Art. 15 – Indennità di maneggio di denaro
L’impiegato la cui normale mansione consiste nel maneggio di denaro per riscossione e pagamenti con responsabilità per errore anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennità mensile del 7% dello stipendio.
Tale indennità vale a tutti gli effetti contrattuali
Gli interessi derivati dalla eventuale cauzione andranno a beneficio dell’impiegato.
