Allegato H – Legge 15 luglio 1966, n. 604. Norme sui licenziamenti individuali.

La Camera dei deputati ed il Senato della<BR>Repubblica hanno approvato;<BR><BR>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA<BR><BR>la seguente legge:<BR>ART. I<BR>Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercedente con datori di<BR>lavoro privati o con enti pubblici, ove la stabilità non sia assicurata da<BR>norme di legge, di regolamento e di contratto collettivo o individuale, il<BR>licenziamento del prestatore di lavoro non può avvenire che per giusta<BR>causa ai sensi dell’art. 2119 del Codice Civile o per giustificato motivo.<BR>ART. 2<BR>L’imprenditore deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore<BR>di lavoro.<BR>Il prestatore di lavoro può chiedere, entro otto giorni dalla<BR>comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso; in tal caso<BR>l’imprenditore deve, nei cinque giorni dalla richiesta, comunicarli per<BR>iscritto.<BR>Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui ai<BR>precedenti commi è inefficace.<BR>ART. 3<BR>Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un<BR>notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro<BR>ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del<BR>lavoro e al regolare funzionamento di essa.<BR>ART. 4<BR>Il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa,<BR>dall’appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività<BR>sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.<BR>ART. 5<BR>L’onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato<BR>motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro.<BR>ART. 6<BR>Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni<BR>dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche<BR>extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche<BR>attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale diretto ad impugnare<BR>il licenziamento stesso.<BR>Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del<BR>licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia<BR>contestuale a quella del licenziamento.<BR>A conoscere delle controversie derivanti dall’applicazione della presente<BR>legge è competente il pretore.<BR>ART. 7<BR>Quando il prestatore di lavoro non possa avvalersi delle procedure previste<BR>dai contratti collettivi o dagli accordi sindacali può promuovere, entro<BR>venti giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla<BR>comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del<BR>licenziamento, il tentativo di conciliazione presso l’Ufficio provinciale<BR>del lavoro e della massima occupazione.<BR>Le parti possono farsi assistere dalle associazioni sindacali a cui sono<BR>iscritte o alle quali conferiscono mandato.<BR>Il relativo verbale di conciliazione, in copia autenticata dal direttore<BR>dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, acquista<BR>forza di titolo esecutivo con decreto del pretore.<BR>Il termine di cui al primo comma dell’articolo precedente è sospeso dal<BR>giorno della richiesta all’ufficio provinciale del lavoro e della massima<BR>occupazione fino alla data della comunicazione del deposito in cancelleria<BR>del decreto del pretore, di cui al comma precedente o, nel caso di<BR>fallimento del tentativo di conciliazione, fino alla data del relativo<BR>verbale.<BR>In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui al primo<BR>comma le parti possono definire consensualmente la controversia mediante<BR>arbitrato irrituale.<BR>ART. 8<BR>Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento<BR>per giusta causa o per giustificato motivo, il datore di lavoro è tenuto a<BR>riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in<BR>mancanza, a risarcire il danno versando un’indennità da un minimo di cinque<BR>a un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione, avuto riguardo<BR>alla dimensione dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di<BR>lavoro ed al comportamento delle parti.<BR>La misura massima della predetta indennità è ridotta a otto mensilità per i<BR>prestatori di lavoro con anzianità inferiore a trenta mesi e può essere<BR>maggiorata fino a quattordici mensilità per il prestatore di lavoro con<BR>anzianità superiore ai venti anni.<BR>In ogni caso le misure minime e massime della predetta indennità sono<BR>ridotte alla metà per i datori di lavoro che occupano fino a sessanta<BR>dipendenti.<BR>Per mensilità di retribuzione si intende quella presa a base della<BR>determinazione dell’indennità di anzianità.<BR>ART. 9<BR>L’indennità di anzianità è dovuta al prestatore di lavoro in ogni caso di<BR>risoluzione del rapporto di lavoro.<BR>ART. 10<BR>Le norme della presente legge si applicano nei confronti dei prestatori di<BR>lavoro che rivestano la qualifica di impiegato o di operaio, ai sensi<BR>dell’art. 2095 del Codice civile e, per quelli assunti in prova, si<BR>applicano dal momento in cui l’assunzione diviene definitiva, e, in ogni<BR>caso, quando sono decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro.<BR>ART. 11<BR>Le disposizioni della presente legge non si applicano ai datori di lavoro<BR>che occupano fino a trentacinque dipendenti e nei riguardi dei prestatori<BR>di lavoro che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto<BR>alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il 65° anno di<BR>età, fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 9.<BR>La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale è<BR>esclusa dalle disposizioni della presente legge.