Art. 27 – Cessione – Trapasso – Trasformazione – Cessione di azienda
Ferme restando le vigenti disposizioni di legge, la cessione, il trapasso o la trasformazione dellÂ’azienda in qualsiasi modo avvenga non risolvono il rapporto di lavoro. LÂ’operaio che passi alle dipendenze dellÂ’azienda subentrante conserva nei confronti di essa tutti i diritti acquisiti derivanti dal presente contratto o da accordi aziendali.
Secondo quanto risultante dai libri legali dell’azienda il cessionario è tenuto unitamente al cedente ad assicurare all’operaio la regolarizzazione delle posizioni sociali nei riguardi dei vari istituti previdenziali.
