Allegato I – Legge 20 maggio 1970, n. 300. Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento
La Camera dei deputati ed il<BR>Senato della Repubblica hanno approvato;<BR><BR>IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA<BR><BR>la seguente legge:<BR>Titolo I – Della libertà e dignità del lavoratore<BR>ART. 1 (Libertà di opinione)<BR>I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede<BR>religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di<BR>manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi<BR>della Costituzione e delle norme della presente legge.<BR>ART. 2 (Guardie giurate)<BR>Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui<BR>agli artt. 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18<BR>giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.<BR>Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti<BR>diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.<BR>E’ fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza<BR>sull’attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non<BR>possono accedere nei locali dove si svolge tale attività , durante lo<BR>svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate<BR>esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.<BR>In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle<BR>disposizioni di cui al presente articolo, l’Ispettorato del lavoro ne<BR>promuove presso il questore la sospensione dal servizio, salvo il<BR>provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi più<BR>gravi.<BR>ART. 3 (Personale di vigilanza)<BR>I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza<BR>dell’attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori<BR>interessati.<BR>ART. 4 (Impianti audiovisivi)<BR>E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per<BR>finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.<BR>Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da<BR>esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma<BR>dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività <BR>dei lavoratori, possono essere installati previo accordo con le<BR>rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la<BR>commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro<BR>provvede l’Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per<BR>l’uso di tali impianti.<BR>Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle<BR>caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza<BR>di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione<BR>interna, l’Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall’entrata in<BR>vigore della presente legge, dettando all’occorrenza le prescrizioni per<BR>l’adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.<BR>Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti<BR>secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali<BR>aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i<BR>sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere,<BR>entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimen to, al Ministro per il<BR>lavoro e la previdenza sociale.<BR>ART. 5 (Accertamenti sanitari)<BR>Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e<BR>sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.<BR>Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto<BR>attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i<BR>quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.<BR>Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del<BR>lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto<BR>pubblico.<BR>ART. 6 (Visite personali di controllo)<BR>Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei<BR>casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio<BR>aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle<BR>materie prime o dei prodotti.<BR>In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a<BR>condizione che siano eseguite all’uscita dei luoghi di lavoro, che siano<BR>salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano<BR>con l’applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla<BR>collettività o a gruppi di lavoratori.<BR>Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché,<BR>ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo,<BR>le relative modalità debbono essere concordate dal datore di lavoro con le<BR>rappresentanze sindacali aziendali oppure, in mancanza di queste, con la<BR>commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di<BR>lavoro, provvede l’Ispettorato del lavoro.<BR>Contro i provvedimenti dell’Ispettorato del lavoro di cui al precedente<BR>comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in<BR>mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei<BR>lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere entro 30 giorni<BR>dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la<BR>previdenza<BR>sociale.<BR>ART. 7 (Sanzioni disciplinari)<BR>Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione<BR>alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di<BR>contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei<BR>lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Essi devono<BR>applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro<BR>ove esistano.<BR>Il datore dl lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei<BR>confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato<BR>l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa.<BR>Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione<BR>sindacale cui aderisce o conferisce mandato.<BR>Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non<BR>possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti<BR>definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta<BR>per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la<BR>sospensione del serviZi0 e dalla retribuzione per più di dieci giorni.<BR>In ogni caso, i provvedimenti disciplinari, più gravi del rimprovero<BR>verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque<BR>giorni dalla contestazione per iscritto delfatto che vi ha dato causa.<BR>Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e<BR>ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, i1 lavoratore al<BR>quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei<BR>venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione alla quale sia<BR>iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l’ufficio<BR>provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di<BR>conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle<BR>parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di<BR>accordo, nominato dal direttore dell’ufficio del lavoro. La sanzione<BR>disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.