Allegato Q – Legge 23 luglio 1991, n. 223 – Norme in materia di Cassa Integrazione, mobilità , trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro
Testo stralciato degli artt. 24, 25, 4 e 5<BR>ART. 24 (Norme in materia di riduzione del personale)<BR>1. Le disposizioni di cui all’art. 4, commi da 2 a 12, e dell’art. 5, commi<BR>da 1 a 5, si applicano alle imprese che occupano più di quindici dipendenti<BR>e che, in conseguenza di una riduzione o trasformazione di attività o di<BR>lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti, nell’arco di<BR>centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive<BR>nell’ambito del territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si<BR>applicano per tutti i licenziamenti che, nello stesso arco di tempo e nello<BR>stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o<BR>trasformazione.<BR>2. Le disposizioni richiamate nel comma 1 si applicano anche quando le<BR>imprese di cui al medesimo comma intendano cessare l’attività .<BR>3. Quanto previsto dall’art. 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all’art. 5<BR>commi 4 e 5, si applica solo alle imprese di cui all’art. 16, comma 1.<BR>4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di<BR>scadenza dei rapporti di lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni<BR>edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.<BR>5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di<BR>cui al primo comma dell’art. 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come<BR>modificato dall’art. 6 della legge 11 maggio 1990, n. 108, è disciplinata<BR>dal presente articolo.<BR>6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima<BR>della data di entrata in vigore della presente legge.<BR>ART. 25 (Riforma delle procedure di avviamento al lavoro)<BR>1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, i datori di lavoro privati, che ai<BR>sensi della leg29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed<BR>integrazioni, sono tenuti ad assumere i lavoratori facendone richiesta ai<BR>competenti organi di collocamento, hanno facoltà di assumere tutti i<BR>lavoratori mediante richiesta nominativa. Tali datori di lavoro sono<BR>tenuti, quando occupino più di dieci dipendenti e qualora effettuino<BR>assunzioni, ad eccezione di quelle di cui alla disciplina del collocamento<BR>obbliga torio, a riservare il 12% di tali assunzioni ai lavoratori<BR>appartenenti alle categorie di cui al comma 5, anche quando siano<BR>assunzioni a termine ai sensi dell’art. 17 della legge 28 febbraio 1987, n.<BR>56, purché rapportate al tempo annuale di lavoro<BR>2. Tra le suddette assunzioni non rientrano quelle del personale<BR>appartenente alle qualifiche appositamente individuate nei contratti<BR>collettivi di categoria, quelle relative alle categorie dei dirigenti, dei<BR>lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata, quando questi<BR>siano in possesso di attestazione di idoneità rilasciata dalle competenti<BR>autorità di pubblica sicurezza, quelle relative al personale da destinare<BR>ad attività di pubblica sicurezza, nonché quelle relative al personale da<BR>destinare ad attività di produzione ovvero a servizi essenziali ai fini<BR>dell’integrità e dell’affidabilità di strutture rilevanti per la sicurezza<BR>dello Stato, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei<BR>ministri su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,<BR>sentiti il Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza,<BR>istituito ai sensi dell’art. 2 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e le<BR>associazioni sindacali di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori<BR>maggiormente rappresentative sul piano nazionale.<BR>3. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma 1 non si tiene<BR>conto delle assunzioni di lavoratori di cui al comma 2. Il datore di lavoro<BR>può differire l’adempimento dell’obbligo previsto nel comma 1 nel caso in<BR>cui, nell’ambito della Regione e delle circoscrizioni con termini rispetto<BR>a quella nella quale va effettuata l’assunzione, i lavoratori appartenenti<BR>alle categorie di cui al comma 5 in possesso della professionalità <BR>richiesta siano meno di tre. Con decreto del Ministro del lavoro e della<BR>previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per l’impiego, vengono<BR>determinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel<BR>presente articolo.<BR>4. Il lavoratore non può essere adibito a mansioni non equivalenti a quelle<BR>risultanti dalla richiesta di avviamento.<BR>5. I lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 sono:<BR>a) i lavoratori iscritti da più di due anni nella prima classe delle liste<BR>di collocamento e che risultino non iscritti da almeno tre anni negli<BR>elenchi ed albi degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei<BR>coltivatori diretti e agli albi dei liberi professionisti;<BR>b) i lavoratori iscritti nella lista di cui all’art. 6;<BR>c) le categorie di lavoratori determinate, anche per specifiche aree<BR>territoriali, mediante delibera della Commissione regionale per l’impiego,<BR>approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del<BR>comma 7.<BR>6 Per le circoscrizioni in cui sussiste un rapporto, tra iscritti alla<BR>prima classe della lista di collocamento e popolazione residente in età di<BR>lavoro, superiore alla media nazionale, le Commissioni regionali per<BR>l’impiego possono, con delibera motivata da assumere a maggioranza dei loro<BR>componenti, proporre di riservare una quota delle assunzioni dl cui al<BR>comma 1 a beneficio esclusivo dei lavoratori delle categorie previste alla<BR>lettera b) del comma 5. Nella medesima deliberazione possono proporre una<BR>elevazione della percentuale di assunzioni di cui al comma 1 ad una misura<BR>non superiore al 20%.