Art. 2 – Frazionabilità dell’indennità di contingenza

A seguito dell’intervenuta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari disposta dall’accordo 27 gennaio 1993 di recepimento del protocollo 31 luglio 1992 intervenuto fra Governo ed Associazioni confederali imprenditoriali e dei lavoratori, l’indennità di contingenza è corrisposta ai dipendenti poligrafici sulla base dei valori congelati in atto per il semestre novembre 1991/aprile 1992 e di seguito indicati.
(vedi tabella in html allegato)
La indennità di contingenza è frazionabile ad ora a tutti gli effetti.
La quota oraria verrà determinata: per gli operai in rapporto all’orario giornaliero contrattuale di 6 ore quindi di 156 ore mensili; per gli impiegati dividendo l’indennita di contingenza e la paga mensile per 156.
Per l’indennità di contingenza si conferma, previo incontro fra le parti, il recepimento degli accordi interconfederali che verranno stipulati successivamente alla definizione del presente contratto.