Art. 11 – Assicurazione infortuni

Le aziende assicureranno contro gli infortuni derivanti dall’impiego di automezzi gli autisti, gli ispettori e comunque tutti coloro che nell’espletamento delle loro funzioni e per necessità tecniche organizzative e produttive siano chiamati all’utilizzo dei suddetti mezzi di trasporto.
L’Assicurazione coprirà il rischio di morte e di invalidità permanente totale o parziale, nel limite del massimale di L. 120.000.000 per persona