Art. 23 – Mobilità di manodopera femminile
Le parti confermano in tema di messa in mobilità di manodopera femminile le disposizioni di cui al comma 5 bis dell’art. 6 della legge 19 luglio 1993, n. 236 di conversione del D.L. 29 maggio 1993, n. 148 [Art. 6, comma 5 bis della legg. 19 luglio 1993, n. 236: all’art. 5, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è aggiunto infine, il seguente periodo: "L’impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo alle mansioni prese in considerazione".]
