stati convertiti a tempo indeterminato<BR>almeno il 60% dei contratti di formazione lavoro stipulati precedentemente.<BR>Va inoltre prevista una verifica dei risultati formativi raggiunti, da<BR>compiere, con la partecipazione degli enti bilaterali, secondo la<BR>classificazione CEE delle qualifi che, e che potrà consistere, per le<BR>qualifiche medio-alte, in un’apposita certificazione. Le Regioni dovranno<BR>disciplinare, secondo criteri uniformi, le modalità di accesso dei progetti<BR>formativi ai finanziamenti del Fondo sociale europeo. L’armonizzazione con<BR>il sistema formativo avverrà nella riforma della legge 845/1978.<BR>Riattivazione del mercato del lavoro<BR>a) Nell’ambito delle iniziative previste nella sezione «politica dei<BR>redditi e dell’occupazione», oltre ai programmi di interesse collettivo a<BR>favore dei giovani disoccu pati del Mezzogiorno ivi previsti, per agevolare<BR>l’insediamento di nuove iniziative produttive nelle aree deboli, di cui<BR>alla legge 488/92, le parti sociali potranno contrattare appositi pacchetti<BR>di misure di politica attiva, di flessibilità e di formazione professionale<BR>con la collaborazione delle Agenzie per l’impiego e delle Regioni. Tali<BR>pacchetti potranno prevedere una qualifica di base e la corresponsione di<BR>un salario corrispondente alle ore di lavoro prestato, escluse le ore<BR>devolute alla formazione;<BR>b) saranno definite le azione positive per le pari opportunità uomo-donna<BR>che considerino l’occupazione femminile come una priorità nei progetti e<BR>negli interventi, attraverso la piena applicazione delle leggi n. 125 e n.<BR>215, un ampliamento del loro finanziamento, una loro integrazione con gli<BR>altri strumenti legislativi e contrat tuali, con particolare riferimento<BR>alla politica attiva del lavoro;<BR>c) ferme restando le misure già approntate sui contratti di solidarietà, si<BR>procederà ad una modernizzazione della normativa vigente in materia di<BR>regimi di orario, valorizzando pienamente le acquisizioni contrattuali del<BR>nostro Paese e sostenendone l’ulteriore sviluppo nella tutela dei diritti<BR>fondamentali alla sicurezza, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo<BR>dell’occupazione e l’incremento della competitività delle imprese;<BR>d) per rendere più efficiente il mercato del lavoro va disciplinato anche<BR>nel nostro Paese il lavoro interinale. La disciplina deve offrire garanzie<BR>idonee ad evitare che il predetto istituto possa rappresentare il mezzo per<BR>la destrutturazione di lavori stabili.<BR>In particolare, il ricorso al lavoro interinale sarà consentito alle<BR>aziende del settore industriale e terziario, con esclusione delle<BR>qualifiche di esiguo contenuto profes sionale. Il ricorso al lavoro<BR>interinale sarà ammesso nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche<BR>non previste dai normali assetti produttivi dell’azienda, nei casi di<BR>sostituzione dei lavoratori assenti nonché nei casi previsti dai contratti<BR>collettivi nazionali applicati dall’azienda utilizzatrice.<BR>La disciplina deve prevedere: che l’impresa fornitrice sia munita di<BR>apposita autorizzazione pubblica; che i trattamenti economici e normativi<BR>del rapporto di lavoro alle dipendenze delle dette imprese siano<BR>disciplinati da contratti collettivi; che si agevoli la continuità del<BR>rapporto con l’impresa fornitrice; che quest’ultima si impegni a garantire<BR>un trattamento minimo mensile; che il lavoratore abbia diritto per i<BR>periodi lavorati presso l’impresa utilizzatrice, ad un trattamento non<BR>inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti da quest’ultima.<BR>Trascorsi sei mesi senza che sia intervenuta la stipula del contratto<BR>collettivo, la disciplina che sarebbe stata di competenza dello stesso,<BR>sarà emanata con regolamento del Ministro del Lavoro, sentite le parti<BR>sociali.<BR>Dopo due anni di applicazione, va prevista una verifica tra le parti,<BR>promossa dal Governo, mirante a valutare la possibilità di un ampliamento<BR>dell’ambito di applicazione dell’Istituto;<BR>e) forme particolari di lavoro a tempo determinato, gestite da organismi<BR>promossi o autorizzati dalle Agenzie per l’impiego, possono essere previste<BR>in funzione della promozione della ricollocazione e riqualificazione dei<BR>lavoratori in mobilità o titolari di trattamenti speciali di disoccupazione.