Sul recupero degli indebiti pensionistici percepiti prima del 1996

Pubblichiamo il testo della Circolare della<BR>direzione centrale dell’INPS del 17 aprile 1997, n. 96, avente ad oggetto:<BR>"Articolo 1, commi 260/265, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.<BR>Prestazioni previdenziali percepite per periodi anteriori al 1° gennaio<BR>1996.<BR>Con circolare n. 19 del 27 gennaio 1997 è stata illustrata la particolare<BR>disciplina introdotta dall’articolo 1, commi da 260 a 265, della legge 23<BR>dicembre 1996, n. 662, per il recupero delle somme percepite indebitamente<BR>per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 a titolo di prestazioni<BR>pensionistiche, o quote di prestazioni pensionistiche, e di trattamenti di<BR>famiglia.<BR>Come precisato con l’anzidetta circolare, il ministero del Lavoro, al fine<BR>di garantire uniformità di attuazione delle predette disposizioni, si era<BR>riservato di indicarne i criteri applicativi, con particolare riferimento<BR>alla definizione delle situazioni di sussistenza del dolo, alla<BR>individuazione dei redditi da valutare ai fini del limite dei 16 milioni e<BR>alle modalità di rateazione del recupero.<BR>Con lettera del 28 marzo 1997, il predetto Dicastero ha fornito le proprie<BR>indicazioni sulla base delle intese raggiunte anche con il Ministero del<BR>Tesoro.<BR>Nel contempo, in ordine alle disposizioni della legge n. 662 in materia di<BR>ripetizione di indebiti si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni<BR>Unite con sentenza n. 2333 del 16 gennaio-17 marzo 1997.<BR>Si forniscono di seguito i criteri applicativi delle predette disposizioni,<BR>quali emergono dalle indicazioni ministeriali e dai principi enunciati<BR>dalla Corte di Cassazione.<BR>1. Destinatari<BR>La normativa di cui trattasi si rivolge ai soggetti che hanno percepito<BR>indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni<BR>pensionistiche o trattamenti di famiglia per periodi anteriori al 1°<BR>gennaio 1996.<BR>Secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro rientrano nel campo di<BR>applicazione della normativa in esame anche le anticipazioni concesse a<BR>norma dell’articolo 8 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sui trattamenti<BR>pensionistici li quidati per effetto del cumulo dei contributi versati in<BR>Italia con quelli fatti valere nei Paesi Esteri, in virtù di rapporti e<BR>convenzioni internazionali.<BR>2. Periodo di riferimento<BR>Le disposizioni della legge n. 662 si riferiscono agli indebiti pagamenti<BR>effettuati in periodi anteriori al 1° gennaio 1996 e per i quali sussista<BR>ancora azione di ripetibilità in quanto non prescritti.<BR>In proposito le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a risolvere un<BR>contrasto giurisprudenziale insorto in ordine all’applicabilità<BR>dell’articolo 52 della legge n. 88 del 1989 ad indebite erogazioni di somme<BR>versate a titolo di pensione integrativa ad ex dipendenti INAM, hanno<BR>affermato il principio che il predetto articolo 52 non è applicabile alla<BR>fattispecie esaminata per effetto del sopravvenire della legge 23 dicembre<BR>1996, n. 662, entrata in vigore il 1° gennaio 1997.<BR>Al riguardo la Cassazione ha affermato che "come è reso palese dal<BR>significato delle parole secondo la loro connessione e dalla intenzione del<BR>legislatore quale risulta dal contesto e dagli atti parlamentari, questa<BR>legge, limitatamente ai pagamenti di prestazioni previdenziali, trattamenti<BR>familiari e rendite a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria<BR>indebitamente eseguiti prima del 1° gennaio 1996, e, quindi, con effetto<BR>retroattivo ed in via transitoria, ha dettato una disciplina di carattere<BR>globalmente sostitutivo di quella previgente ed articolata nelle norme<BR>(contenute nelle varie leggi succedutesi nel tempo in materia, ed aventi<BR>ciascuna natura speciale o subspeciale rispetto all’articolo 2033 cod.<BR>Civ., come già rilevato nelle sentenze di queste Sezioni Unite 16 marzo<BR>1995, n.3058; 22 febbraio 1995, n.1965 e n. 1967; 26 gennaio 1995, n. 902)<BR>così come interpretate da queste stesse Sezioni Unite (v., oltre alla<BR>sentenza 3 febbraio 1995, n.1316, in tema di assegni familiari, nella quale<BR>è affermata l’estraneità di questi alla disciplina speciale dell’indebito<BR>previdenziale, le sentenze ora citate) e dalla Corte Costituzionale (nella<BR>sentenza interpretativa di rigetto n.166 del 1996)".