Nuove norme su contribuzione figurativa e copertura assicurativa per periodi scoperti di contributi

La legge 335/1995 di<BR>riforma del sistema previdenziale ha dettato anche nuove disposizioni che<BR>riguardano specificamente le posizioni assicurative individuali,<BR>disposizioni delle quali alcune sono direttamente precettive ed altre sono<BR>state emanate in attuazione di apposita delega con il decreto legislativo<BR>citato in oggetto.<BR>Il comma 24 dell’art. 1 della legge 335/1995 contiene altra delega al<BR>Governo della Repubblica ad emanare norme in materia di criteri di calcolo,<BR>di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni<BR>altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative<BR>costituite fino al 31 dicembre 1995, per gli assicurati che eserciteranno<BR>l’opzione, disciplinata dal precedente comma 23 dello stesso articolo 1,<BR>per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema<BR>contributivo.<BR>Si fa riserva pertanto di tornare sull’argomento dopo che sarà stato<BR>emanato il relativo decreto di attuazione di tale delega legislativa.<BR><BR>1 – ASSENZE DAL LAVORO<BR>1.1 – Le norme immediatamente precettive che sono contenute nell’art. 1 -<BR>comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 riconoscono, in favore degli<BR>assicurati che avranno titolo alla liquidazione della pensione determinata<BR>esclusivamente secondo il criterio contributivo introdotto dalla legge<BR>stessa, l’accredito figurativo dei seguenti periodi:<BR>a) – assenza dal lavoro per educare e assistere i figli fino alla data di<BR>compimento dell’età di sei anni in ragione di centosettanta giorni per<BR>ciascun figlio;<BR>b) – assenza dal lavoro per assistere i figli dal sesto anno di età in poi,<BR>il coniuge e il genitore purché conviventi, sempre che ricorrano le<BR>condizioni di "handicap" previste dall’art. 3 – 1 comma della legge 104 del<BR>5 febbraio 1992 (minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o<BR>progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di<BR>integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio<BR>sociale o di emarginazione). L’accredito figurativo, al titolo in parola,<BR>sarà riconosciuto per la durata di venticinque giorni complessivi per ogni<BR>anno, nel limite massimo di 24 mesi complessivi per l’intero arco<BR>assicurativo.<BR>1.2 – Nel ribadire che l’accredito figurativo sopra indicato può riguardare<BR>soltanto coloro che avranno titolo alla liquidazione della pensione<BR>calcolata esclusivamente con il sistema contributivo e cioè coloro che<BR>risultino assicurati per la prima volta per periodi decorrenti dal 1°<BR>gennaio 1996 in avanti ovvero coloro che eserciteranno l’opzione per lo<BR>stesso sistema contributivo di cui al comma 23 dell’art. 1 della legge in<BR>oggetto (lavoratori che avranno maturato un’anzianità contributiva pari o<BR>superiore a quindici anni di cui almeno cinque dal 1° gennaio 1996 in poi),<BR>si riportano le seguenti disposizioni operative:<BR>a) – l’accredito al titolo in parola può avvenire a domanda da presentarsi<BR>al Fondo o alla Gestione pensionistica cui l’assicurato risulti in atto<BR>iscritto all’inizio del periodo di assenza dal lavoro non retribuita, che<BR>dovrà essere certificata espressamente dal datore di lavoro di appartenenza;<BR>b) – alla domanda dovranno essere allegate, oltre alla dichiarazione del<BR>datore di lavoro, certificazione anagrafica dalla quale risulti il grado di<BR>parentela e la convivenza nonché idonea documentazione attestante le<BR>condizioni di cui al citato art. 3 della legge 104/1992 per le persone<BR>assistite;<BR>c) – per le modalità di accredito di tali periodi di assenza nel "Fondo<BR>pensioni lavoratori dipendenti", non