<BR>Il Ministro del Lavoro si impegna ad approfondire la possibilità di una<BR>riforma delle Agenzie per l’impiego mirata a consentire ad esse di operare<BR>nel predetto campo, escludendo comunque l’ipotesi dell’instaurazione di un<BR>rapporto di lavoro con le stesse;<BR>f il Ministro del Lavoro si impegna a predisporre attraverso il confronto<BR>con le parti sociali, una riforma degli strumenti di governo del mercato<BR>del lavoro agricolo, mirata a favorire l’occupazione ed un uso più<BR>efficiente e razionale delle risorse pubbliche;<BR>f) il Ministro del Lavoro si impegna a ridefinire l’assetto organizzativo<BR>degli Uffici periferici del Ministero del Lavoro perché questi possano<BR>adempiere ai necessari compiti di politica attiva del lavoro e di esprimere<BR>il massimo di sinergie con la Regione e le parti sociali. Si impegna<BR>inoltre perché ne risultiun rafforzamento d funzione ispettiva.<BR>4. Sostegno al sistema produttivo<BR>1. Ricerca ed innovazione tecnologica<BR>Nella nuova divisione internazionale del lavoro e delle produzioni tra le<BR>economie dei Paesi più evoluti e le nuove vaste economie caratterizzate da<BR>bassi costi del lavoro, un più intenso e diffuso progresso tecnologico è<BR>condizione essenziale per la competitività dei sistemi<BR>economico-industriali dell’Italia e dell’Europa. Negli anni ’90 scienza e<BR>tecnologia dovranno assumere, più che nel passato, un ruolo primario.<BR>Una più intensa ricerca scientifica, una più estesa innovazione tecnologica<BR>ed una più efficace sperimentazione dei nuovi processi e prodotti saranno<BR>in grado di assicurare il mantenimento nel tempo della capacità competitiva<BR>dinamica dell’industria italiana. Alle strutture produttive di ricerca<BR>scientifica e tecnologica, il paese deve guardare come ad uno dei<BR>principali destinatari di investimenti per il proprio futuro.<BR>Ma non basta incrementare le risorse, occorre avviare quell’effettivo<BR>progresso scientifico/tecnologico per l’industria che nasce prevalentemente<BR>dal lavoro organiz zato di strutture adeguatamente dotate di uomini e<BR>mezzi, impegnati permanentemente in singoli campi o settori. E’ in<BR>particolare nell’organizzazione strutturata dell’attività di ricerca che si<BR>alimentano le reciproche sollecitazioni a lavorare nei diversi campi di<BR>indagine, che si favorisce lo scambio di conoscenze, che si moltiplicano e<BR>si accelerano gli effetti indotti dell’indagine e della sperimentazione.<BR>Pari urgenza e importanza riveste per il Paese l’obiettivo dell’innovazione<BR>tecnologica nelle attività di servizio, commerciali ed agricole.<BR>L’efficienza e l’evoluzione tecnologica dei servizi (da quello bancario a<BR>quello del trasporto a quello dei servizi di telecomunicazione e di<BR>informatica) sono condizioni essenziali per la concorrenzialità delle<BR>imprese in ogni settore di attività.<BR>E d’altra parte, la modernizzazione dell’agricoltura, oltre a preservare<BR>importanti quote del reddito nazionale e contenere il deficit della<BR>bilancia commerciale, costituisce se raccordata alla ricerca scientifica,<BR>il mezzo privilegiato di una effettiva politica di difesa del territorio e<BR>di tutela dell’equilibrio ambientale fondata sulla continuità della<BR>presenza e dell’attività delle comunità rurali.<BR>L’attuale sistema della ricerca e dell’innovazione è inadeguato a questi<BR>fini. Occorre una nuova politica per dotare il Paese di risorse, strumenti<BR>e «capitale umano)> di entità e qualità appropriata ad un sistema<BR>innovativo, moderno, finalizzato e orientato dal mercato. Interventi<BR>miranti a dare al Paese una adeguata infrastruttura di ricerca scientifica<BR>e tecnologica industriale, si dovranno ispirare al consolidamento,<BR>adeguamento ed armonizzazione delle strutture esistenti, alla realizzazione<BR>di nuove strutture di adeguata dimensione nonché ad una sempre maggiore<BR>interconnessione tra pubblico e privato.<BR>Tutto ciò nelle tre direzioni:<BR>a) del riordino, valorizzazione e rafforzamento delle strutture di ricerca<BR>pubbliche quali l’Università, il CNR, l’ENEA, anche in direzione di una<BR>migliore finalizzazione delle loro attività;<BR>b) della valorizzazione delle strutture organizzate interne alle imprese<BR>c) della creazione di strutture di ricerca esterne sia ai complessi<BR>aziendali che alle strutture pubbliche, alla cui promozione, sostegno ed<BR>amministrazione siano chiamati soggetti privati e pubblici in forme<BR>costitutive diverse.