Il rischio rumore nelle aziende editoriali: norme, obblighi, prevenzione
Il Decreto Legislativo 15 agosto 1991 n. 277 si riferisce alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro e dedica l’intero capo IV alla protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore nel corso del lavoro. Tutela i lavoratori contro i rischi per l’udito e, solo dove espressamente menzionato, contro i rischi per la salute e la sicurezza: con riferimento ai danni extra – uditivi, dunque, continua ad operare la vecchia normativa contenuta nel D.P.R. 303/56 – art. 24.
Analizziamo gli obblighi principali che il D.Lvo 277/91 impone ai datori di lavoro.
Valutazione dei rischi
Il datore di lavoro deve procedere alla valutazione del rischio allo scopo di individuare i luoghi di lavoro rumorosi e i lavoratori esposti e di mettere in atto misure di prevenzione e di protezione. La valutazione dell’esposizione deve essere, sotto la responsabilità del datore di lavoro, effettuata e programmata da personale esperto ad opportuni intervalli; deve considerare in particolare le caratteristiche del rumore da misurare, la durata dell’esposizione, i fattori ambientali e le caratteristiche dell’apparecchio di misura. In proposito, vengono consultati anche i lavoratori (o i loro rappresentanti).
Secondo la giurisprudenza, l’elemento della durata dell’esposizione non è determinante: la sentenza Cass. III, n. 11920 del 6 dicembre 1995 sottolinea che al datore di lavoro è imposto per legge di effettuare una completa ed esaustiva valutazione del rischio e di mettere in atto i successivi obblighi previsti, a prescindere dalla durata dell’esposizione (nel caso di specie il datore di lavoro non aveva sottoposto il lavoratore a visita medica adducendo che i rumori erano notevolmente limitati nel tempo).
L’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (LEP, d) deve essere misurata, calcolata e riferita ad otto ore giornaliere. L’esposizione settimanale professionale di un lavoratore al rumore (LEP, w), consistente nella media settimanale dei valori quotidiani, è da valutare con riferimento ai giorni lavorativi della settimana.
L’obbligo di procedere alla valutazione sorge indipendentemente dal superamento di qualsivoglia valore limite e, in caso di omessa valutazione, il datore di lavoro commette un reato di tipo “permanente”: detta permanenza cessa soltanto con l’adempimento dell’obbligo o con la sentenza di primo grado (Cass. Pen., sez. III, 18 febbraio 1998, n. 4133, in CED Cassazione, 1998).
E’ bene ricordare comunque che, in caso di superamento di 80 dBA (decibel), la valutazione deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dall’allegato VI del decreto de quo: solo in tale eventualità dunque entra in gioco il valore limite (si veda Cass. Pen., sez. III, 15 gennaio 1996, in Lavoro nella Giur, 1996, 351).
Se, in seguito alla valutazione, l’esposizione quotidiana personale (oppure quella media settimanale se la quotidiana è variabile) supera il valore medio di 85 dBA il datore di lavoro deve fornire i mezzi individuali di protezione dell’udito (otoprotettori) ai lavoratori esposti.
Il datore di lavoro non è obbligato ad inviare alla USL il documento contenente la valutazione. Egli deve redigere un rapporto (indicando i criteri e le modalità di realizzazione della valutazione, il programma e gli intervalli delle valutazioni, i tecnici competenti, i metodi e gli strumenti utilizzati con le loro caratteristiche, i risultati delle misurazioni superiori ai valori limite, le caratteristiche del rischio, la durata dell’esposizione, i fattori ambientali) e conservarlo tenendolo a disposizione degli organi di vigilanza. Una sentenza della Cassazione chiarisce che esso ha anche una funzione certificativa per dimostrare l’effettuazione dell’autoanalisi e per controllarne la congruità , anche se non necessariamente gli elementi considerati ai fini della valutazione devono essere espressamente esposti nel rapporto (Cass. Pen., sez. III, 13 marzo 1996, in Cass. Pen., 1997, 2838).
