Allegato O – Accordo 4 Giugno 1986. Ripristino limitatamente al comune di Roma della festività del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo)

Il giorno 4 giugno 1986<BR>presso la sede della Fieg si sono incontrate la Federazione Italiana<BR>Editori Giornali, l’Associazione Italiana Stampatori Giornali e le Organiz<BR>zazioni Nazionali dei Lavoratori Poligrafici per l’esame degli effetti<BR>prodotti sulla disciplina contrattuale poligrafica e sull’accordo 31 maggio<BR>1963 dalle disposizioni di cui al DPR 28 dicembre 1985 n. 792 ed alla Legge<BR>22 maggio 1986, n . 200.<BR>Le parti preso atto che:<BR>il DPR n. 792/1985 ha ripristinato la festività del 6 gennaio (Epifania del<BR>Signore) e, limitatamente al Comune di Roma, quella del 29 giugno (SS.<BR>Pietro e Paolo);<BR>la legge n. 200/1986 ha ripristinato, limitatamente all’anno 1986, la<BR>festività del 2 giugno<BR><BR>hanno convenuto quanto segue:<BR><BR>Festività del 6 gennaio (Epifania del Signore)<BR>omissis<BR>Festività del 2 giugno, limitatamente al 1986<BR>omissis<BR>Festività del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo), limitatamente al Comune di Roma<BR><BR>In relazione al ripristino per il Comune di Roma della festività religiosa<BR>del 29 giugno e considerato che con accordo 31 maggio 1963 la suddetta<BR>festività venne spostata al 24 giugno (S. Giovanni Battista), al fine di<BR>impedire trattamenti sperequati a seguito dell’emanazione del DPR n. 792<BR>del 1985 fra i poligrafici occupati nel Comune di Roma e quelli occupati<BR>nel restante territorio nazionale, il trattamento per le giornate del 24 e<BR>29 giugno viene fissato, a decorrere dall’anno 1986, nelle seguenti misure:<BR>Regime retributivo speciale per attività lavorativa prestata il 24 giugno<BR>(S. Giovanni Battista)<BR>Ai dipendenti poligrafici occupati nel Comune di Roma che prestino attività<BR>lavorativa nella suddetta giornata, verrà corrisposta oltre alla normale<BR>retribuzione giornaliera quella per le ore di lavoro effettivamente<BR>prestate senza alcuna ulteriore maggiorazione trovando infatti applicazione<BR>la normativa disposta dal contratto per le ex festività di cui alla lettera<BR>b) dell’ultimo comma dell’art. 7 delle norme operai ed impiegati della<BR>vigente disciplina collettiva. E’ abolito con decorrenza 1986 l’accordo 31<BR>maggio 1963.<BR>Festività del 29 giugno (SS. Pietro e Paolo)<BR>Limitatamente al Comune di Roma, è ripristinato il carattere di festività<BR>infrasettimanale della suddetta giornata con relativa applicazione degli<BR>effetti economici e normativi previsti dalla disciplina contrattuale<BR>poligrafica del 23 marzo 1985 per le festività infrasettimanali. Il giorno<BR>29 giugno cessa di essere considerato ex festività agli effetti economici e<BR>normativi del contratto, limitatamente al Comune di Roma.<BR>Letto, confermato e sottoscritto<BR>Federazione Italiana Editori Giornali<BR>Associazione Italiana Stampatori Giornali<BR>Federazione Italiana Lavoratori Informazione Spettacolo<BR>Federazione Informazione Spettacolo<BR>Federazione Italiana Lavoratori Stampa Spettacolo Informazione e Cultura<BR>