essendo state emanate nuove<BR>disposizioni in materia, dovranno trovare applicazione i criteri dettati<BR>dall’art. 8 della legge 155 del 23 aprile 1981, anche se i periodi<BR>accreditabili ricadono sotto il regime contributivo introdotto dalla<BR>riforma a far tempo dal 1° gennaio 1996;<BR>d) – i predetti periodi di assenza dal lavoro non retribuiti sono<BR>accreditabili anche in uno dei Fondi speciali, sostitutivi<BR>dell’assicurazione generale obbligatoria, gestiti dall’Istituto, dove il<BR>richiedente sia appunto iscritto all’inizio del periodo di assenza. La<BR>retribuzione da accreditare presso il Fondo speciale, non trovando<BR>applicazione nei casi di specie l’art. 8 della citata legge 155/1981, sarà<BR>determinata in misura pari a quella che l’assicurato avrebbe percepito in<BR>servizio e tale dovrà essere pertanto quantificata dal datore di lavoro di<BR>appartenenza.<BR><BR>2 – CONTRIBUZIONE FIGURATIVA<BR>Sotto questo titolo si tratterà delle disposizioni contenute negli articoli<BR>1, 2 e 4 del decreto legislativo in oggetto in materia di malattia, di<BR>maternità e di disoccupazione involontaria. La disciplina dell’accredito<BR>dei periodi di aspettativa ex art. 31 della legge 300/1970 di cui all’art.<BR>3 del predetto decreto è illustrata con separata circolare.<BR><BR>2.1 – (periodi di malattia)<BR>2.1.1 – In una prospettiva di omogeneizzazione degli interventi<BR>assicurativi delegati dalla legge di riforma del sistema previdenziale per<BR>la valutazione dei periodi di malattia a favore dei lavoratori dipendenti,<BR>nel settore pubblico e in quello privato, l’art. 1 del decreto in esame<BR>intanto conferma ed eleva, per il solo settore privato e cioè per gli<BR>iscritti al "Fondo pensioni lavoratori dipendenti" gestito dall’Istituto,<BR>il riconoscimento del periodo di malattia di cui all’art. 56 del R.D.<BR>1827/1935 convertito dalla legge 6.4.36 n. 1155.<BR>Il periodo massimo accreditabile per malattia sulle posizioni assicurative<BR>individuali passa, pertanto, da 12 mesi (52 settimane) a 14 mesi (61<BR>settimane) dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1999 ed è incrementato di<BR>altri 2 mesi per ogni triennio successivo fino ad arrivare a 24 mesi<BR>complessivi, pari a 104 settimane dal 2.012 in avanti.<BR>Per quanto concerne i criteri di determinazione della contribuzione<BR>figurativa accreditabile vengono confermate le disposizioni contenute<BR>nell’art. 8 della legge 23 aprile 1981 n. 155. Il decreto ribadisce altresì<BR>al comma 4 dell’art. 1 che gli oneri relativi restano addebitati alla<BR>gestione del predetto "F.P.L.D."<BR>In ordine al maggior periodo di malattia riconoscibile in aggiunta alle 52<BR>settimane si precisa che i predetti due mesi possono essere accreditati<BR>sempre che siano inerenti a periodi di malattia successivi al 31 dicembre<BR>1996 e lo stesso criterio varrà, ovviamente, per l’accreditabilità delle<BR>ulteriori settimane previste per i successivi trienni. Circa i requisiti<BR>previsti per l’accreditabilità dei periodi di malattia in argomento e le<BR>relative modalità operative, si confermano le disposizioni di carattere<BR>generale già vigenti in materia.<BR>2.1.2 – Inoltre, il quinto comma dell’art. 1 prescrive, per tutti i<BR>lavoratori dipendenti e si intendono per tali gli assicurati sia al<BR>"F.P.L.D." che agli altri Fondi speciali sostitutivi dell’A.G.O. e gestiti<BR>dall’Istituto, che i periodi di assenza dal lavoro per malattia<BR>verificatisi oltre il limite del dodicesimo mese vengono valutati ai fini<BR>pensionistici al 50%, fatta eccezione solo per i malati terminali,<BR>indipendentemente dalla circostanza che i periodi stessi siano retribuiti<BR>in misura intera o ridotta da parte del datore di lavoro. Per<BR>l’individuazione della categoria dei malati "terminali" si fa riserva di<BR>successive comunicazioni.