<BR>Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall’invito<BR>rivoltogli dall’ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in<BR>seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non<BR>ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la<BR>sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.<BR>Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi<BR>due anni dalla loro applicazione.<BR>ART. 8 (Divieto di indagini sulle opinioni)<BR>E’ fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel<BR>corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini,<BR>anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del<BR>lavoratore, nonché sui fatti non rilevanti ai fini della valutazione<BR>dell’attitudine professionale del lavoratore.<BR>ART. 9 (Tutela della salute e dell’integrità fisica)<BR>I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare<BR>l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle<BR>malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e<BR>l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro<BR>integrità fisica.<BR>ART. 10 (Lavoratori studenti)<BR>I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in<BR>scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione<BR>professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque<BR>abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di<BR>lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e<BR>non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi<BR>settimanali.<BR>I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere<BR>prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.<BR>Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni<BR>necessarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.<BR>ART. 11 (Attività culturali, ricreative ed assistenziali)<BR>Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell’azienda<BR>sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei<BR>lavoratori.<BR>ART. 12 (Istituti di patronato)<BR>Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal<BR>Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l’adempimento dei<BR>compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29<BR>luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità , la<BR>loro attività all’interno dell’azienda, secondo le modalità da stabilirsi<BR>con accordi aziendali.<BR>ART. 13 (Mansioni del lavoratore)<BR>L’art. 2103 del Codice civile è sostituito dal seguente:<BR>«Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è<BR>stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia<BR>successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime<BR>effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel<BR>caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al<BR>trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa<BR>diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostitu zione<BR>di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un<BR>periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre<BR>mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se<BR>non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.<BR>Ogni patto contrario è nullo».<BR>Titolo II – Della libertà sindacale<BR>ART. 14 (Diritto di associazione e di attività sindacale)<BR>Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere<BR>attività sindacale, è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi<BR>di lavoro.<BR>ART. 15 (Atti discriminatori)<BR>E’ nullo qualsiasi patto od atto diretto a:<BR>a) subordinare l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca<BR>o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;<BR>b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche<BR>o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli<BR>altrimenti pregiudi zio a causa della sua affiliazione o attività sindacale<BR>ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.<BR>Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o<BR>atti diretti ai fini di discriminazione politica o religiosa.<BR>ART. 16 (Trattamenti economici collettivi discriminatori)<BR>E’ vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi<BR>carattere discriminatorio a mente dell’art.<BR>Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la<BR>discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali<BR>alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il datore<BR>di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una<BR>somma pari all’importo dei trattamenti economici di maggior favore<BR>illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.<BR>ART. 17 (Sindacati di comodo)<BR>E’ fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di<BR>lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti,<BR>associazioni sindacali di lavoratori.<BR>ART. 18 (Reintegrazione nel posto di lavoro)<BR>Ferma restando l’esperibilità delle procedure previste dall’art. 7 della<BR>legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara<BR>inefficace il licenzia mento ai sensi dell’art. 2 della legge predetta o<BR>annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo<BR>ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore<BR>di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.<BR>Il lavoratore ha il diritto al risarcimento del danno subito per il<BR>licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l’invalidità a<BR>norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non<BR>potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata<BR>secondo i criteri di cui all’articolo 2121 del Codice civile. Il datore di<BR>lavoro, che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto<BR>inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù<BR>del rapporto dalla data della sentenza stessa fino a quella della<BR>reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento<BR>dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, il rapporto si<BR>intende risolto.<BR>La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è<BR>provvisoriamente esecutiva.<BR>Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’art. 22 su istanza<BR>congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca<BR>mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può<BR>disporre con ordinanza quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli<BR>elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del<BR>lavoratore nel posto di lavoro.