Art. 1 – Visita medica

L’operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte di sanitario designato dall’azienda, prima dell’assunzione in servizio.
Per gli accertamenti sanitari sul lavoratore valgono le norme di cui allÂ’art. 5 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Allegato I).
Le visite obbligatorie previste dalla legge saranno effettuate durante lÂ’orario di lavoro, fatta eccezione per le analisi e le visite specialistiche