<BR>Si precisa inoltre quanto segue:<BR>a) – i dodici mesi da prendere in considerazione per computare il limite<BR>oltre il quale i successivi periodi di malattia sono valutati al 50%,<BR>devono collocarsi temporalmente in data posteriore a quella di entrata in<BR>vigore del decreto legislativo in oggetto e concorrono a formarli solo<BR>quelli retribuiti in misura intera o ridotta e, come tali, coperti da<BR>contribuzione obbligatoria nel Fondo di iscrizione;<BR>b) – i periodi di malattia privi di retribuzione, anche se accreditabili<BR>figurativamente in favore degli iscritti al "F.P.L.D.", non concorrono al<BR>computo dei dodici mesi di cui sopra né il loro accreditamento è<BR>influenzato o limitato da eventuali, precedenti periodi di malattia<BR>retribuiti;<BR>c) – invece, i periodi totalmente o parzialmente retribuiti – se successivi<BR>alla data di entrata in vigore del decreto – sono valutati integralmente<BR>fino al limite massimo di 12 mesi, superato il quale sommando anche più<BR>periodi discontinui di malattia, la valutazione ai fini pensionistici è<BR>limitata al 50% nonostante che sussista l’obbligo del versamento della<BR>contribuzione obbligatoria da parte del datore di lavoro;<BR>d) – nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti è noto che<BR>l’accredito figurativo dei periodi di malattia avviene anche per periodi<BR>durante i quali gli assicurati abbiano percepito una retribuzione ridotta.<BR>In proposito si precisa che, fermo restando che l’accredito figurativo<BR>opera nei limiti delle 52 settimane e dei successivi ampliamenti fino a 24<BR>mesi, gli stessi periodi in tal caso concorrono anche al computo del limite<BR>dei 12 mesi di cui al quinto comma dell’art. 1 del decreto ed inoltre, se<BR>eccedenti quest’ ultimo limite, la loro valutazione ai fini pensionistici<BR>non può che ritenersi ridotta al 50%.<BR>2.1.3 – Ai fini operativi, mentre si confermano le istruzioni in materia<BR>emanate per la compilazione del quadro ‘D’ dei modd. 01.M da parte dei<BR>datori di lavoro ai fini dell’accreditamento della contribuzione<BR>figurativa, si fa riserva di successive istruzioni per quanto concerne<BR>l’obbligo sancito dal sesto comma dell’art. 1 del decreto in esame.<BR>Quest’ultima norma dispone che i datori di lavoro dovranno denunciare per<BR>tutti i loro dipendenti siano essi assicurati al "FPLD" che ad uno dei<BR>Fondi speciali gestiti dall’Istituto, il totale delle giornate di assenza<BR>dal lavoro del personale stesso per malattia o infortunio verificatasi nel<BR>corso dell’anno solare di competenza, sommando ovviamente le giornate<BR>comunque retribuite (totalmente o parzialmente) per le quali sia appunto<BR>dovuto il versamento della contribuzione obbligatoria. Devono cioè essere<BR>escluse da tale somma le giornate prive del tutto di retribuzione e quelle<BR>per le quali spettino eventuali trattamenti di malattia o di infortunio non<BR>imponibili di previdenza. Per quanto concerne l’anno solare in corso, tale<BR>dato numerico sarà ottenuto sommando soltanto i giorni in cui gli eventi di<BR>malattia o di infortunio si siano verificati a far tempo dalla data di<BR>entrata in vigore del decreto legislativo in oggetto (15 novembre 1996).<BR><BR>2.2 – (periodi per maternità)<BR>L’art. 2 del decreto legislativo attua la delega conferita dall’art. 1,<BR>comma 39, della legge 335/1995, intesa ad armonizzare anche in materia di<BR>tutela della maternità le disposizioni previdenziali vigenti nel F.P.L.D. e<BR>negli altri Fondi sostitutivi ed esclusivi dell’A.G.O.