Art. 12 – Lavoro a tempo parziale (part-time)

Le parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere uno strumento idoneo ad agevolare lÂ’incontro tra la domanda e lÂ’offerta di lavoro e venire incontro alle esigenze di flessibilita del settore, nellÂ’intento di garantire a detti lavoratori un equo regime normativo, concordano quanto segue.
Per lavoro a tempo parziale, in applicazione a quanto previsto allÂ’art. 5 della legge 863/84 e successive modificazioni ed integrazioni, sÂ’intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito nel presente contratto.
Il rapporto di lavoro part-time sia per le nuove assunzioni che per il personale in servizio, può essere di tipo:
– orizzontale: quando la prestazione ridotta si svolge per tutti i giorni della settimana lavorata;
– verticale: quando la prestazione a tempo pieno si svolge solo in alcuni giorni della settimana o del mese o dell’anno;
– ciclico: quando la prestazione si svolge per alcuni mesi dell’anno che si alternano a mesi di non lavoro in azienda.
L’instaurazione del rapporto di lavoro part-time avverrà con atto scritto nel quale saranno precisati l’orario di lavoro con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all’anno e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno. Copia del contratto deve essere inviata entro trenta giorni all’Ispettorato provinciale del lavoro.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario.
L’azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai lavoratori già in forza che ne abbiano fatta richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni.
La retribuzione e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionali allÂ’orario concordato, con riferimento contrattuale ai lavoratori a tempo pieno.
A livello aziendale possono essere stabilite le condizioni di cui allÂ’art. 5, n. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863.
In considerazione delle specifiche esigenze organizzative e produttive che caratterizzano il settore dei quotidiani, previa comunicazione alle RSU, la prestazione di lavoro aggiuntivo richiesta ed accettata dal lavoratore rispetto all’orario di lavoro concordato potrà essere retribuita o recuperata.