Allegato S – Verbale di accordo

il giorno 27 novembre 1995<BR><BR>TRA<BR><BR>la Federazione ltaliana Editori Giornali<BR>l’Associazione Italiana Stampatori Giornali<BR>la Federazione Italiana Lavoratori Informazione e Spettacolo<BR>la Federazione Informazione e Spettacolo<BR>la Unione Italiana Lavoratori della Stampa Spettacolo Informazione e Cultura<BR><BR>PREMESSO CHE<BR><BR>l’accordo 26 luglio 1995 di stesura della disciplina contrattuale per i<BR>dipendenti di aziende editrici di giornali ed agenzie di stampa rinnovata<BR>con accordi 19 ottobre e 20 dicembre 1994, disponeva alla nota a verbale<BR>dell’art. 10 delle norme generali, il recepimento delle intese definite a<BR>livello confederale per quanto concerne il tempo di lavoro retribuito da<BR>riconoscere ai rappresentanti per la sicurezza di cui all’indicato art. 10<BR><BR>CONSIDERATA<BR><BR>l’intervenuta definizione delle intese confederali nell’indicato aspetto,<BR>intese che hanno altresì definito le procedure di elezione del<BR>rappresentante per la sicurezza, le relative attribuzioni nonché modalità e<BR>contenuti della formazione<BR><BR>CONVENGONO<BR><BR>di recepire il contenuto dell’accordo confederale 22 giugno 1995 con<BR>riferimento alle tematiche di seguito riportate e sulla base dei contenuti<BR>ivi previsti:<BR>1) Aziende fino a 15 dipendenti<BR>Procedure per la definizione del rappresentante per la sicurezza<BR>L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto,<BR>anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che<BR>ottenuto il maggior numero di voti espressi ed allo stesso;e attribuita<BR>altresì la funzione di delegato di impresa prevista dall’art. 5 del<BR>contratto – Norme Generali.<BR>Prima dell’elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario del<BR>seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede<BR>a redigere il verbale dell’elezione. Il verbale è comunicato senza ritardo<BR>al datore di lavoro.<BR>Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e<BR>possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo<BR>indeterminato che prestano la propria attività nell’azienda.<BR>La durata dell’incarico è di 3 anni.<BR>Permessi<BR>Al rappresentante spettano, per l’espletamento dei compiti previsti<BR>dall’art. 19 del DD lgs. 19 settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti<BR>pari a 12 ore annue, nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti nonché<BR>pari a 30 ore annue, nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a<BR>15 dipendenti.<BR>Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 citato, lettere<BR>b), c), d), g), i) ed 1) non viene utilizzato il predetto monte ore.<BR>2) Aziende con più di 15 dipendenti<BR>Procedure per l’elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza<BR>a) All’atto della costituzione della RSU il candidato a rappresentante per<BR>la sicurezza viene indicato tra i candidati proposti per l’elezione della<BR>RSU.<BR>La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni delle RSU.<BR>b) Nei casi in cui sia già costituita la RSU ovvero siano ancora operanti<BR>le rappresentanze sindacali aziendali, per la designazione del<BR>rappresentante per la sicurezza si applica la procedura che segue.<BR>Entro novanta giorni dalla data del presente accordo il/i rappresentante/i<BR>per la sicurezza è/sono designato/i dai componenti della RSU al loro<BR>interno.<BR>Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei<BR>lavoratori.<BR>Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale<BR>evento) e nella unità produttiva operino le r.s.a. delle organizzazioni<BR>sindacali firmatarie il presente accordo, il/i rappresentante/i per la<BR>sicurezza è/sono eletto/i dai lavoratori al loro interno secondo le<BR>procedure sopra richiamate per le aziende con numero di dipendenti<BR>inferiore a 16, su iniziativa delle organizzazioni sindacali.<BR>Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza<BR>esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60<BR>giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso<BR>previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della<BR>funzione medesima.<BR>c) In assenza di rappresentanze sindacali in azienda, il rappresentante per<BR>la sicurezza eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno secondo le<BR>procedure sopra richiamate per il caso delle aziende con numero di<BR>dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle OO.SS. Di tali iniziative<BR>verrà data comunicazione alle aziende interessate per i conseguenti<BR>adempimenti.<BR>In questa fattispecie, ai rappresentanti per la sicurezza spettano, per<BR>l’espletamento delle attribuzioni di cui all’art. 19 del D. Igs. 19<BR>settembre 1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 40 ore.<BR>Per l’espletamento degli adempimenti previsti dall’art. 19 citato, lett.<BR>b), c), d), g), i) ed 1) non viene utilizzato il predetto monte ore.<BR>Il verbale contenente i nominativi dei rappresentanti per la sicurezza deve<BR>essere comunicato alla direzione aziendale (secondo quanto previsto dal<BR>punto 21 parte seconda dell’accordo interconfederale per la costituzione<BR>delle RSU) recepito nel settore con accordo del 2 febbraio 1994.<BR>I rappresentanti per la sicurezza restano in carica per la durata prevista<BR>dall’accordo interconfederale di cui sopra.<BR>Permessi<BR>Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti, per<BR>l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 19 del D. Igs. 19 settembre<BR>1994, n. 626, il/i rappresentante/i per la sicurezza, oltre ai permessi già<BR>previsti per le RSU, utilizzano permessi retribuiti pari a 40 ore annue per<BR>ogni rappresentante.<BR>Per l’espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i)<BR>ed 1) dell’articolo 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.