<BR>La citata norma in via di principio ha eliminato – ai fini del<BR>riconoscimento figurativo dei periodi di astensione obbligatoria e<BR>facoltativa verificatisi in costanza di rapporto di lavoro – il requisito<BR>introdotto dal precedente decreto legislativo n. 503/1992 dei cinque anni<BR>di anzianità contributiva.<BR>Pertanto, per l’accredito dei periodi in argomento e cioè di quelli di<BR>assenza obbligatoria e facoltativa dal lavoro goduti ai sensi degli artt.<BR>4, 5 e 7 della legge n. 1204/1971 e successive modificazioni e<BR>integrazioni, le istruzioni emanate in precedenza e da ultimo con circolare<BR>n. 62 del 18 marzo 1996 devono essere applicate senza richiedere, nei casi<BR>di specie, alcun requisito di anzianità contributiva, ritenendosi<BR>sufficiente a tal fine il possesso della semplice qualità di iscritto<BR>(qualunque sia cioè il relativo periodo) al Fondo previdenziale di<BR>appartenenza.<BR>Il secondo comma dell’art. 2 in esame conferma ed estende in favore degli<BR>iscritti ai Fondi sostitutivi dell’A.G.O. Ie norme già operanti per gli<BR>assicurati al F.P.L.D. che prevedono, relativamente ai periodi di<BR>astensione facoltativa dal lavoro ai sensi dell’art. 7 della citata legge<BR>1204/1971, la copertura figurativa dei periodi stessi nei casi in cui<BR>manchi la corresponsione di retribuzione e, per la parte differenziale,<BR>laddove spetti una retribuzione ridotta e prevede altresì che la relativa<BR>contribuzione deve essere accreditata in tutti i Fondi interessati<BR>applicando le disposizioni contenute nell’art. 8 della legge 23 aprile<BR>1981, n. 155.<BR>I successivi commi 4 e 5 dello stesso art. 2 del decreto legislativo hanno<BR>come destinatari tutti gli assicurati al F.P.L.D o ad altri Fondi<BR>sostitutivi ed esclusivi, ivi compresi quindi i Fondi sostitutivi<BR>dell’A.G.O. gestiti dall’Istituto e contengono nuove disposizioni per il<BR>riconoscimento dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria e<BR>facoltativa dal lavoro quando i relativi eventi si verificano al di fuori<BR>(prima o dopo) del rapporto di lavoro.<BR>In particolare, a favore dei predetti soggetti si dispone che:<BR>a) – per i periodi corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria ex<BR>artt. 4 e 5 della legge 1204/1971, la contribuzione figurativa ai fini<BR>pensionistici deve essere accreditata secondo le disposizioni di cui<BR>all’art. 8 della legge 155/1981 sopra richiamata a condizione che il<BR>soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di<BR>contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa nel<BR>Fondo di appartenenza;<BR>b) – relativamente ai periodi corrispondenti a quelli che danno luogo ad<BR>assenza facoltativa dal lavoro e di cui all’art. 7 della legge 1204/1971,<BR>quando non siano già coperti da altra forma di assicurazione, è previsto<BR>invece che possano formare oggetto di riscatto, nella misura massima di<BR>cinque anni, mediante il versamento dell’onere calcolato in applicazione<BR>dell’art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 e sempre che, anche in<BR>questo caso, i soggetti interessati possano far valere, all’atto della<BR>domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata nel<BR>Fondo di appartenenza in costanza di effettiva attività lavorativa.<BR>Da ultimo si precisa che il decreto legislativo conferma, per quanto<BR>concerne gli oneri corrispondenti all’accredito della contribuzione<BR>figurativa in tutte le ipotesi sopra descritte, il loro addebito alla<BR>gestione del Fondo di pensione dove l’accredito stesso viene riconosciuto.