Allegato L – Legge 29 maggio 1982, n. 297. Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno<BR>approvato;<BR><BR>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA<BR><BR>la seguente legge:<BR>ART. 1 (Modifiche di disposizioni del Codice Civile)<BR>L’art. 2120 del Codice Civile è sostituito dal seguente:<BR>«Art. 2120 (Disciplina del trattamento di fine rapporto)<BR>-In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il<BR>prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale<BR>trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari<BR>e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno<BR>stesso divisa per 13,5. La quota è proporzional mente ridotta per le<BR>frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali<BR>o superiori a 15 giorni.<BR>Salva diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai<BR>fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l’equivalente<BR>delle presta zioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di<BR>lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a<BR>titolo di rimborso spese.<BR>In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell’anno per<BR>una delle cause di cui all’art. 2110, nonché in caso di sospensione totale<BR>o parziale per la quale sia prevista l’integrazione salariale, deve essere<BR>computato nella retribuzione di cui al primo comma l’equivalente della<BR>retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale<BR>svolgimento del rapporto di lavoro.<BR>Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota<BR>maturata nell’anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di<BR>ogni anno, con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5 per cento, in<BR>misura fissa e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al<BR>consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT,<BR>rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.<BR>Ai fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma<BR>precedente per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello<BR>risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello<BR>di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a<BR>quindici giorni si computano come mese intero.<BR>Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso<BR>datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una<BR>anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe<BR>diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.<BR>Le richieste sono soddisfatte, annualmente entro i limiti del 10 per cento<BR>degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 per cento<BR>del numero totale dei dipendenti.<BR>La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:<BR>a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari<BR>riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;<BR>b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli,<BR>documentato con atto notarile.<BR>L’anticipazione può essere ottenuta una volta sola nel corso del rapporto<BR>di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine<BR>rapporto.<BR>Nell’ipotesi di cui all’articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta<BR>dall’indennità prevista dalla norma medesima.<BR>Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti<BR>collettivi o da patti individuali. In contratti collettivi possono altresì<BR>stabilire criteri di priorità per l’accoglimento delle richieste di<BR>anticipazione».<BR>L’articolo 2121 del Codice Civile è sostituito dal seguente:<BR>«Art. 2121 (Computo dell’indennità di mancato preavviso) L’indennità di cui<BR>all’articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di<BR>produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro<BR>compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto<BR>a titolo di rimborso spese.<BR>Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con<BR>provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l’indennità <BR>suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni<BR>di servizio o del minor tempo di servizio prestato.<BR>Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio<BR>dovuto al prestatore di lavoro».<BR>L’articolo 2776 del Codice Civile è sostituito dal seguente:<BR>«Art. 2776 (Collocazione sussidiaria sugli immobili) – I crediti relativi<BR>al trattamento di fine rapporto nonché all’indennità di cui all’articolo<BR>2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui<BR>mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti<BR>chirografari.<BR>I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751-bis, ad eccezione di quelli<BR>indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a<BR>istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi e integrativi,<BR>che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità , la<BR>vecchiaia ed i superstiti, di cui all’articolo 2753, sono collocati<BR>sussidiariamente, in mobili, con preferenza rispetto ai crediti<BR>chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.<BR>I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell’articolo 2752 sono<BR>collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili,<BR>sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari,<BR>ma dopo i crediti indicati al comma precedente».<BR>ART. 2 (Fondo di garanzia)<BR>E’ istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo<BR>di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di<BR>sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel<BR>pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del<BR>Codice Civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.