Art. 15 – INVESTIMENTI E INNOVAZIONI TECNOLOGICHE

A) Piani di ristrutturazione tecnologica

I piani diretti alla realizzazione di processi di ristrutturazione tecnologica debbono essere impostati con visione globale delle finalità che si vogliono raggiungere nell’intero periodo della loro attuazione, con l’individuazione delle possibili modificazioni del modello organizzativo idonee ad utilizzare compiutamente il potenziale produttivo degli impianti.

I piani elaborati dalle singole imprese debbono indirizzarsi prioritariamente allo sviluppo aziendale, al miglioramento della qualità del prodotto e ad una più estesa articolazione dell’informazione, attraverso iniziative rivolte ad aumentare la diffusione del giornale.

Programmi parziali di intervento per singoli settori produttivi debbono essere motivati come tali e fornire indicazioni sui limiti di estensibilità successiva ad altri comparti produttivi.

I piani debbono contenere:

una informativa sui programmi editoriali dell’azienda e sulla loro eventuale evoluzione, anche in relazione ad iniziative di supporto quotidiano che si intendano attuare;

l’esposizione delle scelte relative all’organizzazione del lavoro nell’intero ciclo produttivo (dalla lavorazione del materiale redazionale alla confezione delle copie nel reparto spedizione), negli uffici amministrativi e negli altri settori di attività aziendale anche attraverso modelli organizzativi che consentano  nelle distinte situazioni – la valorizzazione delle professionalità ed il pieno utilizzo organizzativo produttivo e tecnologico in correlazione con il programma editoriale;

indicazioni sui programmi diretti a dare impulso alla commercializzazione del prodotto, attraverso la migliore utilizzazione delle strutture aziendali preposte alla definizione dei piani diffusionali ed al coordinamento e controllo dei supporti esterni ritenuti più idonei.

In relazione alle finalità del piano, saranno specificate le linee e le caratteristiche della trasformazione tecnologica e delle modificazioni che si intendono introdurre nel processo produttivo nonché le fasi della sua attuazione. Particolare attenzione sarà rivolta, nella definizione dei programmi, ai problemi riguardanti l’occupazione e gli organici, la riqualificazione del personale e il decentramento delle fasi di lavorazione, allo scopo di ricercare  attraverso il confronto sindacale  un’equilibrata soluzione delle diverse problematiche delle parti.

In presenza di piani che  per quanto riguarda l’utilizzo del sistema editoriale  prevedano forme dirette di integrazione tra attività giornalistica e poligrafica, saranno istituite in sede aziendale, su richiesta delle parti, commissioni consultive paritetiche composte da rappresentanti della direzione aziendale e delle RSU alle quali saranno invitati a partecipare rappresentanti della componente giornalistica. Tali commissioni possono esprimere pareri sulle forme di sviluppo e di integrazione delle professionalità e procedere ad analisi sulle fasi di realizzazione dei piani.

Nella definizione degli schemi di organizzazione di lavoro, sarà attribuito valore preminente al pieno utilizzo degli impianti e all’impiego di tutto il personale presente in azienda debitamente riqualificato, nonché all’attuazione della mobilità nell’ambito del profilo (livello retributivo) e alla utilizzazione delle professionalità acquisite con la riqualificazione.

I piani elaborati dalle imprese e finalizzati allo sviluppo produttivo, che prevedano modificazioni strutturali del sistema di produzione anche attraverso la integrazione di diverse funzioni, debbono contenere indicazioni sull’organico lordo necessario per la loro attuazione, tenendo conto del personale che  nell’arco temporale di realizzazione dei piani  lascerà l’azienda per raggiunti limiti di età, per dimissioni o utilizzando gli strumenti di legge per il prepensionamento. Qualora espletata tale procedura e dopo aver utilizzato gli strumenti di tutela occupazionale previsti al successivo punto B), risultassero, secondo le indicazioni contenute nel piano dell’impresa, eccedenze di personale non riassorbibili in azienda anche attraverso nuove iniziative, si procederà ad una proporzionale riduzione delle prestazioni annue dei dipendenti, fino al massimo di sette giorni di riposo retribuito.

Le modalità e i criteri di applicazione della norma precedente verranno definiti, a livello aziendale, dalla direzione e dalla RSU. In caso di rnancato accordo le parti aziendali trasferiranno l’esame del problema alle organizzazioni nazionali stipulanti.

B) Garanzie occupazionali

1) I lavoratori che risultassero eccedenti a causa di processi di riorganizzazione tecnologico-produttiva saranno riqualificati in seno all’azienda e utilizzati in base ai posti disponibili o per le nuove eventuali attività che l’azienda sarà in grado di realizzare.

2) ORGANICI LORDI  Gli organici nei settori di produzione (preparazione, rotativa-spedizione) sono fissati, previa verifica tecnica degli organici netti, tenendo conto della programmazione annuale delle ferie e dei riposi retribuiti nonché delle assenze per malattia valutate in sede aziendale e, comunque, nei limiti massimi del tasso medio di settore.

