Parte quarta – Condizioni di miglior favore

1) Condizioni di miglior favore concesse ad personam
Ferma restando la inscindibilità delle disposizioni del presente contratto nell’ambito di ogni istituto, restano in vigore le condizioni di miglior favore concesse ad personam.-
2) Condizioni di miglior favore locali
In deroga alle pattuizioni sui vari istituti previsti dal presente contratto rimangono riconosciute ed in vigore le condizioni di miglior favore di cui appresso.
Città di Trieste [Le condizioni di miglior favore riportate sono quelle riconosciute dall’Ufficio del Lavoro di Trieste in data 9 luglio 1954]
1) Orario di lavoro
L’orario di lavoro per gli operai addetti ai quotidiani è diurno e notturno. E’ considerato orario diurno quello che si effettua dalle 7 alle 20, notturno quello dalle 20 alle 7.
Per il turno notturno potrà essere effettuata un’interruzione di mezz’ora per gli operai compositori a mano ed a macchina.
2) Ore straordinarie
Le ore straordinarie fatte dopo l’orario normale di lavoro verranno pagate, la prima col 40 %, le successive con 1’80%.
3) A decorrere dal 1° Aprile 2000 le ore straordinarie fatte dopo l’orario normale di lavoro verranno pagate la prima al 40%, la seconda all’80%, la terza e la quarta al 60%, le successive all’80%