Art. 28 – Disciplina del lavoro
Fermo quanto disposto dallÂ’art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (All. I) la direzione potra applicare per infrazioni disciplinari i seguenti provvedimenti:
1) rimprovero verbale o rimprovero scritto;
2) multa fino a 3 ore di lavoro;
3) sospensione dal lavoro fino a tre giorni.
L’importo delle multe sarà devoluto ad una delle istituzioni sociali a favore dei lavoratori d’accordo tra la direzione e le rappresentanze aziendali.
All’operaio potranno essere inflitti il rimprovero verbale o scritto, nei casi di prima mancanza, la multa in caso di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva di mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti o comunque nel caso le mancanze rivestano carattere di maggior gravità anche in relazione alle mansioni svolte.
Le sanzioni disciplinari, previste a titolo esemplificativo dal presente articolo, si applicano allÂ’operaio che:
a) non si presenti al lavoro o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi lÂ’inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza anche ai fini della regolare produzione;
d) arrechi per disattenzione anche lievi danni alle macchine o ai materiali in lavorazione; ometta di avvertire tempestivamente il suo capo diretto di eventuali guasti al macchinario in genere o di evidenti irregolarità nell’andamento del macchinario stesso;
e) dorma durante lÂ’orario di lavoro;
f) fumi nei locali ove ne è fatto espresso divieto o introduca senza autorizzazioni bevande alcoliche nello stabilimento;
g) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza; in tal caso, inoltre, l’operaio verrà allontanato;
h) alterchi anche con vie di fatto senza trascendere a rissa;
i) proceda alla lavorazione o costruzione nell’interno dello stabilimento, senza autorizzazione della direzione, di oggetti per proprio uso o per conto di terzi, allorché si tratti di lavorazioni o costruzioni di lieve rilevanza;
l) in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni dei regolamento interno dellÂ’azienda o commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale o allÂ’igiene.
Il provvedimento del licenziamento potrà essere adottato in conformità con le disposizioni contenute nelle legge 15 luglio 1966, n. 604 Norme sui licenziamenti individuali (All.H) e successive modificazioni.