Gli organici nei reparti rotativa-spedizione sono fissati con un margine di tolleranza aggiuntivo rispetto ai criteri in precedenza indicati.

Gli organici così determinati devono garantire nell’ambito dell’orario di lavoro ordinario la costante normalità della produzione anche in caso di assenze per qualsiasi causa determinatasi.

Per l’attuazione degli organici lordi si potranno utilizzare per i posti disponibili, e previa eventuale riqualificazione, lavoratori che risultassero eccedenti nel contesto aziendale. Una verifica sull’applicazione della norma verrà effettuata entro il mese di novembre 1995.

3) Eventuali esuberanze di personale che dovessero permanere, comprese quelle derivanti da impossibilità di riqualificazione, verranno risolte:

a) mediante la eliminazione delle prestazioni straordinarie;

b) mediante l’utilizzo dell’avvicendamento normale dei lavoratori;

c) mediante l’applicazione degli istituti della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modificazioni  disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria  previo confronto con le organizzazioni sindacali.

C) Utilizzo delle tecnologie

L’attuazione dei programmi di ristrutturazione e di trasformazione tecnologica deve consentire l’acquisizione di livelli di produttività adeguati alla entità degli investimenti e alle finalità di sviluppo che si intendono perseguire.

Debbono, pertanto, essere eliminate tutte le duplicazioni di operazioni non richieste dalle esigenze di produzione dell’azienda e, in primo luogo, la ribattitura di testi redazionali digitati da parte di lavoratori dipendenti anche da altre aziende.

I criteri di riorganizzazione del ciclo produttivo conseguente all’utilizzo del sistema editoriale, anche da parte della redazione, saranno specificati negli accordi da realizzarsi in sede aziendale, attraverso l’applicazione dei criteri e degli strumenti indicati al punto A). L’adozione di nuovi sistemi editoriali deve essere preceduta da una fase di sperimentazione.

L’utilizzazione dei sistemi editoriali (o di altri similari supporti tecnologici) e la conseguente organizzazione del ciclo produttivo del giornale, compresa la fase di videoimpaginazione, non deve, comunque, determinare improprie ridistribuzioni di mansioni con i giornalisti ai quali compete la elaborazione concettuale dei testi e delle pubblicazioni.

Sono pertanto di competenza dei lavoratori poligrafici le fasi produttive del giornale  comprese quelle relative al trattamento digitale delle immagini, nonché quelle connesse alla realizzazione del progetto grafico per la videoimpaginazione  con esclusione della ribattitura dei testi elaborati direttamente e immessi in produzione con i terminali da ciascun giornalista dipendente dall’azienda editrice o utilizzando testi provenienti dalle agenzie di informazione o intervenendo sulle fonti di informazione collegate in linea con il sistema editoriale nonché degli interventi effettuati dai giornalisti nelle varie fasi di realizzazione delle pagine relativi a successive verifiche del progetto originario di videoimpaginazione. Sono affidati altresì ai lavoratori poligrafici gli interventi relativi al flusso informativo proveniente dagli archivi elettronici e/o da banche dati collegati in linea con i sistemi editoriali nonché lo svolgimento di ricerche predeterminate richieste dalla redazione.

Nelle agenzie di informazione è di competenza dei lavoratori poligrafici lo svolgimento di tutte le operazioni connesse alla loro professionalità nei vari settori aziendali, comprese le funzioni che si rendano necessarie per l’organizzazione degli archivi, la digitazione e l’avvio in linea di tutto il materiale con esclusione della ribattitura dei testi elaborati con terminali da ciascun giornalista dipendente dall’azienda che vengono immessi direttamente nei sistemi redazionali, nonché, su indicazione della redazione, gli interventi digitali di natura tecnica sulle immagini.

I testi redazionali digitati dai lavoratori poligrafici o dai giornalisti dipendenti dalle agenzie di informazione collegate con le redazioni rientrano nel concetto di non duplicazione di cui al secondo capoverso del punto C).

Al fine di favorire forme promozionali per lo sviluppo, l’incremento qualitativo e quantitativo dei giornali e la ricerca di condizioni di maggiore economicità della gestione, l’attività delle agenzie di informazione costituite all’interno di gruppi editoriali che editano una o più testate è regolata come segue:

a) i testi redazionali digitati da lavoratori poligrafici o da giornalisti dipendenti da tali agenzie ed immessi nei sistemi editoriali dei singoli giornali del gruppo rientrano nel concetto di non duplicazione di cui al secondo capoverso del presente punto C);

b) fermi restando i concetti e i contesti di non duplicazione precedentemente esposti, è competenza dei lavoratori poligrafici addetti alle singole testate interessate la realizzazione delle fasi produttive del giornale secondo le previsioni di cui al presente articolo.

Allo scopo di assicurare criteri di omogeneità nell’applicazione, in sede aziendale, dei piani di trasformazione tecnologica, le parti attiveranno una commissione paritetica nazionale che procederà all’esame dei suddetti piani in relazione alle norme del presente contratto.