<BR>L’ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo<BR>immediato al giudice medesimo che l’ha pronunciata. Si applicano le<BR>disposizioni dell’art. 178, terzo quarto, quinto e sesto comma del Codice<BR>di Procedura civile.<BR>L’ordinanza, può essere revocata con la sentenza che decide la causa.<BR>Nell’ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all’art. 22, il datore<BR>di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero<BR>all’ordinanza di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudiceche l’ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a<BR>favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all’importo della<BR>retribuzione dovuta al lavoratore.<BR>Titolo III – Dell’attività sindacale<BR>ART. 19 (Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)<BR>Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa<BR>dei lavoratori in ogni unità produttiva nell’ambito:<BR>a) delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente<BR>rappresentative sul piano nazionale<BR>b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette<BR>confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali o<BR>provinciali di lavoro applicati nell’unità produttiva.<BR>Nell’ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali<BR>possono istituire organi di coordinamento.<BR>ART. 20 (Assemblea)<BR>I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui<BR>prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante<BR>l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà <BR>corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere<BR>stabilite dalla contrattazione collettiva.<BR>Le riunioni – che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi<BR>di essi – sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle<BR>rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva, con ordine del<BR>giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l’ordine di<BR>precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.<BR>Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro,<BR>dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza<BR>sindacale aziendale.<BR>Ulteriori modalità per l’esercizio del diritto di assemblea possono essere<BR>stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.<BR>ART. 21 (Referendum)<BR>Il datore di lavoro deve consentire nell’ambito aziendale lo svolgimento,<BR>fuori dell’orario di lavoro, di referendum, sia generali che per categoria,<BR>su materie inerenti all’attività sindacale, indetti da tutte le<BR>rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di<BR>partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti all’unità produttiva e<BR>alla categoria particolarmente interessata.<BR>Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere<BR>stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.<BR>ART. 22 (Trasferimento dei dirigenti delle rappresertanze sindacali aziendali)<BR>Il trasferimento dall’unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze<BR>sindacali aziendali di cui al precedente art. 19, dei candidati e dei<BR>membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta<BR>delle associazioni sindacali di appartenenza.<BR>Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto, quinto,<BR>sesto e settimo dell’art. 18 si applicano sino alla fine del terzo mese<BR>successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i<BR>candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine<BR>dell’anno successivo a quello in cui è cessato l’incarico per tutti gli<BR>altri.<BR>ART. 23 (Permessi retribuiti)<BR>I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 19<BR>hanno diritto, per l’espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.<BR>Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno<BR>diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:<BR>a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità <BR>produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la<BR>stessa è organiz zata;<BR>b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna<BR>rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino<BR>a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;<BR>c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per<BR>cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità <BR>produttive di maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui alla<BR>precedente lettera b).<BR>I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere<BR>inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del<BR>comma precedente, nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi<BR>retribuiti non potranno essere inferiori ad un’ora all’anno per ciascun<BR>dipendente.<BR>Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve<BR>darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima,<BR>tramite le rappresen tanze sindacali aziendali.<BR>ART. 24 (Permessi non retribuiti)<BR>I dirigenti sindacali aziendali di cui all’art. 23 hanno diritto a permessi<BR>non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e<BR>convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni<BR>all’anno.<BR>I lavoratori che intendono esercitare il diritto di cui al comma<BR>precedente, devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di<BR>regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.<BR>ART. 25 (Diritto di affissione)<BR>Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su<BR>appositi spazi, che il datore di lavoro ha l’obbligo di predisporre in<BR>luoghi accessibili a tutti i lavoratori all’interno dell’unità produttiva,<BR>pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacali<BR>e del lavoro.<BR>ART. 26 (Contributi sindacali)<BR>I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di<BR>proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all’interno dei luoghi di<BR>lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell’attività aziendale.<BR>Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire,<BR>tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori<BR>intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di<BR>lavoro, che garantiscono la segretezza del versamento effettuato dal<BR>lavoratore a ciascuna associazione sindacale.<BR>Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti<BR>collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del<BR>contributo sindacale all’asso ciazione da lui indicata.<BR>ART. 27 (Locali delle rappresentanze sindacali aziendali)<BR>Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone<BR>permanentemente a disposizione delle rappresentanze aziendali, per<BR>l’esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all’interno della<BR>unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.