Varato l’aumento del contributo

VERBALE DI ACCORDO<BR>In Roma, il giorno 11 luglio 1997<BR>tra<BR>Federazione Italiana Editori GiornaliAssociazione Stampatori Italiana<BR>GiornaliSindacato Lavoratori ComunicazioneFederazione Informazione,<BR>Spettacolo e TelecomunicazioniUnione Italiana Lavoratori della Stampa,<BR>Spettacolo, Informazione e Cultura<BR>premesso che<BR>- in relazione al processo di trasformazione del Fondo Nazionale di<BR>Previdenza per i lavoratori dei giornali quotidiani dal sistema<BR>tecnico-finanziario a ripartizione in quello a capitalizzazione, l’art. 4<BR>punto 4) della Parte V della vigente disciplina collettiva poligrafica -<BR>fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’indicato art. 4 – garantisce specifico intervento finanziario da parte delle aziende per la copertur<BR>a degli oneri previdenziali;<BR>- l’intervento di cui al precedente punto è individuato sotto forma di<BR>un’addizionale contributiva sino all’1,50% delle retribuzioni e che cesserà<BR>al momento del raggiunto assestamento finanziario del Fondo<BR>considerato che:<BR>il Comitato esecutivo del Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori<BR>dei giornali quotidiani ha evidenziato lo sbilancio fra entrate<BR>contributive e regime delle prestazioni in relazione sia alla decrescita<BR>della popolazione attiva che agli oneri conseguenti per la gestione dalla<BR>trasformazione dal sistema tecnico a ripartizione in quello a<BR>capitalizzazione;<BR>il Comitato esecutivo del Fondo Nazionale di Previdenza per i lavoratori<BR>dei giornali quotidiani ha rappresentato l’esigenza di attivazione<BR>dell’intervento finanziario di sostegno previsto dall’art. 4, punto 4),<BR>della Parte V della vigente disciplina contrattuale poligrafica;<BR>si è convenuto quanto segue:<BR>1) Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art. 4 della Parte V<BR>della vigente disciplina collettiva poligrafica, l’aliquota di solidarietà<BR>dovuta al Fondo Nazionale di Previdenza dei giornali quotidiani -<BR>attualmente pari al 7% della retribuzione – è elevata con decorrenza dal 1<BR>gennaio 1997 all’8% della retribuzione e, con decorrenza dal 1 gennaio<BR>1998, all’8,50% della retribuzione.<BR>A seguito del suddetto aumento l’aliquota contributiva complessiva dovuta<BR>al Fondo è così costituita e ripartita:<BR>- dal 1° gennaio 1997 aliquota complessiva 11,80% – di cui 8% aliquota di<BR>solidarietà e 3,80 aliquota di capitalizzazione – così ripartita:<BR>quota a carico dell’azienda 11,30%<BR>quota a carico del dipendente 0,50%<BR>- dal 1° gennaio 1998 aliquota complessiva 12,30% – di cui 8,50% aliquota<BR>solidarietà e 3,80% aliquota di capitalizzazione – così ripartita:<BR>quota a carico dell’azienda 11,80%<BR>quota a carico del dipendente 0,50%<BR>L’addizionale contributiva dell’1,50% aggiunta all’aliquota di solidarietà<BR>a carico delle aziende troverà applicazione sino al raggiunto assestamento<BR>finanziario del Fondo.<BR>La misura dell’aliquota contributiva decorrente dal gennaio 1997 troverà<BR>applicazione a decorrere dal mese di luglio 1997. I conguagli relativi al<BR>periodo gennaio/giugno 1997 verranno versati al Fondo Nazionale di<BR>Previdenza dei giornali quotidiani in occasione del versamento contributivo<BR>afferente il mese di settembre 1997.<BR>2) Le parti assumono comune impegno ad operare interventi nelle opportune<BR>sedi al fine della revisione della contribuzione di solidarietà di cui<BR>all’art. 9 bis, comma 2 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito dalla<BR>Legge 1 giugno 1991, n. 166 e successive modificazioni ed<BR>integrazioni.