Art. 16 – Trasferte
Agli impiegati in missione per esigenze di servizio l’azienda corrisponderà :
a) il rimborso di spese effettive di viaggio corrispondenti a mezzi normali di trasporto (per viaggi in ferrovia in prima classe);
b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio quando la durata del servizio obblighi lÂ’impiegato ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle altre eventuali spese necessarie per lÂ’espletamento della mansione.
In sostituzione delle spese di vitto ed alloggio di cui al punto b) potrà essere stabilita una diaria giornaliera adeguata da concordarsi direttamente tra l’azienda e l’impiegato.