<BR>Tra gli obiettivi della politica dei redditi va annoverato quello della<BR>creazione di adeguati margini nei conti economici delle imprese per le<BR>risorse finalizzate a sostenere i costi della ricerca.<BR>Per supportare un’infrastruttura scientifica e tecnologica che sostenga un<BR>sistema di ricerca ed innovazione si richiede:<BR>a) la presentazione al Parlamento entro tre mesi del piano triennale della<BR>ricerca ai sensi dell’art. 2 della legge 168 del 1989, al fine di definire<BR>le scelte programmatiche, le modalità per il coordinamento delle risorse,<BR>dei programmi e dei soggetti, nonché le forme attuative di raccordo tra<BR>politica nazionale e comunitaria. La presenta zione di tale piano sarà<BR>preceduta da una consultazione con le parti sociali;<BR>b) un aumento ed una razionalizzazione delle risorse destinate all’attività<BR>di ricerca e all’innovazione, concentrando gli interventi nelle aree e nei<BR>settori prioritari del sistema produttivo italiano privilegiando le intese<BR>e le sinergie realizzate in sede europea, anche rafforzando l’azione sul<BR>sistema delle piccole e medie imprese e sui loro consorzi.<BR>A tali fini saranno adottate misure di rifinanziamento, riorientamento e,<BR>ove necessario, di riforma della legislazione esistente. In particolare, il<BR>rifinanziamento è necessario per le leggi 46/82 e 346/88 per la ricerca<BR>applicata, per le nuove finalità dell’intervento ordinario nelle aree<BR>depresse del Paese, per la legge 317/91;<BR>c) l’introduzione, attraverso la presentazione di un apposito provvedimento<BR>legislativo, di nuove misure automatiche di carattere fiscale e<BR>contributivo, in particolare mediante la defiscalizzazione delle spese<BR>finalizzate all’attività di ricerca delle imprese nonché la deducibilità<BR>delle erogazioni liberali a favore di specifici soggetti operanti nel campo<BR>della ricerca;<BR>d) la revisione e semplificazione del regime esistente di sostegno alle<BR>imprese, con l’obiettivo di accelerare i meccanismi di valutazione dei<BR>progetti e di erogazione dei fondi;<BR>e) l’attivazione ed il potenziamento di «luoghi» di insediamento organico<BR>di iniziative di ricerca, quali i parchi scientifici e tecnologici, con la<BR>finalità, tra l’altro, di promuovere la nascita di istituti dedicati alla<BR>ricerca settoriale interessante le problematiche specifiche dell’economia<BR>del territorio funzionali alla crescita ed alla nascita di iniziative<BR>imprenditoriali private.<BR>Si potranno collocare in tale ambito e nelle forme di collaborazione che<BR>esso comporta tra università, enti pubblici e imprese, i progetti rivolti<BR>alla innovazione tecnologica nei settori di interesse prioritario delle<BR>amministrazioni locali quali, in primo luogo, la tutela dell’ambiente le<BR>reti locali ed i sistemi di mobilità. Per il reperimento delle risorse<BR>necessarie potrà essere utilizzato lo strumento degli accordi di programma<BR>previsto dall’art. 3 comma 3 della legge 168/89 con specifici<BR>finanziamenti. Al finanziamento di tali iniziative dovranno concorrere<BR>capitali privati;<BR>7 il ricorso al mercato finanziario e creditizio, ad oggi praticamente<BR>inoperante, attraverso la creazione di appositi canali e l’utilizzo di<BR>specifici strumenti capaci di attrarre capitale di rischio su iniziative e<BR>progetti nel settore della ricerca e dell’innovazione.<BR>Interessanti prospettive possono discendere dalla recente introduzione di<BR>nuovi intermediari finanziari rivolti al capitale di rischio (fondi chiusi,<BR>fondi d’investimento, venture capital, previdenza complementare);<BR>g) lo sviluppo di progetti di ricerca promossi dalle imprese sui quali far<BR>convergere la collaborazione delle università. Un più stretto rapporto tra<BR>mondo dell’impresa e mondo dell’università potrà inoltre rilanciare, anche<BR>attraverso maggiori disponibilità finanziarie, una politica di<BR>qualificazione e formazione delle «risorse umane», in grado di creare<BR>nuclei di ricercatori che, strettamente connessi con le esigenze delle<BR>attività produttive, possano generare una fertilizzazione tra innovazione e<BR>prodotti, ponendo una particolare attenzione anche ai processi di sviluppo<BR>delle piccole e medie imprese;<BR>h) l’attivazione di programmi di diffusione e trasferimento delle<BR>tecnologie a beneficio delle piccole e medie imprese e dei loro consorzi,<BR>che costituiscono obiettivo rilevante dei parchi tecnologici e scientifici,<BR>per i quali sono già previsti