<BR>Al riguardo, mentre si fa riserva di successive istruzioni riguardanti i<BR>riflessi del decreto in esame sulle specifiche normative che disciplinano<BR>la materia nei vari Fondi sostitutivi amministrati dall’Istituto, si<BR>riepilogano le disposizioni succedutesi nel tempo per quanto attiene al<BR>Fondo pensioni lavoratori dipendenti:<BR>- è confermata l’accreditabilità della contribuzione figurativa per tutti i<BR>periodi di astensione dal lavoro obbligatoria e facoltativa, anche per<BR>periodi anteriori all’entrata in vigore del decreto legislativo in esame,<BR>né è più richiesto a tal fine il predetto requisito dei cinque anni di<BR>anzianità assicurativa.<BR>Con l’occasione, nel confermare le precedenti disposizioni in materia di<BR>documentazione richiesta per ottenere tale accreditamento figurativo, in<BR>relazione a quanto comunicato con circolare 349 del 13 dicembre 1973 si<BR>ritiene opportuno precisare che, nei casi di impossibilità di presentare la<BR>dichiarazione del datore di lavoro, si possa accettare a tal fine anche per<BR>l’astensione facoltativa dal lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto<BR>notorio, da riscontrarsi con le registrazioni apposte sul libretto di<BR>lavoro o con la posizione assicurativa, donde sia possibile desumere che il<BR>periodo di assenza si collochi nell’ambito di un periodo di lavoro presso<BR>l’azienda;<BR>- sono accreditabili altresì in forma figurativa i periodi corrispondenti a<BR>quelli di astensione obbligatoria dal lavoro quando siano collocati prima o<BR>dopo del rapporto di lavoro a condizione che siano successivi al 31<BR>dicembre 1993 (decreto 503/1992) e che sussista il requisito dei cinque<BR>anni di contribuzione;<BR>- invece, i periodi corrispondenti all’astensione facoltativa collocati<BR>prima o dopo del rapporto di lavoro, anche questi solo se successivi al 31<BR>dicembre 1993, possono solo formare oggetto di riscatto ex art. 13 della<BR>legge 1338/62, a condizione che sussista il requisito dei cinque anni di<BR>contribuzione.<BR><BR>2.3 – (disoccupazione involontaria)<BR>In materia, conformemente alla delega ex legge 335/1995,1’art. 4 del<BR>decreto in oggetto si limita a confermare che restano ferme le vigenti<BR>disposizioni che disciplinano l’accredito della contribuzione figurativa.<BR>Pertanto, si confermano anche le disposizioni applicative di carattere<BR>generale emanate con precedenti circolari.<BR><BR><BR>3 – RISCATTO PERIODI NON LAVORATI<BR>Il capo II del decreto legislativo in trattazione introduce disposizioni<BR>che consentono la copertura assicurativa di una serie di periodi non già<BR>coperti da altra contribuzione nei casi di interruzione o sospensione del<BR>rapporto di lavoro, di formazione professionale, studio e ricerca ed altre<BR>tipologie nonché dei periodi interposti tra un lavoro ed un altro e quelli<BR>intercorrenti nel lavoro con contratto a part-time verticale o ciclico.<BR><BR>3.1 – Le caratteristiche comuni sono le seguenti:<BR>a) i soggetti destinatari delle disposizioni in argomento, contenute<BR>appunto negli artt. 5, 6, 7 e 8 del decreto, sono gli iscritti all’A.G.O. o<BR>ad una forma di previdenza sostitutiva od esclusiva e, quindi, anche ad uno<BR>dei Fondi sostitutivi amministrati dall’Istituto ("Telefonici",<BR>"Elettrici", "Dazieri" e "Volo");<BR>b) – tutti i periodi che possono formare oggetto di riscatto devono<BR>collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1996;<BR>c) – non sono previsti requisiti minimi di contribuzione per esercitare il<BR>diritto di riscatto. E’ sufficiente quindi il semplice possesso della<BR>qualità di iscritto al Fondo;<BR>d) – il riscatto è esercitabile senza limiti di tempo a domanda<BR>dell’assicurato e si perfeziona con il versamento dell’onere che deve<BR>essere calcolato in termini di riserva matematica ex art. 13 della legge<BR>1338/1962, applicando le tariffe contenute nel decreto ministeriale 19<BR>febbraio 1981 attualmente in vigore.