<BR>ART. 12<BR>Sono fatte salve le disposizioni di contratti collettivi e accordi<BR>sindacali che contengano, per la materia disciplinata dalla presente legge,<BR>condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.<BR>ART. 13<BR>Tutti gli atti e i documenti relativi ai giudizi o alle procedure dl<BR>conciliazione previste dalla presente legge sono esenti da bollo, imposta<BR>di registro e da ogni altra tassa o spesa.<BR>ART. 14<BR>La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua<BR>pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.<BR>La presente legge munita del sigillo di Stato sarà inserita nella Raccolta<BR>ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E’ fatto<BR>obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge<BR>dello Stato.<BR>Legge 11 maggio 1990, n. 108. Disciplina dei licenziamenti individuali<BR><BR>La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;<BR><BR>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA<BR><BR>la seguente legge:<BR>ART. 1 – Reintegrazione<BR>1. I primi due commi dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono<BR>sostituiti dai seguenti:<BR>«Ferme restando l’esperibilità delle procedure previste dall’art. 7 della<BR>legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara<BR>inefficace il licenzia mento al sensi dell’art. 2 della predetta legge o<BR>annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo,<BR>ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore<BR>di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede,<BR>stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo<BR>il licenziamento occupa alle sue dlpendenze più di quindici prestatori di<BR>lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare<BR>il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì<BR>ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell’ambito dello<BR>stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole<BR>che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti,<BR>anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non<BR>raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e<BR>non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori<BR>di lavoro.<BR>Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo comma<BR>si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e<BR>lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato,<BR>parziale, per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a<BR>tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento<BR>all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si<BR>computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo<BR>grado in linea diretta e in linea collaterale.<BR>Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su<BR>norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.<BR>Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di<BR>lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento<BR>di cui sia stata accertata l’inefficacia o l’invalidità stabilendo<BR>un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del<BR>licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e al versamento<BR>dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento<BR>al momento dell’effettiva reintegrazione: in ogni caso la misura del<BR>risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione<BR>globale di fatto.<BR>Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al<BR>quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al<BR>datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro,<BR>un’indennità pari a quindi ci mensilità di retribuzione globale di fatto.<BR>Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del<BR>datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro<BR>trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza i1 pagamento<BR>dell’indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende<BR>risolto allo spirare dei termini predetti» .<BR>ART. 2 – Riassunzione o risarcimento del danno<BR>1. I datori di lavoro privati, imprenditori non agricoli e non<BR>imprenditori, e gli enti pubblici di cui all’art. 1 della legge 15 luglio<BR>1966, n. 604, che occupano alle loro dipendenze fino a quindici lavoratori<BR>ed i datori di lavoro imprenditori agricoli che occupano alle loro<BR>dipendenze fino a cinque lavoratori computati con il criterio di cui<BR>all’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 come modificato dall’art. 1<BR>della presente legge, sono soggetti all’applicazione delle disposizioni di<BR>cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, così come modificata dalla presente<BR>legge. Sono altresì soggetti all’applicazione di dette disposizioni i<BR>datori di lavoro che occupano fino a sessanta dipendenti, qualora non sia<BR>applicabile il disposto dell’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300,<BR>come modificato dall’art. 1 della presente legge.<BR><BR>2. L’art. 2 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:<BR>«Art. 2. -1. Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve<BR>comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore<BR>2. Il prestatore di lavoro può chiedere, entro quindici giorni dalla<BR>comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: intal caso il<BR>datore di lavoro deve, nei sette giorni dalla richiesta, comunicarli per<BR>iscritto.<BR>3. Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle disposizioni di cui<BR>ai commi 1 e 2 è inefficace.