appositi stanziamenti di risorse, anche<BR>attraverso la rivitalizzazione delle stazioni sperimentali;<BR>i) la valorizzazione, nel processo di privatizzazione e riordino<BR>dell’apparato industriale pubblico, del patrimonio di ricerca ed<BR>innovazione presente al suo interno;<BR>l) l’attivazione di una politica della domanda pubblica maggiormente<BR>standardizzata e qualificata, attenta ai requisiti tecnologici dei prodotti<BR>nonché volta alla realizzazione di un sistema di reti tecnologicamente<BR>avanzate. A tali fini acquisisce particolare importanza il collegamento<BR>sistematico con l’attività delle strutture di coordinamento settoriale,<BR>immediatamente attivabile con l’Autorità per l’informatica nella pubblica<BR>amministrazione, ed estendibile ai settori della sanità e del trasporto<BR>locale.<BR>Per consentire la realizzazione degli obiettivi fin qui indicati è<BR>necessario che la spesa complessiva per il sistema della ricerca e dello<BR>sviluppo nazionale, pari a 1,4% del Pil, cresca verso i livelli su cui si<BR>attestano i paesi più industrializzati 2,5-2,9% del Pil. Il tendenziale<BR>recupero di tale differenza è condizione essenziale perché la ricerca e<BR>l’innovazione tecnologica svolgano un ruolo primario per rafforzare la<BR>competitività del sistema produttivo nazionale. In tale quadro appare<BR>necessario perseguire nel prossimo triennio l’obiettivo di una spesa<BR>complessiva pari al 2% del Pil. Tale obiettivo non può essere realizzato<BR>con le sole risorse pubbliche. Queste dovranno essere accompagnate da<BR>un’accresciuta capacità di autofinanziamento delle imprese, da una maggiore<BR>raccolta di risparmio dedicato, da una maggiore propensione di investimento<BR>nel capitale di rischio delle strutture di ricerca e delle imprese ad alto<BR>contenuto innovativo. Dovrà necessariamente registrarsi l’avvio di un<BR>crescente impegno delle autonomie regionali e locali nell’ambito delle<BR>risorse proprie.<BR>Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sarà periodicamente svolto<BR>un confronto tra i soggetti istituzionali competenti e le parti sociali per<BR>una verifica dell’evoluzione delle politiche e delle azioni sopra descritte<BR>nonché dell’efficacia degli strumenti a tali fini predisposti.<BR>2. Istruzione e formazione professionale<BR>Le parti condividono l’obiettivo di una modernizzazione e riqualificazione<BR>dell’istruzione e dei sistemi formativi, finalizzati all’arricchimento<BR>delle competenze di base e professionali e al miglioramento della<BR>competitività del sistema produttivo e della qualità dei servizi.<BR>Tale processo comporta, da un lato decisi interventi di miglioramento e<BR>sviluppo delle diverse tipologie di offerte formative, dall’altro una<BR>evoluzione delle relazioni industriali e delle politiche aziendali per la<BR>realizzazione della formazione per l’inserimento, della riqualificazione<BR>professionale, della formazione continua. Risorse pubbliche e private<BR>dovranno contribuire a questo scopo.<BR>Su queste premesse, il Governo e le parti sociali ritengono che occorra:<BR>a) un raccordo sistematico tra il mondo dell’istruzione ed il mondo del<BR>lavoro, anche tramite la partecipazione delle parti sociali negli organismi<BR>istituzionali dello Stato e delle Regioni dove vengono definiti gli<BR>orientamenti ed i programmi e le modalità di valutazione e controllo del<BR>sistema formativo;<BR>b) realizzare un sistematico coordinamento interistituzionale tra i<BR>soggetti protagonisti del processo formativo (Ministero del Lavoro,<BR>Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero dell’Università e della<BR>Ricerca Scientifica, Regioni) al fine di garantire una effettiva gestione<BR>integrata del sistema;<BR>c) istituire il Consiglio Nazionale della Formazione Professionale, presso<BR>il Ministero del Lavoro con i rappresentanti dei Ministeri suindicati, del<BR>Ministero dell’In dustria, delle Regioni e delle parti sociali;<BR>d) prontamente realizzare l’adeguamento del sistema di formazione<BR>professionale con la revisione della Legge quadro 845/78, secondo le linee<BR>già prefigurate, tenuto conto dell’apporto che può essere fornito dal<BR>sistema scolastico:<BR>rilievo dell’orientamento professionale come fattore essenziale;<BR>definizione di standards formativi unici nazionali coerenti con<BR>l’armonizzazione in atto in sede comunitaria<BR>ridefinizione delle responsabilità istituzionali tra il Ministero del<BR>Lavoro (potere di indirizzo e ruolo di garanzia sulla qualità della<BR>formazione e sulla validazione dei suoi risultati) e Regioni (ruolo di<BR>progettazione della offerta formativa coerentemente con le priorità<BR>individuate nel territorio). In questo ambito, alla Conferenza<BR>Stato-Regioni dovrà essere affidato il compito di ricondurre ad un processo<BR>unitario di programmazione e valutazione le politiche formative;<BR>ruolo decisivo degli osservatori della domanda di professionalità istituiti<BR>bilateralmente dalle parti sociali;<BR>specifica considerazione degli interventi per i soggetti deboli del mercato;<BR>sistema gestionale pluralistico e flessibile;<BR>avvio della formazione continua;<BR>e) elevare l’età dell’obbligo scolastico a 16 anni, mediante iniziativa<BR>legislativa che, fra l’altro, valorizzi gli apporti che al sistema<BR>scolastico possono essere offerti da interventi di formazione<BR>professionale; per assicurare la maggiore efficacia sociale a tale<BR>obiettivo, esso dovrà essere accompagnato dalla messa a punto di strumenti<BR>idonei alla prevenzione ed al recupero della dispersione scolastica,<BR>individuando tra l’altro in tale attività uno dei possibili campi di<BR>applicazione dei programmi di interesse collettivo;<BR>f) portare a termine la riforma della scuola secondaria superiore,<BR>nell’ottica della costruzione di un sistema per il 2000, integrato e<BR>flessibile tra sistema scolastico nazionale e formazione professionale ed<BR>esperienze formative sul lavoro sino a 18 anni di età;<BR>g) valorizzare l’autonomia degli istituti scolastici ed universitari e<BR>delle sedi qualificate di formazione professionale, per allargare e<BR>migliorare l’offerta formativa post-qualifica, post-diploma e post-laurea,<BR>con particolare riferimento alla preparazione di quadri specializzati nelle<BR>nuove tecnologie, garantendo il necessario sostegno legislativo a tali<BR>percorsi formativi;<BR>h) finalizzare le risorse finanziarie derivanti dal prelievo dello 0,30% a<BR>carico delle imprese (L. 845/78) alla formazione continua, al di là di<BR>quanto previsto del D.L. n. 57/93, privilegiando tale asse di intervento<BR>nella futura riforma a livello comunitario del Fondo Sociale Europeo;<BR>i) prevedere un piano straordinario triennale di riqualificazione ed<BR>aggiornamento del personale, ivi compresi i docenti della scuola e della<BR>formazione professionale, per accompagnare il decollo delle linee di<BR>riforma suindicate.<BR>3. Finanza per le imprese ed internazionalizzazione<BR>Per il pieno inserimento del sistema produttivo italiano e quello europeo e<BR>per l’effettiva integrazione dei mercati finanziari italiani in quelli<BR>comunitari, occorre affrontare in tutta la sua portata il problema del<BR>trattamento fiscale delle attività economiche e delle attività finanziarie.<BR>Si tratta di un vasto campo di riforme da svolgere in armonia con gli<BR>obiettivi di controllo e di risanamento del bilancio pubblico per superare<BR>le numerose distorsioni del sistema attuale e rendere più equilibrate le<BR>condizioni operate dai mercati nel finanziamento delle imprese.<BR>L’esigenza di reperire le risorse utili alla crescita richiede un mercato<BR>finanziario più moderno ed efficace, in grado di assicurare un maggior<BR>raccordo diretto e diffuso tra risparmio privato ed imprese, anche<BR>ampliando la capacità delle imprese di ricorrere a nuovi strumenti di<BR>provvista.<BR>Va affrontato il problema del ritardo dei pagamenti del settore statale al<BR>sistema produttivo al fine di eliminare un ulteriore vincolo alla finanza<BR>d’impresa, attraverso la predisposizione di procedure, anche con eventuali<BR>possibili forme di compensazione, che impediscano il ripetersi dei ritardi.<BR>A tal fine vanno introdotti nel nostro ordinamento con rapidità i fondi<BR>chiusi ed i fondi immobiliari, va sviluppata la previdenza complementare,<BR>va dato impulso alla costituzione dei mercati mobiliari locali, vanno<BR>favorite forme di azionariato diffuso anche se in gestione fiduciaria, va<BR>infine sviluppata una politica delle garanzie, che tenga conto anche delle<BR>iniziative comunitarie.<BR>Si favorirà altresì la costituzione e lo sviluppo di consorzi di garanzia<BR>rischi, di consorzi produttivi tra imprese e di imprese di «venture<BR>capital» anche attraverso l’uso della 317/91.