L’INPS completa le istruzioni sui periodi da "neutralizzare"

II<BR>lavoratore che ha percepito nei cinque anni che hanno preceduto il<BR>pensionamento, una retribuzione ridotta rispetto ai periodi precedenti, può<BR>chiedere l’esclusione dei periodi con minore retribuzione nel computo della<BR>pensione, e quindi nella determinazione della retribuzione pensionabile,<BR>evitando così il danno derivante da un possibile depauperamento di questa<BR>ultima.<BR>Il principio è stato affermato nella sentenza della Corte Costituzionale n.<BR>264 del 1994, a modifica e integrazione dell’articolo 3, comma 8, della<BR>legge 297 del 1982.<BR>Con la circolare 52 del 1995 l’Inps aveva già impartito istruzioni per<BR>l’applicazione di questo principio, e ora completa i chiarimenti con la<BR>nuova circolare 133 del 12 giugno.<BR>Condizioni per ottenere la neutralizzazione. I periodi per i quali si<BR>richiede la neutralizzazione non devono essere determinanti per il diritto<BR>alla pensione. La neutralizzazione, infatti, esclude l’efficacia della<BR>contribuzione in oggetto a tutti gli effetti e comporta anche una<BR>diminuzione dell’anzianità contributiva per il computo dell’importo della<BR>rendita.<BR>La non computabilità avviene su richiesta dell’interessato e comporta<BR>conseguenze concrete solo se la pensione così determinata risulti di<BR>importo superiore a quella liquidata, considerando anche i periodi con<BR>retribuzione ridotta.<BR>Periodi da neutralizzare. Sulla base del dispositivo della sentenza 264 del<BR>1994, possono essere neutralizzati i soli periodi che ricadono nelle ultime<BR>260 settimane di contribuzione precedenti il pensionamento; l’esclusione di<BR>questi periodi comporta, in conseguenza, che la retribuzione pensionabile<BR>viene determinata su un arco temporale lavorativo più ristretto.<BR>Questa limitazione implica anche che non è possibile dare rilevanza a una<BR>riduzione di retribuzione che abbia inizio prima delle 260 settimane, come<BR>è esclusa la neutralizzazione di periodi superiori a tale durata<BR>complessiva.<BR>Pensione determinata su due quote. Per le rendite con decorrenza successiva<BR>al 1992 calcolate su due quote (delle quali la seconda per la anzianità<BR>maturata dal 1993 e con retribuzione pensionabile determinata su un periodo<BR>superiore ai 5 anni) la neutralizzazione va applicata su entambe le quote:<BR>nel caso interessi tutti i periodi dopo il 1992, non sarà possibile<BR>conteggiare la seconda quota per esclusione dei periodi stessi<BR>dell’anzianità contributiva.