Art. 3 – Contratti di formazione e lavoro – Contratto a termine – Contratto di lavoro temporaneo
A) Contratti di formazione e lavoro – Le assunzioni dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro saranno realizzate secondo quanto previsto dall’art. 3 delle leggi 19 dicembre 1984, n. 863 e 19 luglio 1994 n. 451 e successive modificazioni. Il confronto con le RSU avrà per oggetto l’individuazione delle tipologie professionali interessate, (dal livello 2 al livello 9 della classificazione unica), progetti formativi, l’inquadramento d’ingresso e quello finale, e ciò indipendentemente dalle eventuale trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato.
I progetti formativi presentati dalle aziende e conformi alle condizioni di cui al comma precedente soddisfano i requisiti richiesti per lÂ’approvazione degli stessi da parte delle commissioni regionali per lÂ’impiego.
B) Contratti a termine – Le assunzioni a termine sono disciplinate dalla legge 18 aprile 1962, n. 230 [Allegato F] e successive modificazioni ed integrazioni. In relazione a quanto previsto dall’art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (1) l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro e altresì consentita nelle seguenti ipotesi:
– per sostituire lavoratori partecipanti a corsi di riqualificazione professionale;
– per campagne promozionali dirette allo sviluppo delle vendite o per sopperire alle esigenze della diffusione dei giornali in periodi di particolare espansione del mercato;
– per fronteggiare situazioni imprevedibili o contingenti che rendano necessarie provvisorie integrazioni degli organici aziendali fissati;
– per sostituire lavoratori assenti per congedo matrimoniale o per aspettativa concessa per riconosciute necessità personali e familiari;
C) Contratto di lavoro temporaneo – Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo disciplinato dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalla legge stessa, nelle seguenti fattispecie:
– per sostituire lavoratori partecipanti a corsi di riqualificazione professionale;
– per campagne promozionali dirette allo sviluppo delle vendite o per sopperire alle esigenze della diffusione dei giornali in periodi di particolare espansione del mercato;
– per fronteggiare situazioni imprevedibili o contingenti che rendano necessarie provvisorie integrazioni degli organici aziendali fissati;
– per sostituire lavoratori assenti per congedo matrimoniale, per servizio militare, o per aspettativa concessa per riconosciute necessità personali e familiari;
– aumento temporaneo di attività per esigenze particolari;
– sostituzione di posizioni vacanti per periodi non superiori a tre mesi;
– temporanea utilizzazione di professionalità non presenti in azienda.
Le qualifiche di esiguo contenuto professionale per le quali è vietato il ricorso al lavoro temporaneo sono quelle di cui ai livelli 1, 2 e 3 della classificazione unica.
Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato con il consenso del lavoratore e per atto scritto per una durata non superiore a quella inizialmente concordata.
L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU e alle organizzazioni territoriali il numero, le qualifiche dei lavoratori utilizzati con contratto di lavoro temporaneo nonché le durate ed i motivi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro i 5 giorni successivi alla stipula del contratto.
D) I lavoratori assunti con i contratti di cui alle precedenti lettere B e C non potranno contemporaneamente superare il 25% dei contratti a tempo indeterminato in atto nell’impresa fermo restando che per ciascuna tipologia del contratto non si potrà superare il 13% dei contratti a tempo indeterminato in atto nelle imprese. In situazioni particolari ed eccezionali, in sede aziendale, con accordo tra direzione e RSU e, in mancanza di queste ultime con le OO.SS. territoriali la percentuale del 25% può essere elevata al 50%,della popolazione attiva presente nell’area produttiva interessata.
Le aziende comunicheranno annualmente alle organizzazioni stipulanti e alle rispettive RSU il numero dei contratti di lavoro temporaneo stipulati.