<BR>Quanto al sistema degli intermediari finanziari e alle possibilità concesse<BR>agli stessi dal recepimento della II direttiva sulle banche, va facilitata<BR>l’operatività nelcampo dei finanziamenti a medio termine e di quelli<BR>miranti a rafforzare il capitale di rischio delle imprese, in primo luogo<BR>accelerando i processi di concentrazione e privatizzazione del sistema<BR>bancario e di una sua apertura alla concorrenza internazionale, in secondo<BR>luogo rimuovendo contestualmente gli ostacoli che ritardano l’attuazione<BR>concreta della suddetta direttiva.<BR>Per aumentare la penetrazione delle imprese italiane nei mercati<BR>internazionali occorre definire strumenti più efficaci e moderni per la<BR>politica di promozione e per il sistema di assicurazione dei crediti<BR>all’export. Dovrà essere sviluppata la capacità di promozione e gestione di<BR>strumenti operativi che riducano il rischio finanziario quali il «project<BR>financing» e il «counter trade», anche promuovendo una più incisiva<BR>capacità di trading gestito da operatori nazionali.<BR>E’ necessario razionalizzare e rendere più trasparente l’intervento<BR>pubblico a sostegno della presenza delle imprese italiane sui mercati<BR>internazionali, considerando anche le esigenze delle piccole e medie<BR>imprese, facilitando l’accesso di tutti gli operatori alle informazioni ed<BR>aumentando le capacità istruttorie al fine di rendere più produttivo l’uso<BR>delle risorse pubbliche e di orientare queste su obiettivi economici<BR>strategici e di politica estera definiti a livello di governo e in<BR>confronto con le imprese. Appare inoltre importante garantire un coerente<BR>coordinamento dei soggetti preposti al rafforzamento della penetrazione<BR>all’estero del sistema produttivo per offrire una più vasta e coordinata<BR>gamma di strumenti operativi.<BR>In questo quadro va riformata la SACE, aumentandone la capacità di<BR>valutazione dei progetti e del rischio paese. L’attività di copertura dei<BR>rischi di natura commer ciale va nettamente separata da quella connessa ai<BR>rischi politici e svolta in più stretta collaborazione con le società<BR>assicurative private.<BR>4. Riequilibrio territoriale, infrastrutture e domanda pubblica<BR>La situazione di crisi e le tensioni sociali che si registrano in Italia si<BR>presentano differenziate a livello territoriale. In queste condizioni, un<BR>processo di ripresa economica, in assenza di una politica di riequilibrio<BR>territoriale, rischia di produrre un aumento del divario tra aree in<BR>ritardo di sviluppo, aree di declino industriale, aree di squilibrio tra<BR>domanda e offerta di lavoro.<BR>La tradizionale politica sulle aree deboli, incentrata soltanto<BR>sull’intervento straordinario nel mezzogiorno, appare superata dai recenti<BR>provvedimenti governativi. Questi disegnano una nuova strategia di<BR>intervento, orientata su di una politica regionale «ordinaria» più ampia,<BR>mirata a sostenere e creare le premesse per lo sviluppo economico di tutte<BR>le aree deboli del Paese.<BR>Tale politica deve essere, inoltre, coordinata con i nuovi strumenti<BR>comunitari che divengono parte integrante dell’azione per il sostegno allo<BR>sviluppo e, allo stesso tempo, criterio guida per la definizione delle<BR>modalità e dell’intensità degli interventi. Occorre, pertanto, giungere ad<BR>un’ottimizzazione delle risorse finanziarie provenienti dai fondi<BR>strutturali della Cee, assicurandone il pieno utilizzo, soprattutto in<BR>vista del programma 1991999.<BR>Il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica diviene la sede<BR>centrale di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza per<BR>ottimizzare l’azione di governo e per massimizzare l’efficacia delle<BR>risorse pubbliche ordinarie a vario titolo disponibili. In questo modo sarà<BR>possibile dare maggiore trasparenza alle risorse destinate agli<BR>investimenti ed assicurarne una più rapida erogazione alle imprese. La<BR>creazione di un organo indipendente presso lo stesso Ministero del Bilancio<BR>e della Programmazione Economica, quale l’Osservatorio delle politiche<BR>regionali, per verificare l’andamento e l’efficacia degli interventi nelle<BR>aree deboli rappresenta un’ulteriore iniziativa per garantire l’effettivo<BR>dispiegarsi della politica regionale.