La valutazione deve essere rifatta quando intervenga un mutamento nelle lavorazioni tale da influire in modo sostanziale sul rumore prodotto (non prima di 90 e non dopo 180 giorni dallÂ’inizio della modifica, applicando analogicamente quanto previsto per le nuove imprese) ed ogni qualvolta lÂ’organo di vigilanza lo disponga con provvedimento motivato.
Misure preventive: la giurisprudenza di fronte allÂ’apparente indeterminatezza di tale obbligo
In seguito alla valutazione, il datore di lavoro (ex art. 41 comma 1) deve ridurre «al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall’esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte». L’obbligo, come si può notare, sorge indipendentemente dal superamento di qualsiasi valore limite.
La prescrizione, stabilendo l’obiettivo del datore, individua anche la gerarchia delle azioni da mettere in atto per perseguirlo. In primo luogo, infatti, indica l’intervento alla fonte, il quale comprende l’eliminazione o la diminuzione del rumore in sé e, se ciò non è possibile, la messa in atto di azioni che, operando indirettamente sulla fonte, limitino l’esposizione sonora del lavoratore (come il confinamento o il fonoisolamento).
Le misure tecniche ed organizzative compaiono al secondo posto e consistono in soluzioni atte a correggere ciò che è esterno alla fonte: ne sono esempi i trattamenti fonoassorbenti dell’ambiente, le cabine insonorizzate per i lavoratori, la riduzione dei tempi di esposizione, i turni e l’allontanamento dei lavoratori.
I dispositivi di protezione individuale (come cuffie e tappi), prescritti dagli articoli successivi del decreto, non possono dunque che occupare l’ultimo posto della scala gerarchica: la loro predisposizione non esclude la responsabilità penale del datore di lavoro ove non siano state adottate misure strutturali atte a ridurre i rumori entro limiti di tollerabilità per la salute dei lavoratori (si veda in proposito Cass. Pen., sez. III, 29 ottobre 1993, in “Cass. Pen. 1995, 382).
Particolare riguardo merita il dettato letterale della norma quando rinvia alle «misure concretamente attuabili». Questo riferimento appare infatti del tutto generico e rende perciò difficile al datore di lavoro capire quali debbano essere le misure effettive da attuare. La Corte Costituzionale (sentenza 25 luglio 1996, n. 312, in Dir. Lav., 1977, II, 362) è però intervenuta a dissipare qualsiasi dubbio circa l’incostituzionalità di tale norma dichiarando che per “misure concretamente attuabili” devono intendersi quelle che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti (come norme armonizzate, UNI, ISO, direttiva macchine), «sicché penalmente censurata sia soltanto la deviazione dei comportamenti dell’imprenditore dagli “standard” di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive». L’impresa, dunque, non ha il compito di realizzare innovazioni finalizzate alla sicurezza.
Una sentenza della Cassazione, poi, specifica (sez. III pen., 5 febbraio 1998, n. 2703, in Riv. Pen., 1998, 336) che la norma in esame, con il fare riferimento a misure concretamente attuabili, impone il dovere assoluto della riduzione al minimo del rischio e non un dovere relativo connesso alle effettive capacità economiche dell’impresa. Altra importante precisazione di questa decisione è che il datore di lavoro commette reato anche per il solo fatto di aver adottato soltanto alcune tra le misure tecniche praticabili ove il giudice accerti che non sono state assunte le altre necessarie a ridurre il rumore al minimo tecnologicamente possibile: dette misure sono dunque da attuare tutte e congiuntamente.
Inoltre, può sembrare che il comma 1 dell’articolo in esame, non facendo riferimento alcuno ad eventuali valori limite di rumore superati i quali il datore di lavoro deve attivarsi, possa dar luogo ad incertezze. In realtà la prescrizione è molto chiara ed indica il dovere di eliminare o limitare il rischio sempre, a prescindere dai decibel generati nel luogo di lavoro: il datore di lavoro non sarà considerato sanzionabile solo quando non esistano ulteriori rimedi migliorativi concretamente attuabili.
