Art. 7
A totale copertura del periodo 1° gennaio/31 luglio 1999 ai dipendenti titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data del 22 luglio 1999 è corrisposto con la retribuzione del mese di settembre 1999 un importo forfettario di £. 350.000 lorde. Ai dipendenti assunti successivamente al 1° gennaio 1999 il predetto importo forfettario verrà calcolato pro rata mensile in rapporto ai mesi risultanti dalla data di assunzione al 31 luglio 1999 considerando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
LÂ’importo forfettario non produce effetti diretti o indiretti sugli istituti contrattuali e di legge ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
L’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale cessa a far data dal 31 luglio 1999.