<BR>Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo<BR>ai sensi dell’articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero<BR>dopo la pubblicazione della sentenza di cui all’articolo.9 dello stesso<BR>decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni<BR>riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazio ne della sentenza di<BR>omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi<BR>diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del<BR>trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa<BR>detrazione delle somme eventualmente corrisposte.<BR>Nell’ipotesi di dichiarazione tardiva i crediti di lavoro di cui<BR>all’articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui<BR>al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al<BR>passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l’eventuale<BR>contestazione del curatore fallimentare.<BR>Ove l’impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la<BR>domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello<BR>stato passivo, di cui all’articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n.<BR>267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni<BR>riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.<BR>Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio<BR>decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del<BR>rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia<BR>in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere<BR>al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a<BR>seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione del<BR>credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano<BR>risultate in tutto o in parte insufficienti.<BR>Il fondo ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del<BR>trattamento insoluto.<BR>Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la<BR>risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva<BR>siano intervenute successivamente all’entrata in vigore della presente<BR>legge.<BR>I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quindi comma del presente<BR>articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta<BR>dell’interessato. Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi<BR>aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro<BR>ai sensi degli articoli 2751is e 1276 del Codice Civile per le somme da<BR>esso pagate.<BR>Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata<BR>nella gestione dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è<BR>alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03<BR>per cento della retribuzione di cui all’articolo 12 della legge 30 aprile<BR>1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982.<BR>Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per<BR>l’accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei<BR>lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono<BR>in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale<BR>del fondo stesso.<BR>Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l’aliquota contributiva<BR>può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del<BR>Ministro del lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro<BR>del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell’INPS sulla base<BR>delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.<BR>Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall’articolo 4,<BR>primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con<BR>modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, con l’indicazione dei<BR>dati necessari all’applicazione delle norme contenute nel presente articolo<BR>nonché dei dati relativi all’accantonamento effettuato nell’anno precedente<BR>ed all’accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si<BR>applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto<BR>dell’articolo 4 del predetto decreto-legge. Le disposizioni del presente<BR>comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico.<BR>Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di<BR>garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente,<BR>dall’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni<BR>Amendola» e dall’Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di<BR>aziende industriali.<BR>ART. 3 (Norme in materia pensionistica)<BR>A decorrere dall’anno 1983 e con effetto dal 1° aprile, 1° luglio e 1°<BR>ottobre di ciascun anno, gli importi delle pensioni alle quali si applica<BR>la perequazione automatica di cui all’articolo 19 della legge 30 aprile<BR>1969, n. 153, ed all’articolo 9 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e<BR>successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate in<BR>favore di soggetti il cui trattamento è regolato dall’articolo 7 della<BR>predetta legge 3 giugno 1975, n. 160, e dall’articolo 14-septies del<BR>decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,<BR>nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono aumentati in misura pari alla<BR>variazione percentuale, come definita nel comma seguente, dell’indice del<BR>costo della vita calcolato dall’ISTAT ai fini della scala mobile delle<BR>retribuzioni dei lavoratori dell’industria.<BR>Alle date di cui al comma precedente la variazione si determina<BR>confrontando il valore medio dell’indice relativo al periodo compreso tra<BR>l’ottavo ed il sesto mese con il valore medio dell’indice relativo al<BR>periodo compreso tra l’undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui<BR>ha effetto l’aumento.