Allegato M – Legge 9 dicembre 1977, n. 903. Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
La Camera dei deputati<BR>ed il Senato della Repubblica hanno approvato;<BR><BR>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA<BR><BR>la seguente legge:<BR>Art. 1<BR>E’ vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda<BR>l’accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e<BR>qualunque sia il settore o il ramo di attività , a tutti i livelli della<BR>gerarchia professionale.<BR>La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata:<BR>1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di<BR>gravidanza;<BR>2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo<BR>stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito<BR>professionale l’appartenenza all’uno o all’altro sesso.<BR>Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in<BR>materia di orientamento, formazione, perfezionamento, e aggiornamento<BR>professionale, per quanto concerne sia l’accesso sia i contenuti.<BR>Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per<BR>mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la<BR>contrattazione collettiva.<BR>Non costituisce discriminazione condizionare all’appartenenza ad un<BR>determinato sesso l’assunzione in attività della moda, dell’arte e dello<BR>spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della<BR>prestazione.<BR>Art. 2<BR>La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le<BR>prestazioni richieste siano uguali o di pari valore.<BR>I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione<BR>delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne.<BR>Art. 3<BR>E’ vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda<BR>l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella<BR>carriera.<BR>Le assenze dal lavoro, previste dagli artt. 4 e 5 della legge 30 dicembre<BR>1971, n. 1204, sono considerate ai fini della progressione nella carriera,<BR>come attività lavorativa quando i contratti collettivi non richiedano a<BR>tale scopo particolari requisiti.<BR>Art. 4<BR>Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla<BR>pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro<BR>opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da<BR>disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa<BR>comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima<BR>della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.<BR>Per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge<BR>prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per<BR>avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione<BR>al datore di lavoro di cui al comma precedente.<BR>La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle lavoratrici che<BR>maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi all’entrata in<BR>vigore della presente legge.<BR>In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata<BR>non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.<BR>Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano alle lavoratrici le<BR>disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed<BR>integrazioni, in deroga all’art. 11 della legge stessa.<BR>Art. 5<BR>Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne<BR>al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne<BR>che svolgono mansioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari<BR>aziendali.<BR>Il divieto di cui al comma precedente può essere diversamente disciplinato,<BR>o rimosso, mediante contrattazione collettiva, anche aziendale, in<BR>relazione a particolari esigenze della produzione e tenendo conto delle<BR>condizioni ambientali del lavoro e dell’organizzazione dei servizi. Della<BR>relativa regolamentazione le parti devono congiuntamente dare comunicazione<BR>entro quindici giorni all’Ispettorato del lavoro, precisando il numero<BR>delle lavoratrici interessate.<BR>Il divieto di cui al primo comma non ammette deroghe per le donne<BR>all’inizio dello stato di gravidanza, e fino al compimento del settimo mese<BR>di età del bambino.<BR>Art. 6<BR>Le lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in<BR>affidamento preadottivo, ai sensi dell’art. 314/20 del Codice Civile,<BR>possono avvalersi, sempreché in ogni caso il bambino non abbia superato al<BR>momento dell’adozione o dell’affidamento i sei anni di età , dell’astensione<BR>obbligatoria dal lavoro di cui all’art. 4, lettera c), della legge 30<BR>dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i<BR>primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia<BR>adottiva o affidataria.<BR>Le stesse lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto di assentarsi<BR>dal lavoro di cui all’art. 7, primo comma, della legge di cui sopra, entro<BR>un anno dall’effettivo ingresso del bambino nella famiglia e sempreché il<BR>bambino non abbia superato i tre anni di età , nonché del diritto di<BR>assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso art. 7.<BR>Art. 7<BR>Il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti<BR>rispettivamente dall’art. 7 e dal secondo comma dell’art. 15 della legge 30<BR>dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche<BR>se adottivo o affidatario ai sensi dell’art. 314/20 del Codice Civile, in<BR>alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al<BR>solo padre.<BR>A tal fine, il padre lavoratore presenta al proprio datore di lavoro una<BR>dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell’altro genitore ad avvalersi<BR>dei diritti di cui sopra, nonché, nel caso di cui al secondo comma<BR>dell’art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il certificato medico<BR>attestante la malattia del bambino.<BR>Nel caso di cui al primo comma dell’art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n.<BR>1204, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al<BR>comma precedente, deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una<BR>dichiarazione del datore di lavoro dell’altro genitore da cui risulti<BR>l’avvenuta rinuncia.<BR>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai padri<BR>lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino la loro opera alle<BR>dipendenze di privati datori di lavoro, nonché alle dipendenze delle<BR>amministrazioni, dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni,<BR>delle province, dei comuni, degli altri enti pubblici, anche a carattere<BR>economico, e delle società cooperative, anche se soci di quest’ultime. Sono<BR>esclusi i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e<BR>familiari.