Allegato F – Legge 18 aprile 1962, n. 230. Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

(Pubblicato nella<BR>Gazzetta Ufficiale n. 125 del 17 maggio 1962)<BR><BR>(estratto)<BR>Art. 1<BR>Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni<BR>appresso indicate.<BR>E’ consentita l’apposizione di un termine alla data del contratto:<BR>a) quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell’attività lavorativa<BR>derivante dal carattere stagionale della medesima;<BR>b) quando l’assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per<BR>i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel<BR>contatto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito<BR>e la causa della sua sostituzione;<BR>c) quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o di un<BR>servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario<BR>od occasionale<BR>d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse,<BR>per specializzazioni, da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle<BR>fasi complementari od integrative per le quali non vi sia continuità<BR>d’impiego nell’ambito dell’azienda;<BR>e) nelle scritture del personale artistico e tecnico della produzione di<BR>spettacoli.<BR>L’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto.<BR>Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al<BR>lavoratore.<BR>La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di<BR>lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi.<BR>L’elenco delle attività di cui al secondo comma lettera a), del presente<BR>articolo sarà determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su<BR>proposta del ministro per il Lavoro e la previdenza sociale, entro un anno<BR>dalla pubblicazione della presente legge. L’elenco suddetto potrà essere<BR>successivamente modificato con le medesime procedure. In attesa<BR>dell’emanazione di tale provvedimento, per la determinazione di dette<BR>attività si applica il decreto ministeriale 11 dicembre 1939 che approva<BR>l’elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata<BR>inferiori a sei mesi.<BR>Art. 2<BR>Il termine del contratto a tempo determinato può essere con il consenso del<BR>lavoratore, eccezionalmente prorogato, non più di una volta e per un tempo<BR>non superiore alla durata del contratto iniziale, quando la proroga sia<BR>richiesta da esigenze contingenti ed imprevedibili e si riferisca alla<BR>stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a<BR>tempo determinato, ai sensi del secondo comma dell’articolo precedente.<BR>Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente<BR>fissato o successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo<BR>indeterminato fin dalla data della prima assunzione del lavoratore. Il<BR>contratto si considera egualmente a tempo indeterminato quando il<BR>lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di quindici ovvero<BR>trenta giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata<BR>rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi e, in ogni caso, quando si<BR>tratti di assunzioni successive a termine intese ad eludere le disposizioni<BR>della presente legge.<BR>Art. 3<BR>L’onere della prova relativa all’obiettiva esistenza delle condizioni che<BR>giustificano sia l’apposizione di un termine al contratto di lavoro sia<BR>l’eventuale temporanea proroga del termine stesso è a carico del datore di<BR>lavoro.<BR>Art. 4<BR>E’ consentita la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato,<BR>purché di durata non superiore a cinque anni, con dirigenti amministrativi<BR>e tecnici, i quali possono comunque recedere da essi trascorso un triennio<BR>e osservata la disposizione dell’art. 2118 del Codice civile.<BR>Art. 5<BR>Al prestatore di lavoro, con contratto a tempo determinato, spettano le<BR>ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità e ogni altro<BR>trattamento in atto nell’impresa per i lavoratori regolamentati con<BR>contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo lavorativo<BR>prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del<BR>contratto a termine.<BR>Alla scadenza del contratto verrà corrisposto al lavoratore un premio di<BR>fine lavoro proporzionato alla durata del contratto stesso, e pari alla<BR>indennità di anzianità prevista dai contratti collettivi.<BR>Art. 6<BR>Sono esclusi dalla disciplina della presente legge i rapporti di lavoro tra<BR>i datori di lavoro dell’agricoltura e salariati fissi comunque denominati,<BR>regolati dalla legge 15 agosto 1949, n. 533 e successive modificazioni.<BR>Art. 7<BR>Nei casi di inosservanza degli obblighi derivanti dall’art. 5 della<BR>presente legge il datore di lavoro è punito con una ammenda da lire 5.000 a<BR>lire 10.000 per ogni lavoratore cui si riferisce l’inosservanza stessa.<BR>Art. 8<BR>La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata al ministero<BR>del Lavoro e della previdenza sociale che la esercita attraverso<BR>l’Ispettorato del lavoro.<BR>Art. 9<BR>L’art. 2097 del Codice civile è abrogato.<BR>Art. 10<BR>Entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge con decreto del<BR>Presidente della Repubblica, su proposta congiunta del ministro per il<BR>Lavoro e la previdenza sociale e dei ministri competenti, di concerto con<BR>il ministro per la Riforma burocratica, saranno emanate le norme per<BR>adeguare la disciplina dei contratti di lavoro dei lavoratori assunti a<BR>termine dalle amministrazioni statali e dalle Aziende autonome dello Stato<BR>alle disposizioni di cui alla presente legge.<BR>Art. 11<BR>La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello<BR>della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.<BR>La presente legge munita del sigillo di Stato sarà inserita nella Raccolta<BR>Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto<BR>obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge<BR>dello stato.<BR>Legge 28 Febbraio 1987, n. 56<BR><BR>(omissis)<BR>Art. 23 – Disposizioni in materia di contratto a termine.<BR>1. L’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre<BR>che nelle ipotesi di cui all’art. 1 della legge 18 aprile 1962 n. 230 e<BR>successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell’art. 8-bis del<BR>decreto legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla<BR>legge 25 marzo 1983, n. 79 è consentita nelle ipotesi individuate nei<BR>contratti collettivi di lavoro stipulati con i sindacati nazionali o locali<BR>aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano<BR>nazionale. I contratti collettivi stabiliscono il numero in percentuale dei<BR>lavoratori che possono essere assunti con contratto di lavoro a termine<BR>rispetto al numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato.<BR>2. I lavoratori che abbiano prestato attività lavorative con contratto a<BR>tempo determinato nelle ipotesi previste dall’art. 8-bis del decreto-legge<BR>29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo<BR>1983, n. 79, hanno diritto di precedenza nell’assunzione presso la stessa<BR>azienda, con la medesima qualifica quando per questa è obbligatoria la<BR>richiesta numerica e a condizione che manifestino la volontà di esercitare<BR>tale diritto entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.<BR>3. Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l’assunzione<BR>diretta di manodopera per l’esecuzione di speciali servizi dl durata non<BR>superiore ad un giorno, determinata dai contratti collettivi stipulati con<BR>i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente<BR>rappresentative sul piano nazionale. Dell’avvenuta assunzione deve essere<BR>data comunicazione all’ufficio di collocamento entro il primo giorno non<BR>festivo successivo.<BR>4 I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato la cui durata<BR>complessiva non superi quattro mesi nell’anno solare conservano<BR>l’iscrizione e la posizione di graduatoria nella lista di collocamento.<BR>