<BR>Con la stessa decorrenza le pensioni alle quali si applicano le norme di<BR>cui all’articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, vengono aumentate di<BR>una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il<BR>valore unitario fissato per ciascun punto di lire 1.910 mensili, per il<BR>numero dei punti di contingenza che sono accertati nel modo indicato nel<BR>comma seguente.<BR>Il numero dei punti è uguale alla differenza, arrotondata all’unità , tra i<BR>valori medi degli indici indicati nel secondo comma del presente articolo.<BR>Gli aumenti di cui ai precedenti commi primo e terzo sono esclusi dalla<BR>misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente<BR>decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.<BR>L’adeguamento periodico dei contributi calcolato con la perequazione<BR>automatica delle pensioni è effettuato con decorrenza dal 1° gennaio di<BR>ciascun anno e compren de anche le variazioni intervenute con decorrenza<BR>dal 1° aprile, dal 1° luglio e dal 1° ottobre.<BR>A decorrere dal 1° gennaio 1983 ai titolari di pensione o assegno indicati<BR>nell’articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, le variazioni nella<BR>misura mensile dell’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27<BR>maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, sono apportate<BR>trimestralmente sulla base dei punti di variazione del costo della vita<BR>registrati tra gli indici indicati nel secondo comma del presente articolo.<BR>Con decreto del Ministro del tesoro sono adeguate dalla predetta data le<BR>aliquote contributive delle relative gestioni previdenziali.<BR>Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982, la<BR>retribuzione annua pensionabile per l’assicurazione generale obbligatoria<BR>per l’invalidità , la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è<BR>costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in<BR>costanza di rapporto di lavoro, o corrispon denti a periodi riconosciuti<BR>figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante<BR>dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della<BR>pensione.<BR>A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente<BR>alla retribuzione media dell’anno solare cui la settimana stessa si<BR>riferisce. La retribuzione media di ciascun anno solare si determina<BR>suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o<BR>corrispondenti a periodi riconosciuti figurativa mente ovvero ad eventuale<BR>contribuzione volontaria per il numero delle settimane coperte da<BR>contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria.<BR>Per l’anno solare in cui cade la decorrenza della pensione sono prese in<BR>considerazione le retribuzioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti<BR>anteriormente alla decorrenza stessa.<BR>La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai<BR>sensi del precedente nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla<BR>variazione dell’indice annuo del costo della vita calcolato dall’ISTAT ai<BR>fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell’industria,<BR>tra l’anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la<BR>decorrenza della pensione.<BR>La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di<BR>esso, rivalutata ai sensi del comma precedente, non è presa in<BR>considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale<BR>pensionabile in vigore nell’anno solare da cui decorre la pensione.<BR>Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, il limite massimo di retribuzione<BR>annua, di cui all’articolo 19 della legge 23 aprile 1981, n. 155, ai fini<BR>della determinazione della pensione a carico del Fondo pensione dei<BR>lavoratori dipendenti, è adeguato annualmente con effetto dal 1° gennaio<BR>con la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni a<BR>carico del fondo predetto d’importo superiore al trattamento minimo.<BR>Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la<BR>determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260,<BR>ferma restando la determina zione della retribuzione media settimanale<BR>nell’ambito di ciascun anno solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo,<BR>undicesimo e dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua<BR>pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni<BR>corrispondenti alle settimane di contribuzioni esistenti.<BR>Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti<BR>dall’applicazione del presente articolo si provvede elevando le aliquote<BR>contributive a carico dei datori di lavoro, per l’assicurazione generale<BR>obbligatoria per l’invalidità , la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori<BR>dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i<BR>pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso<BR>alla data del 1° luglio 1982, nella misura dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1<BR>° gennaio 1983 nella misura ulteriore dello 0,20 per cento della<BR>retribuzione imponibile.<BR>I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l’importo della<BR>contribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente dall’ammontare della<BR>quota del trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento<BR>della contribuzione stessa Qualora il trattamento di fine rapporto sia<BR>erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è<BR>detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso,<BR>il cui importo spettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto.<BR>ART. 4 (Disposizioni finali)<BR>Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della<BR>navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono<BR>sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall’articolo 2120<BR>del Codice Civile.