Allegato G – Accordo interconfederale 29 Aprile 1965 sui licenziamenti individuali
TRA<BR><BR>la Confederazione Generale dell’lndustria Italiana<BR>la Associazione Sindacale Intersind<BR>la Associazione Sindacale per le Aziende petrolchimiche collegate a<BR>partecipazione statale – ASAP<BR><BR>E<BR><BR>la Confederazione Generale Italiana del Lavoro<BR>la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori<BR>la Unione Italiana del Lavoro;<BR><BR>a) nel concorde intento di prevenire ed evitare i licenziamenti individuali<BR>ingiustificati e la possibilità di turbamenti nelle aziende in occasione di<BR>tali licenziamenti, le parti; b) preoccupate insieme del normale andamento<BR>delle attività produttive e degli interessi dei lavoratori, nel proposito<BR>di stabilire mezzi e procedure adeguati attraverso cui le associazioni<BR>sindacali possano svolgere la loro azione per la pacifica soluzione delle<BR>controversie che possano sorgere sull’oggetto di cui alla lettera<BR>precedente; c) affermato contrario allo spirito del presente accordo ogni<BR>licenziamento ed ogni atto effettuati in contrasto con quanto espresso al<BR>punto b) ed in particolare quelli determinati da motivi di fede religiosa,<BR>di credo politico o di appartenenza ad un sindacato d) ritenuto che<BR>l’accordo raggiunto debba far sì che i licenziamenti abbiano luogo o per<BR>giusta causa o per motivo giustificato secondo le ipotesi previste dalla<BR>regolamentazione di cui appresso in modo da garantire lavoratori ed aziende<BR>da eccessi, abusi ed ingiuste prevalenze ed assicurare alle organizzazioni<BR>sindacali il libero esercizio della loro attività in una leale osservanza<BR>dei reciproci impegni per la realizzazione dei suesposti fini comuni;<BR><BR>si è convenuto quanto segue:<BR><BR><BR>1<BR>- La premessa – contenendo la motivazione essenziale del presente accordo -<BR>ne costituisce parte integrante e condizione della sua applicazione.<BR><BR>2<BR>- Il licenziamento deve essere comunicato con forma scritta al lavoratore,<BR>il quale ha diritto di chiederne la motivazione.<BR><BR>3<BR>- Il lavoratore che ritenga ingiustificato il licenziamento può chiedere<BR>alla organizzazione sindacale territoriale a cui è iscritto o a cui<BR>conferisca speciale mandato di promuovere il tentativo di conciliazione<BR>secondo le regole che seguono.<BR><BR>4<BR>- L’organizzazione sindacale dei lavoratori, ricevuta la richiesta di cui<BR>al numero precedente, inviterà ad esperire il tentativo di conciliazione la<BR>corrispondente organizzazione sindacale dei datori di lavoro.<BR><BR>5<BR>- Ove il tentativo non riesca, o comunque trascorsi i termini per la<BR>richiesta e per l’espletamento di esso, il lavoratore può richiedere<BR>l’intervento del Collegio di conciliazione ed arbitrato.<BR>Tale richiesta diretta all’azienda, verrà inoltrata dal lavoratore<BR>all’organizzazione sindacale alla quale è iscritto o conferisca speciale<BR>mandato; quest’ultima la trasmet terà , mediante lettera raccomandata,<BR>all’associazione territoriale degli industriali, che ne curerà l’inoltro<BR>all’azienda.<BR><BR>6<BR>- La richiesta per l’intervento conciliativo delle organizzazioni deve<BR>essere avanzata entro cinque giorni dalla data di comunicazione del<BR>licenziamento ed il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro i<BR>successivi cinque giorni.<BR>La richiesta di intervento del Collegio di conciliazione ed arbitrato deve<BR>essere avanzata, a pena di decadenza, nel termine di venti giorni dalla<BR>data di comunicazione di licenziamento.<BR><BR>7<BR>- Il collegio di conciliazione ed arbitrato è composto di un rappresentante<BR>del datore di lavoro e di un rappresentante del lavoratore e di un<BR>presidente. I rappresentanti delle parti sono nominati dalle rispettive<BR>organizzazioni sindacali.<BR><BR>8<BR>- Il presidente del Collegio di conciliazione ed arbitrato, ove non<BR>nominato consensualmente, è scelto mediante sorteggio tra i nominativi<BR>compresi in una lista di nomi non superiore a dodici, formata di comune<BR>accordo tra le organizzazioni sindacali provinciali interessate dei datori<BR>di lavoro e dei lavoratori.<BR><BR>9<BR>- Il presidente, appena ricevuto l’incarico, provvede a fissare nel più<BR>breve termine possibile la data per la convocazione del Collegio e delle<BR>parti al fine di esperire un tentativo di conciliazione.<BR>Il Collegio, quando lo ritenga opportuno, può fissare, entro dieci giorni,<BR>una seconda convocazione delle parti per il completamento o la rinnovazione<BR>del tentativo di conciliazione.