Allegato D – Accordo 13 Dicembre 1964 integrativo dell’art. 6 – norme operai del Contratto Nazionale di Lavoro 30 Luglio 1964 per i dipendenti di aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani
L’Anno 1964, addì 13<BR>dicembre, in Roma<BR><BR>TRA<BR><BR>la Federazione Italiana Editori Giornali, rappresentata dal suo Presidente<BR>Ing. Tommaso Astarita;<BR>l’Associazione Italiana Stampatori Giornali, rappresentata dal suo<BR>Presidente Avv. Fiorenzo Casella, da una parte<BR><BR>E<BR><BR>la Federazione Italiana Lavoratori Poligrafici e Cartai, rappresentata dal<BR>suo Segretario Generale Giorgio Pavanetto, dal Segretario Generale aggiunto<BR>Francesco Arcese e dal Segretario Nazionale Edoardo Coletta;<BR>la Federazione Italiana Lavoratori del Libro, rappresentata dal Segretario<BR>Generale Ruggero Malegori e dai Segretari Nazionali Carmelo Formica e<BR>Giovanni Marotta;<BR>la Federazione Italiana Lavoratori Arte Grafica e Cartaria rappresentata<BR>dal Segretario Nazionale Alfredo Giampietro e dai Vice-Segretari Emanuele<BR>Federici e Orazio Trombetta, dall’altra;<BR>in relazione al vigente calendario di uscita dei giornali quotidiani che<BR>prevede la soppressione delle edizioni del mattino del 25 dicembre e del 1°<BR>gennaio e delle edizioni del 16 agosto e per tutta la durata del calendario<BR>medesimo;<BR>si conviene quanto appresso:<BR>Art. 1<BR>Gli operai dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali<BR>quotidiani del mattino osserveranno il riposo nei giorni 24 e 31 dicembre,<BR>fermo restando il diritto alla normale retribuzione in forza di quanto<BR>disposto dall’art. 8 – Norme operai – del vigente contratto nazionale di<BR>lavoro.<BR>Art. 2<BR>Gli operai dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali<BR>quotidiani del pomeriggio osserveranno il riposo nel giorno 16 agosto,<BR>fermo restando il diritto al trattamento di cui all’articolo che precede.<BR>A tali operai, che usufruiscono di un giorno di riposo in meno rispetto<BR>agli operai dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali<BR>quotidiani del mattino, sarà concesso un permesso retribuito di un giorno<BR>da godere in aggiunta alle ferie.<BR>Art. 3<BR>Agli operai dipendenti da aziende editrici e stampatrici di giornali<BR>quotidiani del mattino che fossero chiamati a prestare la loro opera nei<BR>giorni 24 e 31 dicembre perché addetti a servizi indispensabili che non<BR>siano comunque diretti alla pubblicazione del giornale in quei giorni, sarà <BR>corrisposta, in aggiunta alla normale retribuzione, un’altra giornata di<BR>retribuzione senza alcuna maggiorazione.<BR>Uguale trattamento spetterà agli operai dipendenti da aziende editrici e<BR>stampatrici di giornali quotidiani del pomeriggio che fossero chiamati a<BR>prestare la loro opera il 16 agosto per gli stessi servizi di cui al comma<BR>che precede.<BR>Art. 4<BR>Il presente accordo è parte integrante dell’art. 6 Norme operai – del<BR>contratto nazionale di lavoro 30 luglio 1964 per i dipendenti da aziende<BR>editrici e stampatrici di giornali quotidiani ed avrà validità per tutta la<BR>durata del vigente calendario di uscita dei giornali quotidiani.<BR>