<BR>Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le<BR>rappresentanze sindacali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano<BR>richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.<BR>Titolo IV – Disposizioni varie e generali<BR>ART. 28 (Repressione della condotta antisindacale)<BR>Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad<BR>impedire o limitare l’esercizio della libertà e della attività sindacale<BR>nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle<BR>associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del<BR>luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni<BR>successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora<BR>ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al<BR>datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la<BR>cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.<BR>L’efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla<BR>sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del<BR>comma successivo.<BR>Contro il decreto che decide sul ricorso è emessa, entro 15 giorni dalla<BR>comunicazione del decreto, alle parti opposizione davanti al tribunale che<BR>decide con sentenza immediatamente esecutiva.<BR>Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o<BR>alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi<BR>dell’art. 650 del Codice Penale.<BR>L’autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di<BR>condanna nei modi stabiliti dall’art. 36 del Codice penale.<BR>ART. 29 (Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali)<BR>Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all’art. 19 si siano<BR>costituiti nell’ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere<BR>) e b) del primo comma dell’articolo predetto nonché nella ipotesi di<BR>fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti<BR>dall’art. 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle<BR>associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva.<BR>Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla<BR>fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma<BR>dell’art. 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di<BR>rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell’art. 23,<BR>secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo, restano<BR>immutati.<BR>ART. 30 (Permessi per dirigenti provinciali e nazionali)<BR>I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle<BR>associazioni di cui all’art. 19 hanno diritto a permessi retribuiti,<BR>secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle<BR>riunioni degli organi suddetti.<BR>ART. 31 (Aspettativa dei lavoratori chiamati<BR>a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e<BR>nazionali)<BR>I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di<BR>assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche<BR>elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non<BR>retribuita, per tutta la durata del loro mandato.<BR>La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire<BR>cariche sindacali provinciali e nazionali.<BR>I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili,<BR>a richiesta dell’interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e<BR>della determinazione della misura della pensione a carico della<BR>assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre<BR>1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di<BR>enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza<BR>sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque 1<BR>esonero.<BR>Durante i periodi di aspettativa l’interessato, in caso di malattia,<BR>conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti<BR>alla erogazione delle presta zioni medesime.<BR>Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma non si applicano qualora a<BR>favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento<BR>di pensione e per malattia, in relazione all’attività espletata durante il<BR>periodo di aspettativa.<BR>ART. 32 (Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive)<BR>I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che<BR>non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta,<BR>autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario<BR>all’espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.<BR>I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero<BR>di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno<BR>diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.<BR>Titolo V – Norme sul collocamento<BR>ART. 33 (Collocamento)<BR>La commissione per il collocamento di cui all’art. 26 della legge 29 aprile<BR>1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali,<BR>comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima<BR>occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei<BR>lavoratori più rappresentative. Alla nomina della commissione provvederà il<BR>direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,<BR>il quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori<BR>e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle<BR>organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di quindici giorni,<BR>decorso il quale provvede d’ufficio.<BR>La commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale,<BR>frazionale, ovvero da un suo delegato, e delibera a maggioranza dei<BR>presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.<BR>La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la<BR>graduatoria delle precedenze per l’avviamento al lavoro, secondo i criteri<BR>di cui al quarto comma dell’art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.<BR>Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di<BR>collocamento, nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve<BR>uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere<BR>esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad<BR>ogni chiusura dell’ufficio con la indicazione degli avviati.<BR>Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che<BR>pervengono dalle ditte.<BR>La commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per<BR>l’avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle<BR>di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di<BR>lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l’avviamento è provvisoriamente<BR>autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla<BR>commissione di cui al primo comma del precedente articolo entro dieci<BR>giorni.