Allegato C – Accordo interconfederale 26 Gennaio 1977
La Federazione Sindacale<BR>Unitaria e la Confindustria, di fronte ai problemi della crisi economica in<BR>atto, nell’intento di accrescere la competitività del sistema produttivo<BR>sul piano interno ed internazionale;<BR>allo scopo di contribuire:<BR>alla lotta contro l’inflazione ed alla difesa della moneta mediante il<BR>contenimento della dinamica del costo globale del lavoro e l’aumento della<BR>produttività ;<BR>alla creazione di condizioni per nuovi investimenti e per lo sviluppo<BR>dell’occupazione specie nel Mezzogiorno;<BR>dandosi atto che il contenuto del rapporto di lavoro è e deve restare<BR>materia di competenza esclusiva delle parti sociali e la sua definizione<BR>deve avvenire mediante l’accordo tra queste;<BR>convinte: a) di aver realizzato un progresso nello sviluppo delle relazioni<BR>industriali; b) della necessità di interventi di politica economica atti ad<BR>accrescere la competitività dei nostri prodotti; hanno convenuto quanto<BR>segue.<BR>1 – Indennità e scatti di anzianità <BR>Le parti si impegnano a definire al più presto, in conformità con<BR>l’obiettivo di restringere l’area degli automatismi che incidono sulla<BR>dinamica del costo del lavoro, le modalità di revisione dell’indennità e<BR>degli scatti di anzianità , nella prospettiva di un superamento della<BR>vigente normativa di legge e contrattuale.<BR>Indennità di anzianità <BR>Le parti concordano sulla opportunità di sostituire il testo del vigente<BR>art. 2121 C.C. con il seguente:<BR>«L’indennità di cui all’art. 2118 deve calcolarsi computando le<BR>provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai<BR>prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione<BR>di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese.<BR>L’indennità di cui all’art. 2120 deve calcolarsi computando le provvigioni,<BR>i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni<BR>altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è<BR>corrisposto a titolo di rimborso spese e, a partire dal 1° febbraio 1977,<BR>di quanto è dovuto come aumenti di indennità di contingenza o di emolumenti<BR>dl analoga natura, scattati posteriormente al 31 gennaio 1977.<BR>Se il prestatore di lavoro è retribuito, in tutto o in parte, con<BR>provvigioni, con premi di produzione e con partecipazioni, le indennità <BR>suddette sono determinate sulla media degli emolumenti degli ultimi tre<BR>anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.<BR>Fa parte della retribuzione anche l’equivalente del vitto e dell’alloggio<BR>dovuto al prestatore di lavoro)).<BR>A tal fine le parti si impegnano a promuovere nelle sedi competenti<BR>un’azione per la modifica legislativa di cui sopra nonché delle pattuizioni<BR>collettive in materia.<BR>Nota<BR>L’esclusione degli importi di contingenza scattati posteriormente al 3I<BR>gennaio 1977 si estende anche ai titolari di redditi superiori ai sei ed<BR>agli otto milioni di lire annue, per i quali è in atto una temporanea,<BR>parziale o totale, corresponsione in Buoni poliennali del Tesoro, degli<BR>scatti di contingenza secondo quanto disposto dalla legge 10 dicembre 1976<BR>n 797 A miglior chiarimento le parti precisano che per il computo<BR>dell’indennità di anzianità , ai sensi di quanto concordato deve essere<BR>presa a base la retribuzione in corso al 31 gennaio 1977 maggiorata degli<BR>eventuali successivi incrementi retributivi con esclusione ovviamente degli<BR>scatti di contingenza e della loro incidenza anche sulla 13a mensilità e<BR>sulle eventuali altre mensilità aggiuntive o frazioni di esse.<BR>2 – Effetti anomali della scala mobile<BR>Al fine di realizzare l’eliminazione degli automatismi derivanti dalle<BR>variazioni della scala mobile sui premi di produzione o compensi salariali<BR>equivalenti o emolumenti aggiuntivi aventi analoghe caratteristiche, in<BR>sede di categoria verranno definite le nuove normative dei premi o compensi<BR>stessi che decorreranno dal 1° febbraio 1977.<BR>Le intese dovranno essere raggiunte entro il 10 febbraio p.v.<BR>In caso contrario, saranno promossi incontri con l’intervento delle<BR>Confederazioni.<BR>3 – Festività <BR>Le parti concordano, in riferimento alla proposta di legge contenente<BR>disposizioni in materia di giorni festivi, attualmente all’esame del<BR>Parlamento, che le aziende potranno disporre per l’anno 1977 che siano<BR>lavorate, senza riposi compensativi, le cinque festività religiose<BR>soppresse e le due festività nazionali spostate alla domenica, con il<BR>seguente regime retributivo:<BR>a) per le due festività nazionali, il lavoratore beneficerà del trattamento<BR>previsto per le festività che coincidono con la domenica.<BR>b) per le cinque festività religiose soppresse, il lavoratore percepirà ,<BR>oltre alla normale retribuzione contrattualmente dovuta, la retribuzione<BR>per le ore di lavoro effettivamente prestate, senza la maggiorazione per il<BR>lavoro festivo.