<BR>Qualora il tentativo non riesca, si redige il verbale negativo e dalla<BR>firma di questo cominciano a decorrere i dieci giorni entro i quali il<BR>Collegio deve emettere la sua decisione.<BR>Qualora debbano essere assunti mezzi di prova il Collegio, con il<BR>provvedimento con cui li dispone, può prorogare per una sola volta il<BR>termine per la decisione e per non più di 15 giorni.<BR><BR>10<BR>- Il Collegio pronuncia secondo equità e senza obbligo di formalità <BR>procedurali.<BR>Grava sul datore di lavoro l’onere della prova dei fatti posti a base del<BR>motivo addotto a giustificazione del licenziamento.<BR><BR>11<BR>- Il Collegio – qualora ritenga ingiustificato il licenziamento o qualora<BR>il datore di lavoro rifiuti di motivarlo e di provarne i motivi – emette la<BR>sua motivata decisione relativa al ripristino del rapporto di lavoro.<BR>Nel caso di decisione negativa dell’azienda circa il ripristino del<BR>rapporto, che deve essere consimilata entro il termine massimo di tre<BR>giorni, il Collegio, non appena a conoscenza di tale decisione o comunque<BR>non appena decorso l’anzidetto termine di tre giorni, senza che l’azienda<BR>abbia manifestato l’intendimento di ripristinare il rapporto, provvede alla<BR>determinazione della penale.<BR>Il Collegio, giudicando secondo equità , stabilisce una penale a carico del<BR>datore di lavoro in aggiunta al trattamento previsto dalle leggi e dai<BR>contratti.<BR>L’importo di detta penale non può essere inferiore a cinque né superiore a<BR>dodici mensilità di retribuzione per tale intendendosi quella presa a base<BR>della determinazio ne dell’indennità di licenziamento.<BR><BR>12<BR>- Per le aziende che occupano fino a 60 lavoratori si applica la procedura<BR>di cui sopra, ma l’importo della eventuale penale integrativa<BR>dell’indennità di licenziamen to, di cui all’ultimo comma del n. 11, non<BR>può essere inferiore a due mensilità e mezzo, né superiore a sei mensilità .<BR><BR>13<BR>- per le aziende che occupano non più di 35 lavoratori, fino a quando nei<BR>confronti di quelle non rappresentate dalle organizzazioni degli<BR>imprenditori stipulanti sia applicabile l’esclusione della procedura<BR>stabilita dal Decreto P.R. 14 luglio 1960, n. 1011, le norme di cui al<BR>presente accordo si intendono sospese e la procedura consisterà <BR>nell’espletamento di un tentativo di conciliazione in sede sindacale.<BR><BR>14<BR>- Le misure di penale previste al n. 11 si intendono ridotte a 5 e 8<BR>mensilità per i lavoratori che abbiano anzianità inferiore a 30 mesi. La<BR>misura massima può essere maggiorata fino a 14 mensilità per i lavoratori<BR>con anzianità di servizio superiore a 20 anni.<BR>Per le aziende di cui al punto 12, dette misure sono ridotte alla metà .<BR><BR>15<BR>- In caso di licenziamento per giusta causa, che, secondo le previsioni di<BR>legge o di contratti collettivi, non importi né il preavviso né la<BR>corresponsione della indennità di anzianità (licenziamento in tronco)<BR>oppure non importi il solo preavviso (licenziamento in tronchetto), si fa<BR>luogo alla procedura prevista nel presente accordo.<BR>Qualora fallisca il tentativo di conciliazione di cui al n. 9, ove le parti<BR>siano concordi, la procedura prosegue dinanzi al Collegio.<BR>Nel caso in cui ciò non avvenga ed il datore di lavoro, su conforme parere<BR>della sua organizzazione, richieda la sospensione del giudizio,<BR>l’organizzazione dei lavoratori ha facoltà di richiedere che venga esperito<BR>un tentativo di conciliazione in sede confederale.<BR>Ove anche questo tentativo non abbia successo, il lavoratore può far valere<BR>i suoi diritti e pretese dinanzi all’autorità giudiziaria ordinari.<BR>Se quest’ultima decida che non ricorrono gli estremi per un licenziamento<BR>disciplinare e che pertanto sono dovuti o il preavviso o l’indennità di<BR>licenziamento, nel caso di licenziamento in tronco o il preavviso nel caso<BR>di licenziamento in tronchetto, il lavoratore ha diritto di chiedere la<BR>prosecuzione della procedura che era stata sospesa dinanzi al Collegio, di<BR>conciliazione e di arbitrato.<BR>Il Collegio, qualora decida che non sussiste il giustificato motivo del<BR>licenziamento, ai sensi del n. 11 inviterà il datore di lavoro a<BR>ripristinare il rapporto, e, in mancanza, provvederà alla determinazione<BR>della pena integrativa dell’indennità di licenziamento.<BR>In questo caso la penale potrà essere maggiorata fino a due volte con un<BR>massimo di 24 mesi.