Lo Statuto dell’Osservatorio

(modificato con accordo del 11/06/2008)

Titolo I – Costituzione, sede, scopi

Art. 1 – Costituzione

In relazione a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di informazione è costituito l’Osservatorio tecnico per i quotidiani e le agenzie di informazione “Carlo Lombardi”.

Art. 2 – Sede

L’Osservatorio ha sede in Roma presso l’Associazione Stampatori Italiana Giornali.

Art. 3 – Scopi

L’Osservatorio tecnico per i quotidiani e le agenzie di informazione, a norma del contratto collettivo, ha come scopo lo scambio e la verifica di dati informativi globali nonché l’attivazione di ricerche su:

• andamento e prospettive del mercato dei quotidiani;

• andamento tendenze e prospettive di investimenti ed occupazione;

• caratteristiche e tendenze dello sviluppo tecnologico nell’ambito nazionale ed internazionale;

• tipi di professionalità emergenti e ricerca di percorsi formativi adeguati allo sviluppo tecnologico;

• problematiche ed iniziative relative a progetti di formazione e riqualificazione professionale. In tale contesto le ricerche, d’intesa con le rispettive organizzazioni, potranno riguardare altre categorie che operano nelle aziende editoriali (segnatamente il personale giornalistico) e abbracciare settori contigui che operano nel campo dell’informazione.

• L’Osservatorio potrà aderire ad iniziative di Enti o Associazioni che perseguono gli stessi obbiettivi e/o collaborare con essi per la realizzazione dei programmi.

• andamento del costo del lavoro con particolare riferimento alla normativa contributiva e assistenziale;

• consistenza, prospettive di sviluppo e diversificazione della rete di distribuzione e di vendita;

• ambienti di lavoro;

• applicazione della legge n. 903/77 per quanto concerne l’accesso al lavoro e lo sviluppo della professionalità delle lavoratrici nel settore dei quotidiani e loro collocamento nell’organizzazione del lavoro in riferimento anche alla “Raccomandazione” CEE /1984;

Nella Banca Dati dell’Osservatorio, oltre ai dati in possesso delle organizzazioni, confluiranno quelli acquisiti dalla FIEG e trasmessi alle organizzazioni sindacali, in base a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonchè l’informativa sulla consistenza della rete di distribuzione, sul numero e la tipologia dei punti di vendita e sulle scelte operate dalle aziende per ottimizzare la distribuzione del prodotto nelle singole regioni nonché i risultati delle indagini e delle ricerche promosse dallo stesso Osservatorio.

Ogni sei mesi, le parti procederanno alla verifica del movimento delle forze occupazionali del settore conseguente all’utilizzazione della trasmissione in fac-simile e all’entità globale della produzione realizzata.

L’Osservatorio, in relazione agli indicati scopi, procederà con il sistema ritenuto più idoneo alla riscossione dei contributi previsti dal C.C.N.L. a carico delle aziende e finalizzati allo svolgimento della propria attività.

Titolo II – Organi dell’Osservatorio

Art. 4 – Organi dell’Osservatorio

Sono organi dell’Osservatorio:

a) Il Consiglio Direttivo

b) Il Presidente

c) Il Vicepresidente

d) Il Tesoriere

Art. 5 – Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto di 12 membri così suddivisi:

• 6 nominati dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori poligrafici che hanno stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro di cui all’art. 1;

• 6 nominati congiuntamente dalla Federazione Italiana Editori Giornali e dall’Associazione Stampatori Italiana Giornali.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Ciascuna delle suddette organizzazioni comunicherà per iscritto all’Osservatorio la nomina dei componenti di propria spettanza.

Ciascun membro del Consiglio direttivo potrà, in caso di impedimento, essere sostituito mediante comunicazione scritta dell’organizzazione che lo ha nominato.

E’ nelle facoltà di ciascuna associazione sostituire, in qualsiasi momento, i membri da essa nominati, dandone comunicazione scritta all’Osservatorio.

Allo scadere di ogni triennio cessano dalle funzioni anche i membri del Consiglio direttivo che siano stati nominati durante il triennio in sostituzione di altri.