<BR>"Essa, superando, nei rilevati limiti temporali, tali norme, (cui si è<BR>sovrapposta non solo logicamente ma anche nelle espressioni letterali più<BR>qualificanti), e quindi le relative cennate interpretazioni, ha stabilito<BR>che (comma 260) nei confronti degli assicurati cui indebitamente siano<BR>state erogate prestazioni a carico degli enti pubblici di previdenza<BR>obbligatoria la ripetizione (atecnicamente indicata recupero, come peraltro<BR>già nell’articolo 52 citato, ora definitivamente sostituito, solo restando<BR>per gli indebiti successivi al 31 dicembre 1995 la disciplina di cui<BR>all’articolo 13 legge 30 dicembre 1991 n.412) non è proponibile, qualora<BR>essi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno<BR>1995 di importo pari o inferiore a lire 16 milioni, mentre (comma 161),<BR>qualora siano percettori di un reddito superiore, non è proponibile nei<BR>soli limiti di un quarto dell’importo stesso".<BR>"In ogni caso (comma 265) la ripetizione è proponibile per l’intera somma,<BR>qualora sia accertato il dolo del soggetto che abbia indebitamente ricevuto<BR>i trattamenti dovuti dai predetti enti pubblici (individuati, deve<BR>ritenersi in modo non esclusivo, posto che, altrimenti, verrebbe a mancare<BR>per tale essenziale requisito soggettivo il pur necessario collegamento con<BR>il comma 260, in cui è fatto riferimento agli enti di previdenza<BR>obbligatoria in generale, nell’INPS e nell’INAIL)".<BR>"Infine, la ripetizione, ove proponibile e comunque mai nei confronti degli<BR>eredi del pensionato (comma 263), è attuata secondo le modalità e la<BR>rateazione di cui al comma 262".<BR>"Occorre poi rilevare che alla specie in esame non è applicabile il comma<BR>264 della legge n.662 del 1996, che è evidentemente riferito in via<BR>esclusiva alle sole pensioni di guerra, come si evince dal carattere<BR>conchiuso e unitario della norma ivi contenuta, dal diverso periodo di<BR>rateazione previsto, dalla salvezza dei provvedimenti di revoca emanati e<BR>dei provvedimenti (rectius, procedimenti) di recupero in corso e dal<BR>diverso periodo di riferimento (1° novembre 1996)".<BR>"D’altra parte, proprio per la previsione della salvezza dei provvedimenti<BR>in corso, prevista soltanto per le pensioni di guerra, e per il più<BR>corretto significato di ripetizione da dare, come si è visto, al termine<BR>recupero usato nell’articolo 52 e nel comma 260 dell’articolo 1 citato,<BR>deve ritenersi confermato il carattere sostitutivo della disciplina<BR>dell’indebito previdenziale di cui alla legge n.662 del 1996, senza<BR>possibilità di ravvisare in quest’ultima una disciplina relativa soltanto<BR>ai procedimenti amministrativi di recupero, o presupponente comunque<BR>l’accertamento giudiziale della ripetibilità o no degli indebiti alla<BR>stregua della precedente normativa".<BR>"Risultano, quindi, ora rilevanti ai fini della ripetibilità degli indebiti<BR>previdenziali anteriori al 1° gennaio 1996 soltanto il requisito reddituale<BR>e quello soggettivo del pensionato".<BR>Sulla base delle argomentazioni della Corte di Cassazione, la legge n.662,<BR>sostituendo retroattivamente e in via transitoria la precedente normativa<BR>in materia di ripetizione di prestazioni indebite, disciplina in via<BR>esclusiva il recupero degli indebiti pagamenti per periodi anteriori al 1°<BR>gennaio 1996, stabilendo, salvo in ogni caso il dolo, la ripetibilità, e<BR>relativi limiti, ovvero la irripetibilità, a seconda del reddito del<BR>pensionato.<BR>Per le indebite erogazioni di prestazioni effettuate dal 1° gennaio 1996 in<BR>poi continuano a trovare applicazione le disposizioni dell’articolo 13<BR>della legge n. 412 del 1991.<BR>3. Esclusioni dal recupero<BR>3.1. Reddito imponibile pari o inferiore a 16 milioni<BR>A norma del comma 260 dell’articolo 1 non si procede al recupero delle<BR>prestazioni indebite qualora l’interessato, in assenza di dolo, sia<BR>percettore di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 1995 di<BR>importo pari o inferiore a lire 16 milioni.<BR>Secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, per reddito<BR>imponibile IRPEF deve intendersi il reddito al netto degli oneri<BR>deducibili, come indicato negli articoli 10 e 21 del Testo unico delle<BR>imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22/12/1986, n.917, e successive<BR>modificazioni.<BR>Al riguardo il predetto Ministero ha peraltro osservato che la disposizione<BR>concernente il reddito imponibile IRPEF non può non essere integrata con i<BR>principi ispiratori che regolano in materia previdenziale talune<BR>prestazioni, quali le integrazioni al minimo e l’assegno sociale, che<BR>escludono dal computo del reddito la casa di abitazione.