Art. 2 – Decorrenza e durata

La disciplina collettiva ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
Fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, il presente contratto decorre dal 1 gennaio 1999 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2002 per la parte normativa e fino al 31 dicembre 2000 per la parte retributiva. Esso si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno ove non sia disdetto da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima delle rispettive scadenze a mezzo di lettera raccomandata.
Allo scopo di evitare la vacanza contrattuale, le proposte di rinnovo verranno presentate in tempo utile per consentire lÂ’apertura delle trattative tre mesi prima della data di scadenza.