Art. 1 – Minimi di paga e stipendio

I minimi di paga e di stipendio sono quelli indicati nelle tabelle allegate.
Gli incrementi dei minimi convenuti con la rinnovazione del 22 luglio 1999 ricomprendono la trasformazione in valori tabellari dell’E.D.R. di £. 20.000 di cui all’art. 2 dell’accordo 27 gennaio 1993. Conseguentemente, l’erogazione dell’E.D.R. di £. 20.000 di cui al predetto accordo cessa a far data dal 31 luglio 1999 disponendone le parti la relativa abrogazione.
L’aumento salariale di L. 21.000 decorrente dal 1° gennaio 1977, il conglobamento nei minimi tabellari dei 136 punti di contingenza maturati al 31 gennaio 1977 nonché l’aumento salariale di L. 20.000, il conglobamento del punto residuo di contingenza 1976 e dell’EDR di L. 12.000 nei minimi tabellari decorrenti dal 1° gennaio 1979, l’EDR di L 20.000 mensili di cui all’accordo 27 gennaio 1993, e gli aumenti retributivi conseguenti alla riparametrazione graduata a decorrere dal 1° gennaio 1980, gli incrementi tabellari e di riparametrazione decorrenti gradualmente dal 1° luglio 1982, dal 1°gennaio 1985, dal 1° gennaio 1988, dal 1° giugno 1991, dal 1° gennaio 1995, dal 1° ottobre 1996 nonché dal 1° Agosto 1999 non producono alcun effetto sugli accordi aziendali.