I commi successivi prevedono che, sempre in seguito alla valutazione, se la misurazione rivela il superamento dei limiti consentiti (esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure valore della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB – 200 Pa), il datore di lavoro deve esporre appropriata segnaletica e possibilmente perimetrare tali luoghi limitandone l’accesso.
Il datore di lavoro è obbligato ad iscrivere i lavoratori che operano in tale ambito in un registro (da lui conservato ed aggiornato) indicante i livelli di esposizione e a consegnare copia di tali elenchi (comunicandone di volta in volta le variazioni) agli organi indicati dall’art. 49 comma 3 D.Lvo 277/91. Il contenuto delle annotazioni effettuate nel registro devono essere comunicate ai singoli lavoratori per mezzo del medico competente e sono riservate.
Se, nonostante le misure di cui sopra, l’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore risulta superiore a 90 dBA (o il valore della pressione acustica istantanea non ponderata risulta superiore a 140 dB – 200 Pa), il datore di lavoro deve comunicare all’organo di vigilanza (entro 30 giorni dall’accertamento di tale superamento) le misure tecniche ed organizzative applicate ed informa i lavoratori o i loro rappresentanti.
Formazione, informazione e uso dei mezzi individuali di protezione dellÂ’udito
Se l’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore è superiore a 80dBA, il datore di lavoro deve fare in modo che i lavoratori o i loro rappresentanti vengano informati sui rischi per l’udito, sulle misure adottate, sulle misure di protezione cui i lavoratori devono conformarsi, sulla funzione e le modalità d’uso dei mezzi individuali di protezione, sulle circostanze in cui è previsto l’uso di questi ultimi, sul significato del controllo sanitario, sui risultati e sul significato della valutazione del rischio.
Se invece l’esposizione quotidiana personale di un lavoratore è superiore a 85 dBA, il datore di lavoro, oltre alle informazioni di cui sopra, deve formare i lavoratori sull’uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell’udito e degli utensili, macchine e apparecchiature.
Qualora l’esposizione quotidiana personale di un lavoratore possa superare gli 85 dBA il datore di lavoro deve anche fornire idonei mezzi individuali di protezione dell’udito. Questi ultimi vengono adattati al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro e sono considerati “adeguati” se mantengono un livello di rischio uguale o inferiore a quello derivante da un’esposizione quotidiana personale di 90 dBA. Per la scelta dei modelli di detti mezzi il datore di lavoro deve consultare i lavoratori o i loro rappresentanti. I lavoratori, inoltre, sono obbligati a utilizzare questi mezzi se il rischio supera i 90 dBA.
Con riferimento poi alle lavorazioni che comportano intrinsecamente variazioni considerevoli dell’esposizione personale quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all’altra, il datore di lavoro può richiedere all’organo di vigilanza deroghe alle regole sui mezzi individuali di protezione. Ciò può avvenire a condizione che si dimostri che la media settimanale dei valori quotidiani di esposizione del lavoratore al rumore non superi i 90 dBA (art. 47).
Deroghe possono essere richieste anche al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (per le attività estrattive al Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato) quando, in situazioni eccezionali, non sia possibile ridurre l’esposizione quotidiana personale al di sotto di 90 dBA con nessun mezzo oppure quando, per lavoratori che svolgono compiti particolari con esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA, l’applicazione di detti mezzi provocherebbe un aggravamento complessivo del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori considerati e non sia possibile evitare tale rischio con altri mezzi (art. 48).
