Art. 21 – Trattamento di fine rapporto

La disciplina del trattamento di fine rapporto è quella prevista dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 (Allegato L).
Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione: le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato.
Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto anche se debbono avere esecuzione ulteriormente.
I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto.
Ferme restando le disposizioni in tema di anticipazione sul trattamento di fine rapporto di cui allÂ’art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in sede aziendale potranno essere definite ulteriori cause giustificatrici la richiesta di anticipazione sul trattamento di fine rapporto.