Art. 23 – Previdenza
A favore degli impiegati regolati dal presente contratto è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con l’art. 25 del contratto collettivo 5 agosto 1937 con le successive modifiche e integrazioni
A favore degli impiegati regolati dal presente contratto è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con l’art. 25 del contratto collettivo 5 agosto 1937 con le successive modifiche e integrazioni