Controllo sanitario
Nel caso in cui l’esposizione quotidiana personale al rumore superi gli 85 dBA, a prescindere dall’uso di dispositivi individuali di protezione, il lavoratore deve essere sottoposto a controllo sanitario. Questo consiste in una visita medica preventiva che accerti l’idoneità della persona a svolgere quella specifica mansione e, successivamente, in visite mediche periodiche (la prima non oltre un anno da quella preventiva, le successive secondo il giudizio del medico; in quest’ultimo caso però, con riferimento ai lavoratori per i quali è stata concessa una deroga in materia di uso dei dispositivi individuali di protezione ex artt. 47 e 48, gli intervalli non possono superare i due anni – per i lavoratori la cui esposizione è inferiore a 90 dBA – e un anno – per i lavoratori esposti a rumori più elevati).
Il controllo sanitario può essere richiesto anche da lavoratori la cui esposizione quotidiana personale sia compresa tra gli 80 e gli 85 dBA: in questo caso il medico competente deve confermare l’opportunità delle visite.
Il datore di lavoro, in seguito allÂ’esito del controllo sanitario, adotta le idonee misure preventive e protettive adatte anche al singolo lavoratore (tra le quali, se necessario, anche la riduzione dellÂ’esposizione quotidiana personale).
Il significato dei valori limite
Il D.Lvo 277/91 prevede sia obblighi che esistono in capo al datore di lavoro indipendentemente dal raggiungimento di determinati valori limite (come la valutazione del rischio e la predisposizione di misure preventive) sia obblighi che invece sorgono con il raggiungimento di questi. Quando il decreto in esame ha inteso collegare un obbligo ad un valore limite, lo ha sempre detto esplicitamente: di conseguenza quando non menziona alcun valore, l’obbligo va adempiuto a prescindere dalla quantità di dBA prodotti nel luogo di lavoro.
Molto si è discusso con riferimento al significato di tali valori limite e la quasi totalità della giurisprudenza è giunta alle seguenti conclusioni. Essi hanno introdotto un elemento di maggior certezza, ma non hanno la funzione di stabilire il confine tra ciò che è innocuo e ciò che è nocivo. Per questo motivo il semplice rispetto di tali indicatori non è sufficiente ad escludere la colpa del datore di lavoro quando egli, pur avendo la possibilità di eliminare o ridurre l’agente nocivo, si sia limitato ad adottare le semplici misure soggettive di prevenzione o sia rimasto addirittura inerte. La sentenza Cass. Pen., sez. III, 18 marzo 1992, n.. 4488 (in Dir. e pratica lav., 1992, 1769) trova la conferma di tale impostazione «nel principio, sanzionato penalmente, enunciato nell’art. 41 comma 1 … ove si enuncia l’obbligo di ridurre al minimo i rischi da rumore, senza alcun accenno a valori limite e, quindi, anche nell’ipotesi in cui si rimanga al di sotto di tali limiti, ove si accerti in concreto la mancata adozione di misure ordinarie di diligenza».
Ma se da un lato le norme che stabiliscono un valore limite non lo prevedono come limite certo tra innocuo e nocivo, dall’altro lato è pur vero che un “limite” esiste anche laddove le norme non menzionano limite alcuno. Si consideri in proposito il principio del rumore indebito, rinvenibile dal combinato disposto degli articoli 41 comma 1 (dovere della riduzione al minimo dei rischi derivanti dall’esposizione al rumore mediante misure preventive concretamente attuabili in base al progresso tecnico), 3 lett. a (agente è ciò che è potenzialmente dannoso per la salute) e 38 (lo scopo del decreto de quo è la protezione dell’udito dei lavoratori). Secondo tale ottica risulta indebito il rumore pericoloso (rischioso per l’udito), ma «non sempre il rumore pericoloso è indebito: (si rivela indebito) ove e sino a che risulti passibile di attenuazione mediante misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. (La protezione è doverosa) entro i confini segnati dalla concreta attuabilità della misure preventive» (R. Guariniello, Tre anni di applicazione del D.Lvo 277/91 sui rischi lavorativi da piombo, amianto rumore, in Il Foro italiano, 1994, II, 548).
Antonietta Strada
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