<BR>Le ore di permesso spettanti ai rappresentanti per la sicurezza sono<BR>assorbite, fino a concorrenza, nelle ore di permesso già riconosciute allo<BR>tesso titolo.<BR>3) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza<BR>Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la<BR>cui disciplina legale è contenuta all’art. 19 del D. Igs n. 626/94, le<BR>parti concordano sulle seguenti indicazioni.<BR>a) Accesso ai luoghi di lavoro<BR>Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto<BR>delle esigenze produttive alle condizioni previste dalla legge.<BR>Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di<BR>lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.<BR>Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del<BR>servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.<BR>b) Modalità di consultazione<BR>Laddove il D. Igs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la<BR>consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere<BR>in modo da garantire la sua effettività e tempestività.<BR>Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza<BR>su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un<BR>intervento consultivo dello stesso.<BR>Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo<BR>necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle<BR>tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il<BR>verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte<BR>formulate dal rappresentante per la sicurezza.<BR>Il rappresentante per la sicurezza conferma l’avvenuta consultazione,<BR>apponendo la propria firma sul verbale della stessa.<BR>In fase di prima applicazione del D. lgs. n. 626/94, e comunque non oltre<BR>il 31 ottobre 1996, nelle realtà in cui non sia stato ancora individuata la<BR>rappresentanza per la sicurezza, le procedure di consultazione si rivolgono<BR>alle rappresentanze sindacali in azienda delle OO.SS. firmatarie il<BR>presente accordo.<BR>A tal fine, la rappresentanza sindacale in azienda può designare uno o più<BR>soggetti, al proprio interno, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 18,<BR>comma 6 del D. Igs. n. 626 del 1994.<BR>4) Informazioni e documentazione aziendale<BR>Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e<BR>la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1<BR>dell’art. 19.<BR>Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di<BR>valutazione dei rischi di cui all’art. 4 comma 2 custodito presso l’azienda<BR>o lo stabilimento ai sensi dell’art. 4 comma 3.<BR>Il datore di lavoro fornisce al rappresentante le informazioni e la<BR>documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge.<BR>Per informazioni inerenti l’organizzazione e gli ambienti di lavoro si<BR>intendono quelle riguardanti l’unità produttiva per gli aspetti relativi<BR>all’igiene e sicurezza del lavoro.<BR>Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a<BR>farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del<BR>segreto industriale.<BR>5) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza<BR>Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista<BR>all’art. 19, comma 1, lett. g) del D. lgs. n. 626 del 1994.<BR>La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a<BR>carico del datore di lavoro, si svolgerà mediante permessi retribuiti<BR>aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.<BR>Tale formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che,<BR>nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in<BR>due moduli; tale programma deve comprendere:<BR>-conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in<BR>materia di igiene e sicurezza del lavoro;<BR>-conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di<BR>prevenzione e protezione;<BR>-metodologie sulla valutazione del rischio;<BR>-metodologie minime di comunicazione.<BR>Le parti sottoscrittrici il presente accordo possono individuare, anche in<BR>base agli indirizzi espressi dall’Osservatorio nazionale in relazione a<BR>quanto previsto dall’art. 5 delle norme generali del contratto nazionale,<BR>ulteriori contenuti specifici della formazione sia in tema di metodologia<BR>didattica che con riferimento alle specificità della categoria.<BR>Il datore di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni che<BR>abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei<BR>lavoratori, prevede una integrazione della formazione.<BR>6) Riunioni periodiche<BR>In applicazione dell’art. 11 del decreto legislativo 626/94 le riunioni<BR>periodiche previste dal comma 1, sono convocate con almeno 5 giorni<BR>lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto.<BR>Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della<BR>riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio<BR>o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.<BR>Della riunione viene redatto verbale.<BR>7) Nota a verbale dell’art. 10 delle norme generali<BR>La nota a verbale dell’art. 10 – Norme Generali – della disciplina<BR>collettiva poligrafica dell’ottobre 1994 e di cui all’accordo 26 luglio<BR>1995 è sostituita con il seguente testo:<BR>«Il tempo di lavoro retribuito da riconoscere al rappresentante per la<BR>sicurezza, le relative attribuzioni nonché le modalità ed i contenuti della<BR>formazione risultano disciplinati dall’accordo 27 novembre 1995». (Allegato<BR>S)<BR>8) L’allegato S – distribuzione del contratto – di cui all’accordo 26<BR>luglio 1995, assume nella numerazione degli allegati l’indicazione di<BR>allegato T.<BR><BR>Letto, confermato e sottoscritto<BR><BR>Federazione Italiana Editori Giornali<BR>Associazione Stampatori Italiana Giornali<BR>Federazione Italiana Lavoratori Informazione e Spettacolo<BR>Federazione Informazione e Spettacolo<BR>Unione Italiana Lavoratori Stampa Spettacolo Informazione e Cultura<BR>