<BR>La politica regionale, oltre a flussi finanziari diretti allo sviluppo,<BR>dovrà prevedere una forte e mirata azione di sostegno alla riduzione delle<BR>diseconomie esterne, individuate nei diversi livelli di<BR>infrastrutturazione, nello sviluppo dei servizi a rete, nel funzionamento<BR>della Pubblica Amministrazione. Per conseguire tale obiettivo va rilanciata<BR>l’azione di programmazione degli investi4nti infrastrutturali,<BR>riqualificando la domanda pubblica come strumento di sostegno alle attività<BR>produttive. In particolare, devono essere sostenuti gli investimenti nelle<BR>infrastrutture metropolitane, viarie ed idriche, nei settori dei trasporti,<BR>energia e telecomunicazioni, nell’am biente e nella riorganizzazione del<BR>settore della difesa. A tal fine, la Presidenza del Consiglio dovrà<BR>assumere compiti e responsabilità di coordinamento della domanda e della<BR>spesa pubblica di investimenti, istituendo specifiche strutture di<BR>coordinamento, quale quella introdotta per la spesa di informatica nella<BR>pubblica amministra zione, a partire dai settori di maggiore interesse per<BR>lo sviluppo produttivo e sociale.<BR>Questa politica regionale dovrà, infine, consentire l’avvio di azioni di<BR>politica industriale volte alla reindustrializzazione delle aree in declino<BR>industriale ed alla promozione di nuove attività produttive. Il Ministero<BR>del Bilancio e della Programmazione Economica ed il Comitato per il<BR>coordinamento delle iniziative per l’occupazione, istituito presso la<BR>Presidenza del Consiglio, svolgeranno un ruolo di indirizzo e di<BR>coordinamento delle iniziative in tali aree, che dovranno essere gestite<BR>con maggiore efficacia e finalizzazione e che saranno affidate alle agenzie<BR>ed ai comitati oggi esistenti, anche mediante accordi di programma.<BR>La politica regionale dovrà, altresì, promuovere la realizzazione delle<BR>condizioni ambientali che consentano un recupero di competitività delle<BR>imprese agricole e turistiche, considerata la loro importanza sia sotto<BR>l’aspetto produttivo, sia sotto quello della generazione di attività<BR>agro-industriali e di servizio ad esse collegate.<BR>Gli investimenti pubblici, anche in presenza di forti ristrettezze di<BR>bilancio, devono essere rilanciati attraverso una più efficace e piena<BR>utilizzazione delle risorse disponibili, riducendo la generazione di<BR>residui passivi per l’insorgere di problemi procedurali e di natura<BR>allocativa. In questa direzione si muovono i provvedimenti recentemente<BR>varati dal Governo e soprattutto la riforma degli appalti che appare idonea<BR>a rilanciare la realizzazione di opere di utilità pubblica oggi<BR>completamente ferme.<BR>Inoltre, l’azione di rilancio degli investimenti pubblici dovrà essere<BR>distribuita in modo tale da poter favorire l’impiego aggiuntivo di risorse<BR>private, insistendo in modo particolare nelle aree dove più grave è la<BR>crisi produttiva ed occupazionale. Pertanto, appare importante favorire il<BR>coinvolgimento del capitale privato, nazio nale ed internazionale, nel<BR>finanziamento delle dotazioni infrastrutturale, garantendo la remunerazione<BR>dei capitali investiti, attraverso l’utilizzo di apposite strutture di<BR>«project financing». Tali strutture potrebbero interessare, in via<BR>sperimentale, le infrastrutture metropolitane, viarie ed idriche.<BR>In questo quadro è necessario perseguire un dialogo costruttivo tra le<BR>amministrazioni pubbliche centrali e regionali e le parti sociali per<BR>definire le linee di intervento più appropriate atte a promuovere le<BR>condizioni di sviluppo delle aree individuate anche attraverso una valida<BR>politica di infrastrutturazione con particolare riferimento a quelle mirate<BR>allo sviluppo di attività produttive.<BR>I criteri di tale politica devono, pertanto, essere:<BR>a) la definizione di un nuovo ambito territoriale di intervento individuato<BR>in armonia con le scelte che verranno operate dalla Comunità Europea;<BR>b) l’individuazione di interventi infrastrutturali a livello regionale,<BR>interregionale e nazionale sulle grandi reti con l’obiettivo della<BR>riduzione dei costi del servizio e la sua qualificazione tecnologica;<BR>c) il mantenimento di un flusso di risorse finanziarie anche nella fase<BR>transitoria di definizione del nuovo intervento regionale;<BR>d) il rafforzamento del decentramento delle decisioni a livello regionale,<BR>con la realizzazione di accordi di programma Stato-Regioni ed attribuendo<BR>maggiore spazio al ruolo dei soggetti privati (partenariato);<BR>e) la revisione delle competenze delle amministrazioni interessate agli<BR>interventi pubblici e all’erogazione dei pubblici servizi, ai fini di una<BR>loro maggiore efficienza, efficacia e tempestività;<BR>f) la concentrazione nelle aree individuate dell’azione di qualificazione<BR>professionale del personale impiegato nelle realtà produttive a maggior<BR>specificazione tecno logica.