<BR>Dichiarazione a verbale sul punto 15<BR>La norma del terzo comma del punto 15 che prevede, per la sospensione della<BR>procedura, il conforme parere della organizzazione alla quale<BR>l’imprenditore appartiene, intende esprimere la volontà delle<BR>organizzazioni stipulanti che sia da preferire di norma, anche per i<BR>licenziamenti per giusta causa l’espletamento della procedura dinanzi al<BR>Collegio.<BR><BR>16<BR>- Nel caso in cui l’autorità giudiziaria ordinaria decida che ricorrono gli<BR>estremi del licenziamento in tronco senza preavviso né indennità di<BR>licenziamento o quando tale provvedimento non sia stato impugnato dal<BR>lavoratore, l’importo equivalente dell’indennità prevista dai contratti per<BR>il caso di licenziamento in tronchetto – nei limiti della parte che ecceda<BR>l’ammontare dell’eventuale danno subito dall’azienda – verrà versato dal<BR>datore di lavoro o da chi per esso all’Ente Nazionale Assistenza Orfani dei<BR>Lavoratori.<BR><BR>17<BR>- In caso di scarso rendimento, l’azienda procederà ad una ammonizione<BR>scritta del lavoratore segnalandolo alla Commissione interna che inviterà <BR>il lavoratore a normalizzare il proprio rendimento. Qualora l’azienda<BR>considerando che queste ammonizioni non abbiano sortito il loro effetto,<BR>proceda al licenziamento, si appliche rà la procedura di cui al presente<BR>accordo.<BR><BR>18<BR>- Per i lavoratori assunti per lavori stagionali o saltuari o comunque a<BR>termine, per i quali si faccia luogo alla applicazione del presente accordo<BR>per i licenziamenti avvenuti prima della scadenza del periodo lavorativo o<BR>del termine, la penale di cui ai punti 11 e 1 non potrà superare l’entità <BR>corrispondente alla retribuzione relativa al periodo di prevedibile<BR>occupazione residua al momento del licenziamento, né essere inferiore al<BR>minimo della penale quando il periodo residuo di prevedibile occupazione<BR>superi il tempo al quale è commisurato tale minimo.<BR><BR>19<BR>- La procedura prevista dal presente accordo non si applica nei riguardi<BR>dei lavoratori che hanno superato l’età pensionabile.<BR><BR>20<BR>- Ai licenziamenti per riduzione di personale si applica l’accordo<BR>interconfederale vigente in materia.<BR>Per il licenziamento dei membri delle Commissioni interne e dei Delegati di<BR>impresa si applicano le disposizioni particolari contenute nell’accordo<BR>interconfederale per le Commissioni interne.<BR><BR>21<BR>- Le disposizioni del presente accordo sono correlative ed inscindibili fra<BR>di loro e non sono cumulabili con alcuna altra norma riguardante la materia.<BR>22 – Il presente accordo decorre dalla data della sua stipulazione ed avrà <BR>durata fino al 31 dicembre 1968 intendendosi rinnovato successivamente di<BR>anno in anno se non disdetto tre mesi prima.<BR>Chiarimenti a dichiarazioni a verbale<BR>Sui punti 3, 4 ed 8;<BR>Si chiarisce che per le organizzazioni territoriali si intendono le<BR>associazioni industriali provinciali e le corrispondenti organizzazioni<BR>provinciali orizzontali dei lavoratori (Camere del lavoro, Unioni, Camere<BR>sindacali) salvo che l’associazione industriale abbia una competenza ed<BR>ambito territoriale diverso nel qual caso alle disposizioni previste dai<BR>punti 4 e 8 sarà data applicazione da tale associazione industriale<BR>competente per territorio e dalle corrispondenti organizzazioni dei<BR>lavoratori ove esistano.<BR>Sul punto 4:<BR>Nel tentativo di conciliazione le organizzazioni dei lavoratori possono<BR>farsi assistere da una rappresentanza della Commissione interna e le<BR>organizzazioni industriali dai rappresentanti dell’azienda interessata.<BR>Sul punto 8:<BR>Verificandosi casi di mancato accordo sulla formazione delle liste si farà <BR>luogo all’intervento delle Confederazioni stipulanti per risolvere la<BR>controversia.<BR>Sul punto 11:<BR>Nel caso in cui il datore di lavoro accetti di ripristinare il rapporto di<BR>lavoro riconoscerà al lavoratore l’anzianità maturata anteriormente al<BR>licenziamento agli effetti dei vari istituti contrattuali che prevedono<BR>benefici variabili in relazione all’anzianità di servizio, previa<BR>restituzione dell’indennità di licenziamento eventualmente percepita.<BR>Sui punti 12 e 13:<BR>le esclusioni e limitazioni di cui ai numeri 12 e 13 non si applicano<BR>quando l’unità aziendale da cui il lavoratore licenziato dipende faccia<BR>parte di un’azienda avente un numero complessivo di dipendenti superiore a<BR>quello indicato ai detti numeri 12 e 13.<BR>Sul punto 17:<BR>Le parti si danno atto che la norma di cui al punto 17 non è suscettibile<BR>di estensione ad altri casi di motivazione dei licenziamenti.<BR>
