Art. 16 – Aumenti periodici di anzianità

Agli operai, per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, spetterà, per ogni biennio di anzianità e fino ad un massimo di sette bienni, una maggiorazione in cifra fissa il cui valore per i vari livelli è fissato nelle seguenti misure.(tabella in html allegato)
Gli aumenti periodici matureranno dal primo giorno del periodo di paga successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Nel caso di passaggio a livello superiore gli aumenti periodici maturati nel livello di provenienza saranno ricalcolati sul valore della maggiorazione in cifra fissa prevista per il nuovo livello.