Art. 6 – Compiti del Consiglio direttivo

Spetta al Consiglio direttivo:

a. Esprimere le direttive e varare i provvedimenti rivolti all’attuazione degli scopi indicati dall’art. 3;

b. deliberare sulle modalità di riscossione dei contributi;

c. deliberare sull’impiego dei contributi incassati di cui al precedente punto b);

d. deliberare, al termine di ogni esercizio finanziario, sul conto consuntivo e sul bilancio preventivo in armonia a quanto disposto dall’art. 10 del presente statuto;

e. deliberare su eventuali proposte di modifica del presente Statuto da sottoporre all’approvazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro stipulanti i contratti di cui all’art. 1;

f. nominare eventuali commissioni tecniche e di studio alle quali affidare particolari incarichi.

Art. 7 – Riunioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno 4 dei Componenti il Consiglio direttivo stesso che dovranno precisare gli argomenti che desiderano siano posti all’ordine del giorno.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto e diramato almeno sei giorni prima di quello fissato per la riunione e dovrà contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora delle riunioni stesse e degli argomenti da discutere elencati in apposito ordine del giorno.

In caso d’urgenza la comunicazione potrà essere fatta telefonicamente, telegraficamente o tramite e-mail, ed il termine di preavviso potrà essere ristretto a 24 ore.

Per la validità delle sedute del Consiglio direttivo è necessaria, in prima convocazione, la presenza di tutti i componenti. In seconda convocazione, che è stabilita ad un’ora di distanza dalla prima, la seduta è valida quando siano presenti almeno 8 consiglieri.

Ogni membro del Consiglio direttivo ha diritto ad un voto, eccezion fatta per il Presidente, il quale, nelle votazioni, avrà doppio voto.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei votanti presenti.

Art. 8 – Il Presidente

Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo. Le parti, alla scadenza triennale dell’incarico, procederanno, alternativamente, ad indicare il nome del Presidente che il Consiglio direttivo provvederà ad insediare.

Il Presidente:

a. ha la legale rappresentanza dell’Osservatorio e provvede per essa ad effettuare operazioni presso banche ed istituti finanziari ed in particolare ad emettere, accettare e girare assegni nonchè ad effettuare versamenti sia in contanti che in assegni e prelevamenti sui conti del medesimo Osservatorio ed a compiere qualsiasi operazione di cassa;

b. convoca e presiede il Consiglio direttivo per l’attuazione del mandato assegnato.

Il Presidente potrà delegare ad un altro Consigliere talune delle sue attribuzioni e, previa delibera del Consiglio Direttivo, potrà conferire ad altro Consigliere o a terzi speciale procura per lo svolgimento dei compiti di ordinaria amministrazione, con particolare riferimento alle operazioni bancarie.

Art. 9 – Vicepresidente

Il Vicepresidente viene indicato dalle parti costituenti l’Osservatorio con le stesse modalità previste dal’art. 9 per la nomina del Presidente.

Il Vicepresidente viene scelto tra i consiglieri espressi dalla parte alla quale non appartiene il Presidente.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e, in caso di impedimento, lo sostituisce nello svolgimento delle attività.

Art. 10 – Tesoriere

Il Tesoriere viene indicato dalle parti costituenti l’Osservatorio con le stesse modalità previste dal’art. 9 per la nomina del Presidente.

Il Tesoriere viene scelto tra i consiglieri espressi dalla parte alla quale non appartiene il Presidente.

Il Tesoriere vigila sull’andamento della gestione economica e finanziaria dell’Osservatorio e redige, al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio in relazione a quanto disposto dalla lettera d) dell’art. 6.

Titolo III – Patrimonio e bilanci

Art. 11 – Patrimonio dell’Osservatorio

Il patrimonio dell’Osservatorio è costituito:

a. dai beni mobili e dai valori per acquisti, lasciti, donazioni e per qualunque altro titolo venuti in possesso dell’Osservatorio;

b. dai contributi erogati a favore dell’Osservatorio dalle aziende editrici e/o stampatrici di giornali quotidiani ed agenzie di stampa;

c. dai versamenti di contributi o fondi eventualmente corrisposti da enti e privati interessati all’attività dell’Osservatorio.

Art. 12 – Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario si inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 15 ottobre sarà completato ed approvato il bilancio preventivo dell’esercizio finanziario per l’anno successivo. Data la particolare caratteristica delle entrate dell’Osservatorio il bilancio preventivo avrà essenzialmente natura indicativa.

Art. 13 – Scioglimento dell’Osservatorio

In caso di scioglimento dell’Osservatorio, la cui deliberazione è di competenza delle associazioni contraenti, il patrimonio netto eventualmente risultante sarà devoluto secondo le decisioni che saranno adottate dalle parti contraenti del presente statuto.