Art. 4 – Nomenclatura
Agli effetti della interpretazione e della applicazione del presente contratto la dizione "lavoratore" si intende indicativa dei gruppi degli impiegati e degli operai. Per le clausole che riguardano una sola categoria di lavoratori vengono usate le dizioni separate di "impiegato" e "operaio".
Le dizioni "stipendio", "salario", "retribuzione" devono essere intese come segue:
stipendio e salario:è il corrispettivo spettante all’impiegato o all’operaio per la sua prestazione di lavoro in base alle tabelle stipendiali o salariali diurne e per la indennità di continenza;
retribuzione:è quanto complessivamente percepito dall’impiegato o dall’operaio per la sua prestazione lavorativa nell’orario normale.