D) Disposizioni applicative

Al fine di assicurare la piena e corretta applicazione in tutto il settore della normativa contrattuale relativa alla eliminazione della duplicazione in atto, ed al fine di evitare che da tale processo derivino effetti negativi per l’occupazione e la professionalità dei lavoratori, resta stabilito che l’eliminazione delle operazioni ripetitive relative al materiale di qualsiasi provenienza e suscettibile di diretto utilizzo produttivo  quale ad esempio banche dati, pubblicità nazionale, commerciale, locale e piccola pubblicità, testi dei collaboratori autonomi, ecc.  deve essere attuata secondo un principio di gradualità sulla base di accordi aziendali e nel contestuale perseguimento delle finalità di cui sopra.

Nell’ambito di tali intese, per fronteggiare le eventuali eccedenze di personale e per favorire il reimpiego dello stesso, si procederà prioritariamente all’eliminazione degli straordinari non richiesti dalle esigenze di produzione, alla riqualificazione del personale verso altre mansioni nell’ambito anche dei nuovi profili professionali previsti dal presente contratto relativi alle mansioni esperibili dai lavoratori poligrafici in collegamento con la redazione (assistente di redazione, addetto all’ufficio grafico, grafico di redazione, addetto alla redazione) nonché utilizzando le nuove opportunità derivanti dalle tendenze dell’innovazione e sviluppo del prodotto.

Eventuali residue eccedenze verranno risolte con il ricorso a quanto previsto dalle lettere b) e c) della lettera B dell’art. 15 delle norme generali, evitando ogni effetto traumatico.

Entro sei mesi dalla stipula del presente contratto verrà attivata dalle parti una verifica relativa all’attuazione della presente disposizione al fine di accertare l’omogeneità di realizzazione e consentirne il monitoraggio. In tale occasione saranno concordate ulteriori fasi di verifica.

Mantengono validità gli accordi aziendali o le situazioni di fatto in essere relativi alla già realizzata utilizzazione dei materiali sopra indicati. In caso di parziale realizzazione la successiva evoluzione dovrà attuarsi secondo i criteri sopra richiamati.

Il processo di eliminazione delle duplicazioni sarà avviato immediatamente dopo la stipula del presente contratto.

Per la riqualificazione del personale verso i nuovi livelli professionali di cui sopra potranno essere utilizzate le ore necessarie nell’ambito dei permessi retribuiti previsti dal 3° comma dell’art. 13 delle norme generali.

Disciplina della trasmissione in fac-simile

Il processo tecnologico di teletrasmissione ha lo scopo di permettere una più estesa articolazione dell’informazione con l’obiettivo di migliorare e aumentare la diffusione del giornale, di incrementare la quantità del prodotto, di migliorarne la qualità e la penetrazione nel mercato.

La teletrasmissione in fac-simile dei giornali quotidiani, o la trasmissione di parte di essi integrata nella sede di arrivo con l’inserimento di altre pagine e pubblicità qui composte e che aggiunte alle pagine teletrasmesse formano una edizione locale del medesimo quotidiano, può essere attuata dalle aziende con la salvaguardia dei livelli occupazionali alle seguenti condizioni:

1) nelle aziende in cui il processo tecnologico di trasmissione ha luogo deve essere garantito, utilizzandosi a tal fine anche la riqualificazione del personale, il livello occupazionale precedente all’impiego del nuovo strumento;

2) nel caso che la teletrasmissione in fac-simile riguardi testate plurime o varie facenti capo ad uno stesso gruppo editoriale, il mantenimento dei livelli occupazionali dovrà essere salvaguardato sia dall’unità aziendale che trasmette, sia da quella che riceve in fac-simile;

3) ogni qualvolta si intenda introdurre l’utilizzazione della trasmissione in fac-simile, le parti si incontreranno un mese prima della prevista entrata in funzione del nuovo sistema per esaminare i riflessi di tali innovazioni e per valutare congiuntamente l’entità del personale occorrente nei casi in cui vengano a crearsi nuovi centri produttivi o si utilizzino impianti precedentemente non collegati all’attività dell’editore interessato all’innovazione. Analoga valutazione verrà effettuata per le integrazioni di personale eventualmente necessario al gruppo editoriale che effettui trasmissioni in fac-simile al proprio interno.

Nel caso in cui l’unità produttiva ricevente non appartenga al settore dei giornali quotidiani o ne sia comunque diversa la ragione sociale rispetto all’azienda che trasmette, le aziende trasmittenti si fanno garanti della applicazione dei vari istituti del presente contratto ai lavoratori addetti alla ricezione, preparazione, stampa e spedizione del giornale ed ai lavoratori impiegati direttamente e prevalentemente nell’attività connessa alla lavorazione del quotidiano teletrasmesso, compresa l’iscrizione al Fondo Nazionale di Previdenza dei lavoratori addetti ai giornali quotidiani;

4) le norme di cui sopra sono applicate alle aziende editrici e stampatrici del settore interessate alle teletrasmissioni per e dall’estero.