<BR>Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere<BR>data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da<BR>tenere presso la sezione di collocamento e l’altra presso il direttore<BR>dell’Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere<BR>immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.<BR>Nel caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci<BR>entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli<BR>interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell’Ufficio provinciale<BR>del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della<BR>commissione di cui all’art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264<BR>I turni di lavoro di cui all’art. 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264,<BR>sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso possono essere modificati<BR>dalla sezione.<BR>Il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro annulla d’ufficio i<BR>provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in<BR>contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore<BR>dell’Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il<BR>lavoro e la previdenza sociale.<BR>Per il passaggio del lavoratore dall’azienda nella quale è occupato ad<BR>un’altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.<BR>Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli<BR>uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall’art. 38<BR>della presente legge.<BR>Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264, rimangono in vigore<BR>in quanto non modificate dalla presente legge.<BR>ART. 34 (Richieste nominative di manodopera)<BR>A decorrere dal novantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente<BR>legge, le richieste nominative di manodopera da avviare al lavoro sono<BR>ammesse esclusiva mente per i componenti del nucleo familiare del datore di<BR>lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette<BR>categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto<BR>del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione<BR>centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.<BR>Titolo VI – Disposizioni finali e penali<BR>ART. 35 (Campo di applicazione)<BR>Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell’art. 18 e<BR>del titolo III, ad eccezione del primo comma dell’art. 27, della presente<BR>legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o<BR>reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse<BR>disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque<BR>dipendenti.<BR>Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e<BR>commerciali che nell’ambito dello stesso comune occupano più di quindici<BR>dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale<BR>occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva,<BR>singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.<BR>Ferme restando le norme di cui agli artt. 1, 8, 9,14, 15, 16 e 17, i<BR>contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui<BR>alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.<BR>ART. 36 (Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli<BR>appaltatori di opere pubbliche)<BR>Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle<BR>vigenti leggi dello Stato a favore di imprenditori che esercitano<BR>professionalmente un’attività economica organizzata e nei capitolati di<BR>appalto attinenti alla esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita<BR>la clausola esplicita determinante l’obbligo per il beneficiario o<BR>appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori<BR>dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti<BR>collettivi di lavoro della categoria e della zona.<BR>Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli<BR>impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui<BR>l’imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie<BR>concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.<BR>Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall’ispettorato del<BR>lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui<BR>amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio e<BR>dell’appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla<BR>revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno<BR>decidere l’esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da<BR>qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie<BR>ovvero da qualsiasi appalto.<BR>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si<BR>tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi<BR>da enti pubblici, ai quali l’Ispettorato del lavoro comunica direttamente<BR>le infrazioni per l’adozione delle sanzioni.<BR>ART. 37 (Applicazione ai dipendenti da enti pubblici)<BR>Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di<BR>lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono<BR>esclusivamente o prevalente mente attività economica. Le disposizioni della<BR>presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti<BR>dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata<BR>da norme speciali.<BR>ART. 38 (Disposizioni penali)<BR>Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma, lettera a),<BR>sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con<BR>l’ammenda da lire 100.000 a lire un milione o con l’arresto da quindici<BR>giorni ad un anno.<BR>Nei casi più gravi le pene dell’arresto e dell’ammenda sono applicate<BR>congiuntamente.<BR>Quando, per le condizioni economiche del reo, l’ammenda stabilita nel primo<BR>comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice<BR>ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.<BR>Nei casi previsti dal secondo comma, l’autorità giudiziaria ordina la<BR>pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti<BR>dall’art. 36 del Codice Penale.<BR>ART. 39 (Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni)<BR>L’importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.<BR>ART. 40 (Abrogazione delle disposizioni contrastanti)<BR>Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge<BR>è abrogata.<BR>Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi<BR>sindacali più favorevoli ai lavoratori.<BR>ART. 41 (Esenzioni fiscali)<BR>Tutti gli atti e documenti necessari per l’attuazione della presente legge<BR>e per l’esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti<BR>relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo,<BR>imposte di registro o di qualsiasi altra specie e da tasse.<BR>La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella<BR>raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E'<BR>fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come<BR>legge dello Stato.
