Art. 22 – Trattamento di fine rapporto in caso di morte
In caso di morte dellÂ’impiegato, il trattamento di fine rapporto e quello sostitutivo del preavviso debbono essere corrisposti al coniuge, ai figli e, se vivano a carico del lavoratore, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado a norma di legge.
In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima.