<BR>g) la piena e completa attivazione della legge 317/91 al fine di promuovere<BR>lo sviluppo di servizi reali alle piccole e medie imprese.<BR>Gli strumenti guida attraverso cui sarà possibile sviluppare la nuova<BR>politica regionale possono essere così individuati:<BR>a) strutture di coordinamento settoriale (Authority), sulla base delle<BR>analoghe iniziative intraprese a livello nazionale, inizialmente limitate<BR>al settore sanitario ed in quello del trasporto locale;<BR>b) accordi di programma tra Governo centrale e amministrazioni regionali,<BR>al fine di concertare le scelte prioritarie per l’infrastrutturazione del<BR>territorio ed accelerare le procedure relative ad atti di concessione ed<BR>autorizzazione;<BR>c) norme specifiche tendenti a rimuovere ostacoli di natura procedurale<BR>(anche in conseguenza del decreto legislativo n. 29/93), che permettano una<BR>rapida approva zione ed attuazione degli interventi. In tale quadro è<BR>necessario prevedere appropriati strumenti normativi finalizzati al<BR>riorientamento su obiettivi prioritari delle risorse disponibili, al fine<BR>di consentire una rapida cantierizzazione delle opere già approvate.<BR>5. Politica delle tariffe<BR>Il protocollo del 31 luglio 1992 conteneva l’impegno del Governo a<BR>perseguire una politica tariffaria per i pubblici servizi coerente con<BR>l’obiettivo di riduzione dell’inflazione. Tale obiettivo è stato<BR>perseguito, consentendo di ottenere risultati molto positivi. Al fine di<BR>mantenere l’obiettivo della riduzione dell’inflazione e nel contempo, di<BR>consentire il mantenimento dei programmi di investimento, sarà svolto un<BR>confronto con le parti per verificare la politica tariffaria, già definita<BR>e da definire, per il periodo 1993-94.<BR>Una politica tariffaria di carattere europeo non può soltanto limitarsi al<BR>perseguimento di obiettivi di carattere macroeconomico, quali il<BR>contenimento dell’inflazione, bensì deve anche essere utilizzata per lo<BR>sviluppo di un efficiente sistema di servizi pubblici.<BR>La necessità di rilanciare la domanda pubblica e quella di investimenti del<BR>sistema delle imprese, unitamente all’avvio del processo di riordino delle<BR>società di gestione dei servizi pubblici, impone l’esigenza di superare la<BR>logica del contenimento delle tariffe e di avviarsi verso un sistema che<BR>dia certezza alla redditività del capitale investito in dette imprese e che<BR>non limiti lo sviluppo degli investimenti.<BR>A tal fine, è necessario stimolare ampi recuperi di produttività.<BR>Raccordare più direttamente il livello delle tariffe ai costi effettivi del<BR>servizio, garantendo altresì adeguati margini di autofinanziamento in grado<BR>di favorire la realizzazione degli investimenti necessari. In questo<BR>quadro, appare altrettanto importante prevedere una graduale correzione<BR>della struttura delle tariffe vigenti, per avvicinarla a quelle in vigore<BR>nei maggiori Paesi europei Dovranno essere liberalizzati i settori che non<BR>operano in regime di monopolio.<BR>Nella definizione dei criteri di determinazione tariffaria si dovranno<BR>inoltre tutelare le esigenze dell’utenza, anche con riferimento alle<BR>piccole e medie imprese e ai conseguenti effetti indotti sul livello dei<BR>prezzi, definendo standard qualitativi determinati, in linea con quelli<BR>vigenti nei maggiori paesi industrializzati, su cui si eserciterà<BR>l’attività di regolazione.<BR>A tal fine, infatti, si dovranno istituire appropriate autorità autonome<BR>che in sostituzione dell’attività attualmente svolta dalle amministrazioni<BR>centrali e delle corri spondenti strutture, garantiscano, con una continua,<BR>indipendente e qualificata azione di controllo e regolamentazione, gli<BR>obiettivi sopra indicati. Dette autorità dovranno essere strutturate in<BR>modo tale da favorire l’espressione delle esigenze dell’utenza. Dovranno<BR>altresì adottare una metodologia di definizione dei prezzi dei pubblici<BR>servizi attraverso lo strumento del price cap e dei contratti di programma,<BR>che rispetti le differenti esigenze emergenti. Saranno previste conferenze<BR>di coordinamento tra dette autorità autonome al fine di assicurarne<BR>comportamenti coerenti.