IMPIEGATI – Art. 7 – LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

È considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale giornaliero di cui all’art. 4.

Nell’ambito della disciplina stabilita dall’art. 4 il lavoro straordinario è ispirato al principio della non obbligatorietà da parte dei lavoratori. Il lavoro straordinario deve tuttavia essere garantito per completare le varie fasi lavorative e per fronteggiare casi di urgenza o di particolare necessità. Allo scopo di favorire l’occupazione è individuato un tetto massimo per quanto riguarda le prestazioni straordinarie complessive pari a ore 130 annue per singolo dipendente.

Qualora si verificasse in modo ripetuto e non occasionale il superamento di tale tetto saranno individuate, in sede aziendale a seguito delle verifiche di cui al comma seguente e attraverso il confronto tra le parti, le misure più idonee compreso l’adeguamento degli organici nei reparti interessati per ricondurre tale tipo di prestazione nei limiti sopra indicati.

Per l’applicazione della norma si procederà a verifiche trimestrali in sede aziendale con l’esame dei dati disaggregati per addetto forniti dalle aziende che consentano la rilevazione per singoli reparti e con l’intento di eliminare fenomeni anomali di assenteismo.

È lavoro festivo quello eseguito nei giorni considerati festivi ai sensi dell’art. 8.

Per il lavoro prestato in ore straordinarie o nei giorni festivi sarà corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, quella spettante per le ore di lavoro prestate, maggiorata:

per gli impiegati amministrativi:

del 40% per il lavoro straordinario diurno collegato con l’orario normale nei limiti di due ore giornaliere;

del 60% per la terza e quarta ora di straordinario collegato con l’orario normale in relazione alle deroghe previste dalla legge;

dell’80% per il lavoro straordinario collegato con l’orario normale eccedente la quarta ora in relazione alle deroghe previste dalla legge;

dell’80% per il lavoro straordinario non collegato con l’orario normale;

dell’80% per il lavoro festivo.

per gli impiegati tecnici:

del 40% per il lavoro straordinario collegato con l’orario normale nei limiti di due ore giornaliere;

del 60% per la terza e quarta ora di straordinario collegato con l’orario normale in relazione alle deroghe previste dalla legge;

dell’80% per il lavoro straordinario collegato con l’orario normale eccedente la quarta ora in relazione alle deroghe previste dalla legge;

dell’80% per il lavoro straordinario non collegato con l’orario normale;

dell’80% per il lavoro straordinario per l’edizione meridiana del lunedì;

dell’80% per il lavoro prestato nelle festività;

valgono per il resto le disposizioni degli artt. 6 e 7  parte seconda norme operai.

Le percentuali di maggiorazione per il lavoro straordinario e per quello festivo non sono cumulabili fra di loro, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Il lavoro straordinario non collegato con l’orario normale sarà calcolato con un minimo di tre ore.

Norma Transitoria: Le disposizioni di cui alla seconda, terza, settima ed ottava interlinea del comma sei trovano applicazione a decorrere dal 1° Agosto 1999.