<BR>Si riportano di seguito, per ogni tipo di riscatto, ulteriori, particolari<BR>istruzioni.<BR><BR>3.2 – Interruzione o sospensione del rapporto di lavoro<BR>I periodi di sospensione o di interruzione del rapporto di lavoro che<BR>possono formare oggetto di riscatto sono quelli previsti da specifiche<BR>disposizioni di legge o da norme contrattuali e devono perciò risultare da<BR>apposita attestazione rilasciata per iscritto dal datore di lavoro di<BR>appartenenza con la precisazione che i periodi stessi sono privi di<BR>retribuzione imponibile di previdenza. A titolo di esempio, si citano le<BR>aspettative non retribuite per motivi privati o per malattia, i periodi di<BR>sciopero, i casi di interruzione del rapporto di lavoro con diritto alla<BR>conservazione del posto per servizio militare etc. Il riscatto in parola è<BR>precluso ove l’interessato si sia avvalso della facoltà alternativa di<BR>coprire gli stessi periodi mediante il versamento dei contributi volontari<BR>applicando per tutti i soggetti interessati, compresi quelli iscritti ai<BR>Fondi sostitutivi dell’A.G.O. le disposizioni di cui alla legge 18 febbraio<BR>1983 n. 47, così come espressamente previsto dalI’art. 5, secondo comma del<BR>decreto.<BR><BR>3.3 – Formazione professionale, di studio e ricerca e di inserimento nel<BR>mercato del lavoro<BR>I periodi richiamati in epigrafe che possono formare oggetto di riscatto<BR>sono quelli finalizzati all’acquisizione di titoli o competenze<BR>professionali richiesti per l’assunzione al lavoro o per la progressione di<BR>carriera e, qualora sia previsto il rilascio di un titolo o attestato, a<BR>condizione che questo sia stato anche conseguito.<BR>Poiché l’esatta individuazione dei corsi professionali, di studio e di<BR>ricerca e delle tipologie di ingresso nel mercato del lavoro dovrà<BR>avvenire, su espressa delega contenuta nel terzo comma dell’art. 6 del<BR>decreto in esame, mediante l’emanazione di un apposito decreto da parte del<BR>Ministro del lavoro e della previdenza sociale, si fa riserva di notizie al<BR>riguardo appena possibile.<BR><BR>3.4 – Lavori discontinui, stagionali, temporanei<BR>Altra facoltà di riscatto è prevista a favore degli assicurati che prestino<BR>attività di lavoro dipendente in forma stagionale o saltuaria o comunque<BR>discontinua, dando agli interessati la possibilità di versare l’onere della<BR>riserva matematica dovuta per la copertura dei periodi intercorrenti tra un<BR>rapporto di lavoro ed un altro, sempre che tali periodi non siano già<BR>coperti da eventuale contribuzione obbligatoria o figurativa.<BR>Anche nei casi in epigrafe, il riscatto è possibile sempre che il<BR>richiedente non si sia avvalso della facoltà alternativa di versare la<BR>contribuzione volontaria autorizzata dall’Istituto ai sensi della legge<BR>47/1983, qualunque sia il Fondo pensionistico di iscrizione, dove a tal<BR>fine deve essere fatto valere il requisito di almeno un anno di<BR>contribuzione nell’ultimo quinquennio che precede la data di presentazione<BR>della relativa domanda.<BR>Ai fini dell’esercizio della facoltà di riscatto dei periodi di cui<BR>trattasi, le domande devono essere corredate da una certificazione di<BR>iscrizione nelle liste di collocamento rilasciata dal competente Ufficio<BR>del lavoro con esplicita dichiarazione che, per tutto il periodo chiesto a<BR>riscatto, si sia protratto lo stato di disoccupazione. La domanda che venga<BR>presentata senza la esatta e completa documentazione richiesta dalla legge<BR>deve essere respinta, salva rimanendo la possibilità di presentare una<BR>nuova domanda.<BR>Detta documentazione è richiesta espressamente dalla legge anche ai fini<BR>dell’autorizzazione al versamento della contribuzione volontaria,<BR>alternativa al riscatto, come già accennato innanzi.