<BR>Pertanto, anche ai fini della determinazione del reddito per l’applicazione<BR>della normativa in esame, non si deve tener conto del reddito della casa di<BR>abitazione. Non vanno del pari valutati ai predetti fini i trattamenti di<BR>fine rapporto e le relative anticipazioni, nonché le competenze arretrate<BR>soggette a tassazione separata, in quanto non facenti parte della base<BR>imponibile di cui all’articolo 3 del TUIR.<BR>Per la comunicazione da parte dei pensionati dell’ammontare dei redditi<BR>personali imponibili IRPEF dell’anno 1995, quali definiti dal Ministero del<BR>Lavoro, è stato predisposto un apposito modulo RED IND/95 (allegato 1,<BR>omissis), il cui fac-simile viene trasmesso a parte alle Sedi Regionali per<BR>la distribuzione alle strutture territoriali di competenza.<BR>Il modulo in parola, che sostituisce quello di cui al messaggio n. 19368<BR>del 13 dicembre 1996 (allegato 2, omissis), non dovrà essere inviato ai<BR>pensionati per i quali i redditi dell’anno 1995 siano già disponibili agli<BR>atti della Sede né ai pensionati che per lo stesso anno hanno percepito un<BR>reddito da pensioni Inps superiore ai 16 milioni.<BR>3.2. Eredi del pensionato<BR>Ai sensi del comma 263 dell’articolo 1 della legge n. 662, il recuperó non<BR>si effettua nei confronti degli eredi del pensionato.<BR>Stante la formulazione della norma e tenuto conto delle indicazioni della<BR>sentenza n.2333, l’azione di recupero nei confronti degli eredi non deve<BR>essere attivata in nessun caso, e, quindi, sia che il dante causa abbia<BR>conseguito, nel 1995, redditi personali di importo superiore a lire 16<BR>milioni sia nell’ipotesi che l’indebito debba essere ricollegato al<BR>comportamento doloso del dante causa.<BR>Il decesso del pensionato comporta l’irrecuperabilità nei confronti degli<BR>eredi dell’eventuale credito residuo, anche se intervenuto dopo l’entrata<BR>in vigore della legge n. 662.<BR>4. Limitazione del recupero<BR>Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito pensioni o quote di<BR>pensione o trattamenti di famiglia per periodi anteriori al 1° gennaio 1996<BR>abbiano conseguito un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 1995 di<BR>importo superiore a lire 16 milioni, il recupero dell’indebito si effettua<BR>solo sui tre quarti della somma riscossa.<BR>5. Deroghe alla esclusione e alla limitazione del recupero: dolo<BR>Il comma 265 dell’articolo 1 della legge n. 662 prevede il totale recupero<BR>dell’indebito qualora sia riconosciuto il dolo da parte dei soggetti<BR>fruitori delle prestazioni indebitamente percepite.<BR>Nella difficoltà di definire astrattamente e con effetto generalizzante i<BR>comportamenti da ricondursi nell’ambito del dolo, il Ministero del Lavoro<BR>ha espresso l’avviso che, in ordine al problema, non si possa prescindere<BR>dalle linee operative già adottate dagli Enti interessati in casi analoghi,<BR>"in riferimento ad un dolo che dovrebbe essere configurato nell’ambito di<BR>preordinazione fraudolenta", in danno agli Enti erogatori.<BR>In tale contesto, il Ministero ha deferito all’attenzione degli Enti<BR>interessati, e con riferimento alle procedure erogatorie delle prestazioni,<BR>"l’individuazione del dolo come specificatamente prima delineato che ha<BR>modo di manifestarsi nelle dichiarazioni infedeli".<BR>Peraltro, ha osservato il Ministero, la locuzione "sia riconosciuto"<BR>implica una valutazione del contesto socio-economico di appartenenza del<BR>soggetto fruitore, in relazione al quale vanno modulati i comportamenti da<BR>assumere per l’eventuale individuazione del dolo.<BR>In proposito si osserva che secondo i criteri più volte affermati in<BR>materia dall’Istituto (v., da ultimo, la circolare n.176 del 21 giugno<BR>1995) dovrebbero essere ricompresi nel comportamento doloso, oltre ai casi<BR>di attività illecita dell’interessato, come tale rilevante anche in sede<BR>penale con conseguente obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria, anche<BR>l’indicazione di dati incompleti o l’omissione di denuncia di circostanze<BR>incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, purché l’omissione<BR>non riguardi atti o fatti già noti all’Istituto.