Allegato E – Accordo 13 Dicembre 1964 integrativo dell’art. 7 – norme impiegati del Contratto Nazionale di Lavoro 30 Luglio 1964 per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani
L’Anno 1964, addì 13<BR>dicembre, in Roma<BR>TRA<BR>la Federazione Italiana Editori Giornali, rappresentata dal suo Presidente<BR>Ing. Tommaso Astarita;<BR>l’Associazione Italiana Stampatori Giornali, rappresentata dal suo<BR>Presidente Avv. Fiorenzo Casella, da una parte<BR><BR>E<BR><BR>la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, rappresentata dal<BR>suo Segretario Generale Giorgio Pavanetto, dal Segretario Generale aggiunto<BR>Francesco Arcese e dal Segretario Nazionale Edoardo Coletta;<BR>la Federazione Italiana Lavoratori del Libro, rappresentata dal Segretario<BR>Generale Ruggero Malegori e dai Segretari Nazionali Carmelo Formica e<BR>Giovanni Marotta;<BR>la Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria, rappresentata<BR>dal Segretario Nazionale Alfredo Giampietro e dai Vice-Segretari Emanuele<BR>Federici e Orazio Trombetta, dall’altra;<BR>visto il vigente calendario di uscita dei giornali quotidiani che prevede<BR>la soppressione delle edizioni del mattino del 25 dicembre e del 1° gennaio<BR>e delle edizioni del pomeriggio del 16 agosto;<BR>considerata l’opportunità di assicurare anche agli impiegati amministrativi<BR>e tecnici i due giorni di riposo accordati agli operai per effetto della<BR>soppressione di dette edizioni; si conviene quanto appresso:<BR>Art. 1<BR>Gli impiegati amministrativi dipendenti di aziende editrici e stampatrici<BR>di giornali quotidiani del mattino osserveranno il riposo nei giorni 24 e<BR>31 dicembre, fermo restando il diritto alla normale retribuzione mensile.<BR>Art. 2<BR>Gli impieghi amministrativi dipendenti da aziende editrici e stampatrici di<BR>giornali quotidiani del pomeriggio osserveranno il riposo nel giorno 16<BR>agosto, fermo restando il diritto alla normale retribuzione.<BR>A tali impiegati amministrativi, che usufruiscono di una giornata di riposo<BR>in meno rispetto agli impiegati amministrativi dipendenti da aziende<BR>editrici e stampatrici di giornali quotidiani del mattino, sarà concesso un<BR>permesso retribuito di un giorno da godere in aggiunta alle ferie.<BR>Art. 3<BR>Agli impiegati amministrativi dipendenti da aziende editrici e stampatrici<BR>di giornali quotidiani del mattino che fossero chiamati a prestare la loro<BR>opera nei giorni 24 e 31 dicembre, perché addetti a servizi indispensabili,<BR>sarà corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un<BR>ventiseiesimo della stessa senza maggiorazione.<BR>Uguale trattamento spetterà agli impiegati amministrativi dipendenti da<BR>aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani del pomeriggio che<BR>fossero chiamati a prestare la loro opera il 16 agosto per gli stessi<BR>servizi di cui al comma che precede.<BR>Art. 4<BR>Per i giorni di riposo che dovranno osservare gli impiegati tecnici<BR>dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani del<BR>mattino e del pomeriggio valgono le disposizioni di cui all’accordo<BR>integrativo dell’art. 6 – Norme operai del contratto nazionale di lavoro 30<BR>luglio 1964 in pari data sottoscritto.<BR>Agli impiegati tecnici che fossero eccezionalmente chiamati a prestare la<BR>loro opera nei giorni di riposo sarà corrisposto, in aggiunta alla<BR>retribuzione normale mensile, un ventiseiesimo della stessa senza<BR>maggiorazione.<BR>Art. 5<BR>Il presente accordo è parte integrante dell’articolo 7 Norme impiegati -<BR>del contratto nazionale di lavoro 30 luglio 1964 per i dipendenti di<BR>aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed avrà validità per<BR>tutta la durata del vigente calendario di uscita dei giornali quotidiani.<BR>Le Agenzie di stampa sono considerate agli effetti dell’applicazione degli<BR>accordi 13 dicembre 1964 (All. D e