<BR>7. Le delibere di cui al comma 5, lettera c), ed al comma 6, possono essere<BR>assunte anche limitatamente a territori sub-regionali; esse vengono<BR>sottoposte dal direttore dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima<BR>occupazione all’approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza<BR>sociale, il quale adotta le sue determinazioni entro trenta giorni dal<BR>ricevimento della delibera.<BR>8. Le Commissioni regionali per l’impiego emanano disposizioni alle<BR>Commissioni circoscrizionali dirette ad agevolare gli avviamenti delle<BR>lavoratrici in rapporto all’iscrizione alle liste di mobilità e agli indici<BR>di disoccupazione nel territorio.<BR>9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo<BR>indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è,<BR>per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge<BR>19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.<BR>10. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di<BR>concerto con il Ministro del tesoro, è determinata annualmente la quota del<BR>Fondo di rotazione, di cui all’art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n.<BR>845, da finalizzare al finanziamento di azioni formative riservate ai<BR>lavoratori appartenenti alle categorie di cui al comma 5. Tale quota è<BR>ripartita tra le Regioni in proporzione al numero dei lavoratori<BR>appartenenti alle predette categorie, presenti in ciascuna Regione.<BR>11. Il lavoratore che abbia rifiutato una proposta formativa offertagli<BR>dalle sezioni circoscrizionali secondo le modalità determinate dalla<BR>Commissione regionale per l’impiego, perde, per un periodo di dodici mesi,<BR>l’iscrizione nelle liste di mobilità , di cui all’art. 6, comma 1.<BR>12. L’iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento produce effetti solo<BR>ai fini dell’avviamento al lavoro o della corresponsione di prestazioni<BR>previdenziali. E’ abrogata ogni disposizione contraria.<BR>ART. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilità )<BR>1. L’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di<BR>integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di<BR>cui all’art. 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a<BR>tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative,<BR>ha facoltà di avviare le procedure di mobilità ai sensi del presente<BR>articolo.<BR>2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono<BR>tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze<BR>sindacali aziendali costituite a norma dell’art. 19 della legge 20 maggio<BR>1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza<BR>delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle<BR>associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente<BR>rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di<BR>categoria può essere effettuata per il tramite dell’associazione dei datori<BR>di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato.<BR>3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei<BR>motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici,<BR>organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare<BR>misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto<BR>o in parte, la dichiarazione di mobilità ; del numero, della collocazione<BR>aziendale e dei profili professionali del personale eccedente; dei tempi di<BR>attuazione del programma di mobilità ; delle eventuali misure programmate<BR>per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del<BR>programma medesimo. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del<BR>versamento all’INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all’art.<BR>5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di<BR>integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti<BR>eccedenti.<BR>4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del<BR>versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate<BR>all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.<BR>5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui<BR>al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle<BR>rispettive associa zioni si procede ad un esame congiunto tra le parti,<BR>allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare<BR>l’eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale<BR>personale, o di una sua parte, nell’ambito della stessa impresa, anche<BR>mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo<BR>di lavoro.<BR>6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque<BR>giorni dalla data del ricevimento della comunicazione dell’impresa.<BR>Quest’ultima dà all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima<BR>occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui<BR>motivi del suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può<BR>essere inviata dalle associazioni sindacali dei lavoratori.<BR>7. Qualora non sia stato raggiunto l’accordo, il direttore dell’ufficio<BR>provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine<BR>di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5, anche formulando<BR>proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque<BR>esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell’Ufficio<BR>provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione<BR>dell’impresa prevista al comma 6.<BR>8. Qualora il numero dei lavoratori interessati alla procedura di mobilità <BR>sia inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla<BR>metà .<BR>9. Raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai<BR>commi 6, 7 e 8 l’impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati,<BR>gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di<BR>essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente,<BR>l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità con l’indicazione per ciascun<BR>soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del<BR>livello di inquadramento, dell’età , del carico di famiglia, nonché con<BR>puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i<BR>criteri di scelta di cui all’articolo 5, comma 1, deve essere comunicato<BR>per iscritto all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione<BR>competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di<BR>categoria di cui al comma 2.