<BR>Tenuto conto delle indicazioni ministeriali secondo cui l’individuazione<BR>del dolo deve essere effettuata valutando anche il contesto socio-economico<BR>di appartenenza del soggetto che ha percepito la prestazione indebita, il<BR>riconoscimento del dolo deve essere effettuato con estrema scrupolosità<BR>verificando la ricorrenza, nelle singole fattispecie, della preordinazione<BR>fraudolenta.<BR>Il dolo va comunque escluso nei casi in cui l’indebita erogazione sia<BR>dovuta ad errore dell’Istituto.<BR>6. Modalità del recupero<BR>Il recupero, in base al comma 262, va realizzato col sistema della<BR>trattenuta diretta sul trattamento di pensione, per un importo non<BR>superiore ad un quinto del relativo importo mensile.<BR>In caso di incapienza, la norma prevede che il recupero possa essere<BR>strutturato con il sistema della rateizzazione senza interessi, nel limite<BR>di 24 mesi.<BR>L’anzidetto limite può comunque essere superato qualora, anche in presenza<BR>di tale rateizzazione, il limite del quinto dovesse risultare incapiente.<BR>Dalla coordinazione delle disposizioni contenute nel predetto comma 262<BR>emerge, secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro, che è rimessa<BR>alla determinazione degli Enti l’entità della rateizzazione da effettuarsi<BR>per il recupero delle somme indebite, favorendo un sistema di gradualità.<BR>Tenuto conto delle disposizioni dell’articolo 1, comma 262, e delle<BR>indicazioni ministeriali, per il recupero dell’indebito devono essere<BR>osservate le seguenti modalità.<BR>Il recupero deve essere effettuato in unica soluzione nel caso che<BR>l’indebito sia di importo pari o inferiore ad un quinto dell’importo<BR>mensile della pensione.<BR>Qualora l’interessato fruisca di due o più pensioni a carico di forme di<BR>previdenza gestite dall’Istituto, il quinto deve essere determinato sul<BR>cumulo delle prestazioni. Non si deve, invece, tenere conto dei trattamenti<BR>percepiti a carico di altri Enti (v. deliberazione del Consiglio di<BR>Amministrazione n.109 del 4 novembre 1977).<BR>Per le pensioni ai superstiti con più titolari la trattenuta nella misura<BR>di un quinto deve essere operata sulla quota di pertinenza<BR>dell’interessato, da determinare con le aliquote riportate nell’allegato 3.<BR>Qualora il recupero in unica soluzione non sia possibile, l’importo<BR>dell’indebito che residua dopo aver effettuato sulla prima rata una<BR>trattenuta pari ad un quinto dell’importo mensile della pensione dovra<BR>essere recuperato, senza interessi, secondo quanto espressamente dispone il<BR>comma 262, in 24 mensilità, in maniera peraltro che l’importo di ciascuna<BR>trattenuta mensile non sia superiore al quinto dell’importo mensile della<BR>pensione né inferiore a lire 20.000 mensili.<BR>Il recupero potrà essere effettuato in un numero di mensilità superiore a<BR>24, qualora il rispetto del limite del quinto non consenta di esaurire in<BR>24 mensilità il recupero di quanto indebitamente percepito.<BR>I criteri esposti nella presente circolare devono trovare applicazione per<BR>tutte le situazioni ancora pendenti relative ad indebite erogazioni<BR>effettuate per periodi compresi entro il 31 dicembre 1995.<BR>Devono pertanto essere riesaminate in conformità a detti criteri le<BR>pratiche per le quali non sia stata già data comunicazione al pensionato di<BR>applicazione della sanatoria prevista dalle disposizioni previgenti,<BR>ancorché si sia proceduto all’abbandono del credito con atto interno non<BR>notificato al pensionato. Per le indebite erogazioni per le quali è in<BR>corso il recupero, si dovrà procedere alla verifica della recuperabilità a<BR>norma della legge n. 662. Qualora sulla base delle disposizioni della legge<BR>n. 662 l’indebito debba essere integralmente sanato, fermo restando quanto<BR>già recuperato anteriormente al 1° gennaio 1997, data di entrata in vigore<BR>della legge n.662, non dovranno essere effettuati ulteriori recuperi e<BR>dovrà essere data comunicazione all’interessato dell’applicazione della<BR>sanatoria prevista dalla legge n. 662 sull’indebito residuo.<BR>Nel caso invece che a norma della legge n. 662 si debba far luogo al<BR>recupero dell’indebito con l’applicazione della riduzione del quarto<BR>dell’importo riscosso, si dovrà verificare se quanto recuperato fino al 31<BR>dicembre 1996 sia sufficiente ad esaurire il recupero. In caso contrario,<BR>si procederà al recupero dell’indebito residuo con le modalità di cui al<BR>punto 5, dando la più ampia, tempestiva e puntuale comunicazione agli<BR>interessati della riduzione della prestazione secondo le indicazioni<BR>fornite da ultimo con messaggio n. 15043 del 18 novembre 1996.