Allegato N – Legge 19 dicembre 1984, n. 863. Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali
…0missis…<BR>ART. 5 (Disciplina del rapporto a tempo parziale)<BR><BR>1. I lavoratori che siano disponibili a svolgere attività ad orario<BR>inferiore rispetto a quello ordinario previsto dai contratti collettivi di<BR>lavoro o per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o<BR>dell’anno possono chiedere di essere iscritti nella lista di collocamento.<BR>L’iscrizione nella lista dei lavoratori a tempo parziale non è<BR>incompatibile con l’iscrizione nella lista ordinaria di collocamento. Il<BR>lavoratore che venga avviato ad un lavoro a tempo parziale può chiedere di<BR>mantenere l’iscrizione nella prima o seconda classe della lista ordinaria<BR>nonché nella lista dei lavoratori a tempo parziale.<BR><BR>2. Il contratto di lavoro a tempo parziale deve stipularsi per iscritto. In<BR>esso devono essere indicate le mansioni e la distribuzione dell’orario con<BR>riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Copia del<BR>contratto deve essere inviata entro trenta giorni al competente Ispettorato<BR>provinciale del lavoro.<BR><BR>3. I contratti collettivi, anche aziendali, possono stabilire:<BR>a) il numero percentuale dei lavoratori che possono essere impiegati a<BR>tempo parziale rispetto al numero dei lavoratori a tempo pieno;<BR>b) le mansioni alle quali possono essere adibiti lavoratori a tempo parziale.<BR>c) le modalità temporali di svolgimento delle prestazioni a tempo parziale.<BR><BR>3-bis. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il<BR>diritto di eccedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo<BR>parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato<BR>il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.<BR><BR>4. Salvo diversa previsione dei contratti collettivi di cui al precedente<BR>comma 3, espressamente giustificata con riferimento a specifiche esigenze<BR>organizzative, è vietata la prestazione da parte dei lavoratori a tempo<BR>parziale di lavoro supplementare rispetto a quello concordato ai sensi del<BR>precedente comma 2.<BR><BR>5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei<BR>contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale è pari ad<BR>un sesto del minimale giornaliero di cui all’art. 7 del decreto-legge 12<BR>settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11<BR>novembre 1983, n. 638.<BR><BR>6. Gli assegni familiari spettano ai lavoratori a tempo parziale per<BR>l’intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa<BR>settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal<BR>fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso<BR>contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di<BR>lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate<BR>nella giornata.<BR><BR>7. Qualora non si possa individuare l’attività principale per gli effetti<BR>dell’art. 20 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato<BR>con decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e<BR>successive modificazioni ed integrazioni, gli assegni familiari sono<BR>corrisposti direttamente dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.<BR><BR>8. Il secondo comma dell’art. 26 del testo unico delle norme sugli assegni<BR>familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio<BR>1955, n. 797, è sostituito dal seguente:<BR>«Il contributo non è dovuto per i lavoratori cui non spettano gli assegni a<BR>norma dell’art. 2».<BR><BR>9. La retribuzione da valere ai fini della assicurazione contro gli<BR>infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo<BR>parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione<BR>per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.<BR><BR>10. Su accordo delle parti risultante da atto scritto, convalidato<BR>dall’Ufficio provinciale del lavoro sentito il lavoratore interessato, è<BR>ammessa, fermo restando quanto previsto dai commi 2, 3 e 3-bis, la<BR>trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a<BR>tempo parziale.<BR><BR>11. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in<BR>rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della<BR>determinazione dell’ammontare del trattamento di pensione si computa per<BR>intero l’anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e<BR>proporzionalmente all’orario effettivamente svolto l’anzianità inerente ai<BR>periodi di lavoro a tempo parziale. La predetta disposizione trova<BR>applicazione con riferimento ai periodi di lavoro successivi alla data di<BR>entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.<BR><BR>12. Ai fini della qualificazione dell’azienda, dell’accesso a benefici di<BR>carattere finanziario e creditizio previsti dalle leggi nonché della legge<BR>2 aprile 1968, n. 482, i lavoratori a tempo parziale sono computati nel<BR>numero complessivo dei dipendenti, in proporzione all’orario svolto<BR>riferito alle ore lavorative ordinarie effettuate nell’azienda, con<BR>arrotondamento all’unità della frazione di orario superiore alla metà di<BR>quello normale .<BR><BR>13. Il datore di lavoro che assuma o impieghi lavoratori a tempo parziale e<BR>in violazione delle disposizioni di cui al precedente comma 3 è tenuto al<BR>pagamento, a favore della gestione contro la disoccupazione, della somma di<BR>L. 40.000 per ogni giorno di lavoro svolto da ciascuno di essi.<BR><BR>14. Il datore di lavoro che contravvenga alla disposizione di cui al<BR>precedente comma 4 è assoggettato alla sanzione amministrativa di cui al<BR>precedente comma 13. Il datore di lavoro che contravvenga all’obbligo di<BR>comunicazione previsto nel precedente comma 2 è tenuto al pagamento, a<BR>favore della gestione contro la disoccupa zione, della somma di L. 300.000.<BR><BR>15. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione<BR>nei confronti degli operai agricoli.<BR><BR>16. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984<BR>per i lavoratori occupati nei settori indicati nel successivo comma 17 in<BR>attività ad orario ridotto, non superiore alle quattro ore giornaliere, i<BR>quali non abbiano stipulato il contratto di lavoro a norma dei commi<BR>precedenti, il limite minimo di retribuzione giornaliera indicato al comma<BR>1 dell’art. 7 del decreto-legge 12 settembre, n. 463, convertito, con<BR>modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è fissato nella misura<BR>del 4 per cento dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a<BR>carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di<BR>ciascun anno.<BR><BR>17. Le disposizioni di cui al precedente comma 16 si applicano ai seguenti<BR>settori:<BR>a) istruzione ed educazione scolare e prescolare non statale;<BR>b) assistenza sociale svolta da istituzioni sociali assistenziali ivi<BR>comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza;<BR>c) attività di culto, formazione religiosa ed attività similari;<BR>d) assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa;<BR>e) credito, per il solo personale ausiliario;<BR>f) servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione;<BR>g) proprietari di fabbricati, per il solo personale addetto alla pulizia<BR>negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso.<BR><BR>18. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale può<BR>essere disposta l’applicazione delle disposizioni di cui al precedente<BR>comma 16 ad altri settori in cui l’attività lavorativa è caratterizzata da<BR>un orario non superiore alle quattro ore giornaliere.<BR><BR>19. Con la medesima decorrenza di cui al precedente comma 16, per le<BR>categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi<BR>convenzionali, il limite minimo di retribuzione giornaliera, di cui al<BR>comma 1 dell’art. 7 del predetto decreto legge, non può essere inferiore al<BR>5 per cento dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a<BR>carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio di<BR>ciascun anno.<BR><BR>20. In attesa del riordino generale della materia nel settore<BR>dell’istruzione prescolare, non trova applicazione nel settore stesso la<BR>disposizione contenuta nell’art. 7, comma 1, ultimo periodo, del<BR>decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,<BR>nella legge 11 novembre 1983, n. 638. La disposizione del presente comma ha<BR>effetto dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1984<BR>. . . omissis. . .