<BR>4. Le disposizioni di cui al comma 1 e di cui all’art. 9 si applicano anche<BR>ai dirigenti».<BR><BR>3. L’art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, è sostituito dal seguente:<BR>«Art. 8 – l. Quando risulti accertato che non ricorrono gli estremi del<BR>licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, il datore di lavoro è<BR>tenuto a riassumere il prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni,<BR>o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un’indennità di importo<BR>compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima<BR>retribuzione globale di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti<BR>occupati, alle dimensioni dell’impresa, all’anzianità di servizio del<BR>prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. La<BR>misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10<BR>mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiori a dieci anni<BR>e fino a 14 mensilità per il prestatore di lavoro con anzianità superiore<BR>ai venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che occupa più di 15<BR>prestatori di lavoro».<BR>ART. 3 – Licenziamento discriminatorio<BR>1. Il licenziamento determinato da ragioni discriminatorie ai sensi<BR>dell’art. 4 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e dell’art. 15 della legge<BR>20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall’art. 13 della legge 9 dicembre<BR>1977, n. 903, è nullo indipendentemente dalla motivazione addotta e<BR>comporta, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di<BR>lavoro, le conseguenze previste dall’art. 18 della legge 20 maggio 1970, n.<BR>300, come modificato dalla presente legge. Tali disposizioni si applicano<BR>anche ai dirigenti.<BR>ART. 4 – Area di non applicazione<BR>1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 3, le disposizioni degli artt.<BR>I e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2<BR>aprile 1958, n. 339. La disciplina di cui all’art. 18 della legge 20 maggio<BR>1970, n. 300, come modificato dall’art. I della presente legge, non trova<BR>applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che<BR>svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale,<BR>culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.<BR>2. Le disposizioni di cui all’art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300,<BR>come modificato dall’art. I della presente legge, é dell’art. 2 non si<BR>applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in<BR>possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la<BR>prosecuzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge<BR>22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26<BR>febbraio 1982, n. 54. Sono fatte salve le disposizioni dell’art. 3 della<BR>presente legge e dell’art. 9 della legge 15 luglio 1966, n. 604.<BR>ART. 5 – Tentativo obbligatorio di conciliazione, arbitrato e spese processuali<BR>1. La domanda in giudizio di cui all’art. 2 della presente legge non può<BR>essere proposta se non è preceduta dalla richiesta di conciliazione<BR>avanzata secondo le procedure previste dai contratti e accordi collettivi<BR>di lavoro, ovvero dagli artt. 410 e 411 del Codice di procedura civile.<BR>2. L’improcedibilità della domanda è rilevabile anche d’ufficio nella prima<BR>udienza di discussione.<BR>3. Ove il giudice rilevi l’improcedibilità della domanda a norma del comma<BR>2 sospende il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio non<BR>superiore a sessanta giorni per la proposizione della richiesta del<BR>tentativo di conciliazione.<BR>4. Il processo deve essere riassunto a cura di una delle parti nel termine<BR>perentorio di centottanta giorni, che decorre dalla cessazione della causa<BR>di sospensione.<BR>5 La comunicazione al datore di lavoro della richiesta di espletamento<BR>della procedura obbligatoria di conciliazione avvenuta nel termine di cui<BR>all’art. 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, impedisce la decadenza<BR>sancita nella medesima norma.<BR>6. Ove il tentativo di conciliazione fallisca, ciascuna delle parti entro<BR>il termine di venti giorni può promuovere, anche attraverso l’associazione<BR>sindacale a cui è iscritta o conferisca mandato, il deferimento della<BR>controversia al collegio di arbitrato previsto dal contratto collettivo<BR>nazionale di lavoro applicabile o, in mancanza, ad un collegio composto da<BR>un rappresentante scelto da ciascuna parte e da un presidente scelto di<BR>comune accordo o, in difetto, dal direttore dell’ufficio provinciale del<BR>lavoro e della massima occupazione.<BR>Il collegio si pronuncia entro trenta giorni e la sua decisione acquista<BR>efficacia di titolo esecutivo osservate le disposizioni dell’art. 411 del<BR>codice di procedura civile.<BR>7. Il comportamento complessivo delle parti viene valutato dal giudice per<BR>l’applicazione degli artt. 91, 92, 96, del Codice di procedura civile.<BR>ART. 6 – Abrogazioni<BR>1. Nel primo comma dell’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono<BR>soppresse le parole «dell’art. 18 e».<BR>2. Il primo comma dell’art. Il della legge 15 luglio 1966 n. 604, è abrogato.<BR>La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella<BR>Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto<BR>obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge<BR>dello Stato.<BR><BR>Data a Roma, addì 11 maggio 1990<BR>COSSIGA<BR>ANDREOTTI Presidente del Consiglio dei Ministri<BR>Visto, il Guardasigilli: VASSALLI