<BR>10. Nel caso in cui l’impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori<BR>o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione<BR>di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme pagate in<BR>eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell’articolo 5, comma 4,<BR>mediante conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, da effettuarsi con il<BR>primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero<BR>dei lavoratori posti in mobilità .<BR>11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al<BR>presente articolo, che prevedano il riassorbimento totale o parziale dei<BR>lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire, anche in deroga al<BR>secondo comma dell’articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a<BR>mansioni diverse da quelle svolte.<BR>12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono privi di efficacia ove siano<BR>state effettuate senza l’osservanza della forma scritta e delle procedure<BR>previste dal presente articolo.<BR>13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine<BR>del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale,<BR>rientrano in azienda.<BR>14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze<BR>determinate da fine lavoro nelle imprese edili e nelle attività stagionali<BR>o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto di lavoro a<BR>tempo determinato.<BR>15. Nei casi in cui l’eccedenza riguardi unità produttive ubicate in<BR>diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, la competenza<BR>a promuovere l’accordo di cui al comma 7 spetta rispettivamente al<BR>direttore dell’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione<BR>ovvero al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno<BR>inviate le comunicazioni previste dal comma 4.<BR>16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675,<BR>le disposizioni del decreto-legge 30 marzo 1978 n. 80, convertito, con<BR>modificazioni, dalla legge 26 maggio 1978, n. 215, ad eccezione<BR>dell’articolo 4is, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795,<BR>convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 1979, n. 36.<BR>ART. 5 (Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese)<BR>1. L’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire,<BR>in relazione alle esigenze tecnico produttive ed organizzative del<BR>complesso aziendale nel rispetto dei criteri previsti da contratti<BR>collettivi stipulati con i sindacati di cui all’articolo 4, comma 2,<BR>ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri,<BR>in concorso tra loro:<BR>a) carichi di famiglia;<BR>b) anzianità ;<BR>c) esigenze tecnico produttive ed organizzative.<BR>2. Nell’operare la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità ,<BR>l’impresa è tenuta al rispetto dell’articolo 9, ultimo comma, del<BR>decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla<BR>legge 25 marzo 1983, n. 79.<BR>3. Il recesso di cui ;articolo 4, comma 9, è inefficace qualora sia<BR>intimato senza l’osservanza della forma scritta o in violazione delle<BR>procedure richiamate all’articolo 4, comma 12, ed è annullabile in caso di<BR>violazione dei criteri di scelta previsti dal comma 1 del presente<BR>articolo. Salvo il caso di mancata comunicazione per iscritto, il recesso<BR>può essere impugnato entro sessanta giorni dal ricevimento della<BR>comunicazione con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a<BR>rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento delle<BR>organizzazioni sindacali. Al recesso di cui all’articolo 4, comma 9, del<BR>quale sia stata dichiarata l’inefficacia o l’invalidità , si applica<BR>l’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive<BR>modificazioni.<BR>4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l’impresa è tenuta a versare<BR>alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni<BR>previdenziali, di cui all’articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in<BR>trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile<BR>iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla<BR>metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’articolo<BR>4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.<BR>5. L’impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione<BR>regionale per l’impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato<BR>aventi le caratteristi che di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b), non<BR>è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che<BR>perdano il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di<BR>tali offerte ovvero per tutto il periodo di cui essi, accettando le offerte<BR>procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro.<BR>6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del<BR>dodicesimo mese successivo a quello di emanazione del decreto di cui<BR>all’articolo 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese successivo a quello<BR>del completamento del programma di cui all’articolo 1, comma 2, nell’unità <BR>produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l’impresa è<BR>tenuta a versare ai sensi del comma 4 del presente articolo è aumentata di<BR>cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta giorni intercorrente<BR>tra l’inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma.<BR>Nel medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dal secondo comma<BR>dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1972, n. 464.