<BR>Art. 8<BR>Per i riposi di cui all’art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con<BR>effetto dal 1° gennaio 1978, è dovuta dall’ente assicuratore di malattia,<BR>presso il quale la lavoratrice è assicurata, un’indennità pari all’intero<BR>ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.<BR>L’indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con<BR>gli importi contributivi dovuti all’ente assicuratore.<BR>All’onere derivante agli enti di malattia per effetto della disposizione di<BR>cui al primo comma, si fa fronte con corrispondenti apporti dello Stato. A<BR>tal fine gli enti di malattia tengono apposita evidenza contabile.<BR>Art. 9<BR>Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle<BR>pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa,<BR>alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi<BR>limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di<BR>entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e la<BR>maggiorazione delle pensioni per familiari a carico debbono essere<BR>corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.<BR>Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che siano in contrasto con<BR>la norma di cui al comma precedente.<BR>Art. 10<BR>Alla lettera b) dell’art. 205 del testo unico delle disposizioni per<BR>l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie<BR>professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30<BR>giugno 1965, n. 1124, le parole «loro moglie e figli» sono sostituite con<BR>le parole «loro coniuge e figli».<BR>Art. 11<BR>Le prestazioni ai superstiti, erogate dall’assicurazione generale<BR>obbligatoria per l’invalidità , la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal<BR>Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse<BR>condizioni previste per la moglie dell’assicurato o del pensionato, al<BR>marito dell’assicurata o della pensionata deceduta posterior mente alla<BR>data di entrata in vigore della presente legge.<BR>La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti<BR>dello Stato e di altri enti pubblici nonché in materia di trattamenti<BR>pensionistici sostitutivi ed integrativi dell’assicurazione generale<BR>obbligatoria per l’invalidità , la vecchiaia ed i superstiti e di<BR>trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori<BR>dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall’obbligo<BR>dell’assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi<BR>professionisti.<BR>Art. 12<BR>Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle disposizioni<BR>per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le<BR>malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della<BR>Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e della legge 5 maggio 1976, n. 248,<BR>sono estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore<BR>al marito della lavoratrice deceduta posteriormente alla data di entrata in<BR>vigore della presente legge.<BR>Art. 13<BR>L’ultimo comma dell’art. 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è<BR>sostituito dal seguente:<BR>«Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o<BR>atti diretti ai fini di discriminazione politica, razziale, di lingua o<BR>desso».<BR>Art. 14<BR>Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo nell’impresa<BR>familiare è riconosciuto il diritto di rappresentare l’impresa negli organi<BR>statutari delle cooperative, dei consorzi e di ogni altra forma associativa.<BR>Art. 15<BR>Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le<BR>disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge, su ricorso<BR>del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali, il pretore<BR>del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, in funzione di<BR>giudice del lavoro, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte<BR>sommarie informazioni, se ritenga sussistere la violazione di cui al<BR>ricorso, ordina all’autore del comportamento denunziato, con decreto<BR>motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento<BR>illegittimo e la rimozione degli effetti.<BR>L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla<BR>sentenza con cui il pretore definisce il giudizio instaurato a norma del<BR>comma seguente.<BR>Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle<BR>parti opposizione davanti al pretore che decide con sentenza immediatamente<BR>esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del<BR>codice di procedura civile.<BR>L’inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza<BR>pronunciata nel giudizio di opposizione è punita ai sensi dell’articolo 650<BR>del Codice penale.<BR>Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si<BR>applicano le norme previste in materia di sospensione dell’atto dell’art.<BR>21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.<BR>Art. 16<BR>L’inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, primo,<BR>secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge, è punita con<BR>l’ammenda da L. 200.000 a L 1 .000.000.<BR>L’inosservanza delle disposizioni contenute nell’art. 5 è punita con I<BR>ammenda da L. 20.000 a L. 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni<BR>giorno di lavoro, con un minimo di L. 400.000.<BR>Per l’inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si<BR>applicano le penalità previste dall’art. 31 della legge 30 dicembre 1971,<BR>n. 1204.<BR>Art. 17<BR>Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 9 e 11 della presente<BR>legge, valutati, in ragione d’anno, rispettivamente in 10 ed in 18 miliardi<BR>di lire, si provvede per l’anno finanziario 1977 con un’aliquota delle<BR>maggiori entrate di cui al decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito<BR>nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime<BR>fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.<BR>Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,<BR>le occorrenti variazioni di bilancio.<BR>Art. 18<BR>Il Governo è tenuto a presentare ogni anno al Parlamento una relazione<BR>sullo stato di attuazione della presente legge.<BR>Art. 19<BR>Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme<BR>della presente legge. In conseguenza, cessano di avere efficacia le norme<BR>interne e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri<BR>enti pubblici in contrasto con le disposizioni della presente legge.<BR>Sono altresì nulle le disposizioni dei contratti collettivi o individuali<BR>di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese e degli statuti<BR>professionali che siano in contrasto con le norme contenute nella presente<BR>legge.<BR>La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua<BR>pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