<BR>Quando a norma del capo IV del titolo IV del codice della navigazione,<BR>approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, il trattamento o altra<BR>indennità di fine rapporto sono commisurati alla retribuzione, questa si<BR>intende determinata e regolata dai contratti collettivi di lavoro.<BR>La disposizione di cui al sesto comma dell’articolo 2120 del codice civile<BR>non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della legge 12<BR>agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni,<BR>Le norme di cui all’articolo 2120 del codice civile ai commi secondo,<BR>terzo, quarto, quinto e sesto dell’articolo 5 della presente legge si<BR>applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano<BR>previste forme di indennità di anzianità , di fine lavoro, di buonuscita,<BR>comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate.<BR>Restano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi<BR>natura e funzione diverse da quelle delle indennità di cui al comma<BR>precedente.<BR>Resta altresì ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine<BR>servizio dei dipendenti pubblici.<BR>Il fondo di cui all’articolo 3 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n.<BR>5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, è<BR>soppresso.<BR>Le disponibilità del fondo di cui al precedente comma sono devolute ai<BR>datori di lavoro aventi diritto, proporzionalmente agli accantonamenti<BR>effettuati a norma di legge. Le modalità di liquidazione delle<BR>disponibilità anzidette sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro<BR>e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.<BR>Sono abrogati gli articoli 1 e 1-bis del decreto legge 1° febbraio 1977, n.<BR>12, convertito, con modificazioni, nella legge 31 marzo 1977, n. 91.<BR>Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che<BR>disciplinano le forme di indennità di anzianità , di fine rapporto e di<BR>buonuscita, comunque denominate.<BR>Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge<BR>tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del<BR>trattamento di fine rapporto.<BR>Nei casi in cui norme di legge o aventi forza di legge o clausole di<BR>contratti collettivi facciano richiamo agli istituti indicati al precedente<BR>decimo comma o alle fonti regolatrici di essi, il richiamo deve intendersi<BR>riferito al trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 1 della<BR>presente legge.<BR>ART. 5 (Disposizioni transitorie)<BR>L’indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di<BR>lavoro in caso di cessazione del rapporto all’atto dell’entrata in vigore<BR>della presente legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale<BR>momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui<BR>all’articolo 2120 del Codice Civile. Si applicano le disposizioni del<BR>quarto e quinto comma dell’articolo 2120 del Codice Civile.<BR>A parziale deroga del secondo e terzo comma dell’articolo 2120 del Codice<BR>Civile, gli aumenti dell’indennità di contingenza o di emolumenti di<BR>analoga natura, maturati a partire dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio<BR>1982, sono computati nella retribuzione annua utile nelle seguenti misure e<BR>scadenze.<BR>25 punti a partire dal 1° gennaio 1983;<BR>ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1983;<BR>ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1984;<BR>ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1984;<BR>ulteriori 25 punti a partire dal 1° gennaio 1985;<BR>ulteriori 25 punti a partire dal 1° luglio 1985;<BR>i residui punti a partire dal 1° gennaio 1986.<BR>In caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all’annol986,<BR>gli aumenti dell’indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura<BR>maturati a partire dal 1° febbraio 1977 e fino al 31 maggio 1982 e non<BR>ancora computati a norma del comma precedente, sono corrisposti in aggiunta<BR>al trattamento di fine rapporto maturato.<BR>Fino al 31 dicembre 1989, e salvo disposizioni più favorevoli dei contratti<BR>collettivi, nei confronti dei lavoratori che all’atto dell’entrata in<BR>vigore della presente legge fruiscono dell’indennità di anzianità in misura<BR>inferiore a quella prevista dalla legge 18 dicembre 1960, n. 1561, le<BR>misure espresse in ore o giorni indicate nei contratti collettivi per<BR>l’indennità di anzianità sono commisurate proporzionalmente all’importo<BR>della retribuzione di ciascun anno divisa per 13 5.<BR>Entro la data di cui al comma precedente tutte le categorie di lavoratori<BR>debbono fruire del trattamento previsto dall’articolo 1 della presente<BR>legge.<BR>Le disposizioni di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applicano<BR>anche al personale navigante con le qualifiche di «sottufficiale» e di<BR>«comune».<BR>E’ riaperto, fino al 31 maggio 1982, il termine stabilito nell’articolo 23<BR>del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni,<BR>nella legge 7 giugno 1974, n. 216, per il versamento degli accantonamenti e<BR>per l’adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione di cui<BR>al decreto legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella<BR>legge 2 ottobre 1942, n. 1251.<BR>Per l’anno 1982 l’incremento dell’indice dei prezzi al consumo per le<BR>famiglie di operai e di impiegati del mese di dicembre è quello risultante<BR>rispetto all’indice del mese di maggio.<BR>La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua<BR>pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.<BR>La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella<BR>Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E'<BR>fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge<BR>dello stato.