<BR>Le parti si impegnano inoltre ad incontrarsi entro l’ultimo<BR>trimestre del 1977 per riesaminare, fermo restando il regime retributivo<BR>convenuto e tenuto conto della situazione comparativa nell’ambito dei paesi<BR>della CEE, la disciplina sopra pattuita relativamente agli anni 1978 e<BR>seguenti.<BR>Nota a verbale<BR>La disciplina pattuita per le festività in questione comporta un esame in<BR>sede settoriale dei regimi eventualmente fissati per i lavoratori addetti a<BR>turni avvicendati, senza che da ciò abbiano a conseguire procedimenti per<BR>riduzioni di personale.<BR>4 – Distribuzione delle ferie<BR>Le parti:<BR>-riconosciuta l’importanza sociale del problema ed i riflessi sull’economia<BR>nazionale e sulla produttività delle imprese;<BR>-preso atto dell’esistenza di difficoltà alla definizione di soluzioni<BR>generali;<BR>1) riconoscono l’opportunità di iniziative in comune per rimuovere i<BR>condizionamenti esterni. A tal fine le parti promuoveranno incontri a<BR>livello territoriale;<BR>2) convengono sull’opportunità che l’utilizzo delle ferie ferme restando le<BR>modalità di godimento previste dai contratti e/o da accordi aziendali -<BR>possa venire distribuito nel corso dell’anno.<BR>Nei casi in cui l’azienda abbia necessità , per una più razionale ed<BR>economica utilizzazione degli impianti, di procedere alla distribuzione<BR>delle ferie, verranno definite a livello aziendale, tra la direzione e le<BR>rappresentanze dei lavoratori, le soluzioni più idonee che prevedano<BR>modalità di utilizzo delle ferie stesse.<BR>5 – Lavoro a turni<BR>Si riconosce che il ricorso al lavoro a turni è importante al fine<BR>dell’economicità degli investimenti, dell’utilizzo degli impianti, del<BR>sostegno e dell’incremento dell’occupazione.<BR>In questa prospettiva si concorda sulla possibilità dell’introduzione di<BR>turni di lavoro – nel rispetto degli accordi collettivi ed aziendali<BR>vigenti – a condizione che temporaneamente nell’unità produttiva non si<BR>faccia ricorso alla Cassa integrazione per addetti alle stesse lavorazioni<BR>e che esista una disponibilità di manodopera locale.<BR>Le parti altresì convengono sull’opportunità di lavorare in turni nelle<BR>attività di manutenzione allo scopo di ridurre i tempi tecnici di fermata<BR>degli impianti.<BR>Le parti concordano sulla particolare importanza della introduzione del<BR>lavoro a turni nelle aree del Mezzogiorno ai fini di un più equilibrato<BR>sviluppo industriale e della occupazione.<BR>Nota a verbale<BR>L’introduzione di nuovi turni di lavoro può Ovviamente essere realizzata<BR>con utilizzazione di manodopera già in forza.<BR>6 – Lavoro straordinario<BR>Le parti concordano sulla necessità di una puntuale applicazione delle<BR>norme di legge e contrattuali che regolano il lavoro straordinario e<BR>supplementare e si impegna no ad adoperarsi attivamente tramite le<BR>rispettive strutture per rimuovere eventuali ostacoli o comportamenti<BR>contrastanti con la piena osservanza delle norme suddette.<BR>In presenza di esigenze produttive che possano essere pregiudicate dalla<BR>semplice applicazione delle norme suddette in ragione dell’esistenza di<BR>strozzature tecniche e di occupazione, potranno essere concordate tra le<BR>parti delle deroghe per il periodo strettamente necessario al superamento<BR>di tali esigenze.<BR>7 – Mobilità interna<BR>La mobilità dei lavoratori nell’ambito dello stabilimento costituisce<BR>esigenza fondamentale per la funzionalità dei processi produttivi.<BR>L’indicata mobilità deve avvenire nel rispetto delle garanzie previste in<BR>materia dall’art. 13 dello statuto dei lavoratori e dalle norme dei<BR>contratti collettivi e degli accordi aziendali vigenti.<BR>Le parti assumono l’impegno di intervenire, tramite le rispettive<BR>strutture, per rimuovere comportamenti contrastanti con gli impegni di cui<BR>ai commi precedenti.<BR>8 – Assenze dal lavoro<BR>Le parti riconoscono la necessità che i controlli sanitari previsti<BR>dall’art. 5 della legge n. 300 debbono essere effettuati tempestivamente e<BR>concordano di intervenire nei confronti dell’Ente incaricato del servizio<BR>onde assolvere a tale necessità .<BR>In particolare convengono:<BR>1) per rendere possibile il controllo sanitario anche nei casi in cui il<BR>paziente sia autorizzato ad uscire dal medico curante, dovranno essere<BR>stabilite fasce orarie durante le quali il paziente medesimo dovrà restare<BR>nel proprio domicilio;<BR>2) di promuovere un’iniziativa verso il settore previdenziale per colpire<BR>le insufficienze del servizio di controllo medico; ciò al fine di osservare<BR>i tempi per il controllo previsti dalla normativa in vigore;<BR>3) di promuovere opportune iniziative delle autorità competenti, atte a<BR>rimuovere le situazioni che oggettivamente favoriscono le assenze;<BR>4) di rimuovere le eventuali cause interne ambientali che influiscano sulle<BR>assenze, secondo le procedure previste in materia dai contratti collettivi.<BR>