<BR><BR>3.5 – Part-time di tipo verticale o ciclico<BR>Sulla base di quanto dispone l’art. 8 del decreto in oggetto, in favore dei<BR>lavoratori che abbiano stipulato un contratto di lavoro a tempo parziale di<BR>tipo verticale o ciclico (settimane o mesi alterni), i periodi durante i<BR>quali non venga effettuata alcuna prestazione lavorativa e che non siano<BR>quindigià coperti da contribuzione obbligatoria o da altra contribuzione<BR>possono formare oggetto di domanda di riscatto mediante il versamento della<BR>corrispondente riserva matematica.<BR>Detta facoltà di riscatto è alternativa alla possibilità di versare la<BR>contribuzione volontaria secondo le disposizioni di cui alla richiamata<BR>legge 47/1983, anche qui espressamente riconosciuta dal decreto a<BR>condizione che il richiedente l’autorizzazione possa far valere nel Fondo<BR>interessato almeno un anno di contribuzione nell’ultimo quinquennio che<BR>precede la data della relativa domanda.<BR>Il richiedente, sia che presenti domanda di riscatto che di autorizzazione<BR>ai versamenti volontari, ha l’onere di provare lo stato di disoccupazione a<BR>tempo parziale per l’intero periodo che abbia formato oggetto di una di<BR>tali domande, avendo cura di allegare alla domanda stessa apposita<BR>certificazione previamente rilasciata dal competente Ufficio del lavoro. La<BR>omessa o incompleta documentazione comporta la reiezione della domanda,<BR>salva restando la possibilità di presentarne una nuova.<BR><BR><BR>4 – CALCOLO ONERI DI RISCATTO EX ART. 13/1338<BR>Il nuovo criterio di calcolo delle pensioni in relazione ai periodi<BR>successivi al 31 dicembre 1995, secondo le disposizioni contenute nei commi<BR>da 6 a 11 dell’art. 1 della legge 335/1995 si riflette anche sui criteri di<BR>calcolo degli oneri di riscatto e di ricongiunzione laddove, essendo<BR>prevista la determinazione di una corrispondente quota di pensione da<BR>capitalizzare, occorra valutare anche periodi assicurativi che si collocano<BR>appunto dopo tale data.<BR>Trovano altresì applicazione, in sede di calcolo di tali oneri, le<BR>innovazioni introdotte dai commi 17 e 18 del citato art. 1 della legge<BR>335/1995 ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile per<BR>la liquidazione della pensione in forma retributiva nei confronti degli<BR>assicurati che, al 31 dicembre 1992, possano far valere un’anzianità<BR>contributiva pari o superiore a 15 anni.<BR>In materia, si rinvia alle disposizioni di carattere generale emanate ed<BR>emanande in applicazione della legge di riforma del sistema previdenziale<BR>ed in particolare a quelle che riguardano i criteri di liquidazione delle<BR>prestazioni pensionistiche o quote di esse in forma contributiva. Alcuni<BR>aspetti del problema sono stati peraltro sottoposti alle valutazioni del<BR>Ministero del lavoro e non appena si conoscerà il richiesto parere verranno<BR>comunicate le istruzioni del caso con successiva circolare.<BR>Tra i problemi più significativi su cui si fa riserva di notizie si<BR>segnalano i seguenti:<BR>- assicurati che abbiano meno di 18 anni al 31 dicembre 1995 e che superino<BR>tale limite computando posizioni esistenti in altre gestioni pensionistiche<BR>ovvero gli stessi periodi che formino oggetto di riscatto o di<BR>ricongiunzione;<BR>- il coefficiente da applicare per coloro che, alla data della domanda,<BR>abbiano un’età inferiore a 57 anni di cui alla tabella "A" allegata alla<BR>legge 335/1995;<BR>- gli effetti scaturenti dalle disposizioni in materia di prescrizione<BR>contributiva (quinquennale o decennale) e di applicazione del tetto dei 132<BR>milioni sulla base imponibile.