Art. 17 – Trasferte

Agli operai in missione per esigenze di servizio saranno corrisposti dallÂ’azienda
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti a mezzi normali di trasporto (per viaggi in ferrovia in prima classe);
b) il rimborso delle normali spese di vitto e alloggio quando la durata del servizio obblighi lÂ’operaio ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese necessarie per lÂ’espletamento della mansione.
In sostituzione delle spese di vitto ed alloggio di cui al punto b) potrà essere stabilita una diaria giornaliera adeguata da concordarsi direttamente tra l’azienda e l’operaio.