Art. 4

Fermo restando il disposto di cui all’art. 2 dell’accordo 26 febbraio 1958 per l’istituzione di un trattamento di pensionamento integrativo, il contributo dovuto al Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei Giornali Quotidiani è fissato nella seguente misura:
per la quota a carico dell’azienda il 10% della retribuzione dei lavoratori poligrafici dipendenti con decorrenza dal 1° gennaio 1991 ed il 10,30% delle retribuzioni medesime con decorrenza dal 1° gennaio 1992;
per la quota a carico del dipendente lo 0,50% delle retribuzioni con decorrenza dal 1° gennaio 1991.
Nel caso che si rendesse necessario un aumento della percentuale, l’eccedenza sarà a carico dei lavoratori ed i relativi importi saranno trattenuti dalle aziende sui salari e sugli stipendi corrisposti ai lavoratori stessi e devoluti al Fondo. Le parti nell’intento di assicurare la solidità gestionale del fondo e i trattamenti pensionistici presenti e futuri dei lavoratori dei quotidiani hanno convenuto quanto segue:
1) con decorrenza 1° gennaio 1995 il sistema tecnico-finanziario del fondo è trasformato da ripartizione a capitalizzazione, secondo gli indirizzi, criteri e modalità indicati nel piano di riequilibrio finanziario trasmesso al Ministero del Lavoro dal Fondo medesimo in attuazione del Decreto Ministeriale 23 giugno 1994. In base alla suddetta trasformazione le posizioni pensionistiche dei lavoratori iscritti al 31 dicembre 1994 e quelle dei futuri iscritti sono trasferite al nuovo fondo a capitalizzazione conservando i lavoratori già iscritti le quote di pensione maturate anteriormente all’inizio del nuovo regime e calcolate sulla anzianità acquisita a tale data con le norme attualmente in vigore. A tale quota di pensione verrà aggiunta la quota di pensione acquisita successivamente al 1° gennaio 1995, ottenuta trasformando in rendita le somme accumulate nel conto individuale acceso per ciascun iscritto attraverso la capitalizzazione;
2) per garantire la copertura degli oneri relativi ai pensionati iscritti al ruolo sino al 31 dicembre 1994 e le esigenze della nuova gestione a capitalizzazione viene mantenuta l’attuale aliquota contributiva del 10,80% che verrà separata in due parti di cui la prima del 7% come aliquota di solidarietà destinata a copertura degli oneri derivanti dalla garanzia delle quote pensionistiche maturate entro la data sopra indicata; la seconda del 3,80% come aliquota di capitalizzazione, destinata ad incrementare le quote virtuali oggi acquisite dagli attuali iscritti ovvero a costituire la pensione per i nuovi iscritti mediante accredito sui conti individuali;
3) per il sostegno finanziario della vecchia gestione sino al suo esaurimento, e della nuova gestione a capitalizzazione si procederà, con la gradualità resa necessaria dall’esigenza della migliore valorizzazione, e comunque nel prossimo biennio, allo smobilizzo del patrimonio immobiliare del fondo;
4) in relazione al processo di trasformazione del fondo e alla eventuale ulteriore decrescita della popolazione attiva, in deroga a quanto previsto dal 2° comma dell’art.4 della parte quinta del contratto di cui permane la validità, gli editori garantiranno qualora necessario per la copertura degli oneri previdenziali un intervento finanziario di sostegno sotto forma di una addizionale contributiva sino all’1,50% che cesserà al momento del raggiunto assestamento finanziario del fondo.
5) entro il 15 dicembre 1994 le parti procederanno alla approvazione delle nuove disposizioni regolamentari e tecniche conseguenti alla trasformazione del fondo nella forma a capitalizzazione;
6) le condizioni previste dal presente accordo sono stabilite nel presupposto della invarianza della situazione normativa e fiscale nell’ambito del quale il fondo opera attualmente. Pertanto, qualora, la legge di riforma dei fondi integrativi dovesse introdurre normative strutturali e prelievi fiscali incompatibili con la nuova struttura del fondo, si procederà ad un completo riesame della situazione sulla base delle diverse condizioni operative derivanti dal definitivo regime legislativo.
“Disposizioni per il Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani per il periodo 1999-2003”
Nel contesto globale del rinnovo contrattuale e delle reciproche concessioni effettuate per garantire l’equilibrio finanziario del Fondo, si conviene che la vigente aliquota contributiva di solidarietà dell’8,50% a carico dell’azienda definita dall’accordo 11 luglio 1997 è elevata al 10,75% (+2,25%) a decorrere dal 1° agosto 1999.
Resta invariata la misura della aliquota di capitalizzazione fissata al 3,80%, comprensiva della quota a carico del dipendente dello 0,50%.
Conseguentemente a decorrere dal 1° Agosto 1999 l’aliquota contributiva complessiva risulta pari al 14,55% (10,75 per aliquota di solidarietà e 3,80% per aliquota di capitalizzazione) di cui:
14,05 a carico azienda;
0,50 a carico dipendente.
Si conferma il contenuto della disposizione di cui al 2° comma del presente articolo, relativa all’impegno dei lavoratori per l’assunzione a proprio carico dei futuri incrementi della aliquota di solidanetà che si rendessero eventualmente necessari.
Peraltro, nei limiti di validità quadriennale del presente contratto, qualora si verificasse una ulteriore decrescita della popolazione attiva in misura di straordinaria rilevanza, le parti si incontreranno per individuare le misure idonee a garantire l’equilibrio finanziario del Fondo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti, nel confermare il contenuto e gli impegni assunti con la dichiarazione in calce all’art. 14 parte prima Norme generali, per quanto concerne particolare “l’esigenza di esaminare congiuntamente i fenomeni di riduzione dell’occupazione per identificare le cause e contribuire a limitare i riflessi dannosi”, rilevano che la complessa ed articolata operazione di rinnovo contrattuale definita con il presente accordo, ha avuto tra i temi centrali affrontati e risolti, anche quello relativo alla stabilità economico-finanziara del Fondo Casella.
Le parti, infatti, hanno considerato come riferimento per le politiche gestionali del settore le valutazioni tecnico attuariali relative alle condizioni di equilibrio del Fondo nel periodo 1999-2012 in connessione al rapporto tra il numero della popolazione occupata e livello dell’aliquota contributiva di solidarietà necessario alla copertura degli oneri pensionistici impegnati nel periodo indicato. L’aumento del 2,25% della suddetta aliquota contributiva ripristina l’equilibrio finanziario del Fondo Casella, secondo le previsioni attuariali, equilibrio che, peraltro, sarà possibile mantenere invertendo l’andamento occupazionale rispetto a quello registrato nell’ultimo quinquennio e ciò utilizzando anche gli strumenti attivati per il contenimento del costo del lavoro onde favorire nuova occupazione.