Allegato B – Regolamento per l’erogazione dell’indennità economica di malattia da parte delle aziende editrici e stampatrici di giornali quotidiani

Il giorno 4 maggio 1979 in Roma<BR><BR>TRA<BR><BR>la Federazione Italiana Editori Giornali<BR>l’Associazione Italiana Stampatori Giornali<BR>la Federazione Unitaria Lavoratori Poligrafici e Cartai<BR><BR>PREMESSO CHE<BR><BR>La Cassa mutua nazionale malattia per i lavoratori dei giornali quotidiani,<BR>per quanto la riguarda, ha dichiarato la propria disponibilità circa<BR>l’attuazione di quanto previsto nel presente accordo,<BR><BR>SONO STATE CONCORDATE<BR><BR>le seguenti norme regolamentari per l’esecuzione della nuova disposizione<BR>contrattuale che pone a carico delle aziende a partire dal 1° gennaio 1979<BR>la corresponsione delle prestazioni economiche in favore degli operai in<BR>caso di malattia, a partire dal primo giorno in misura del 100%<BR>dell’ammontare della retribuzione lorda ordinaria media giornaliera, fatto<BR>salvo il recupero da parte delle aziende di quanto erogato dall’ente<BR>previdenziale.<BR>ART. 1<BR>Le aziende editrici e stampatrici di giornali inoltreranno richiesta alla<BR>Cassa mutua nazionale malattia dei lavoratori giornali quotidiani e,<BR>successivamente, all’Ente che subentrerà nelle sue funzioni, diretta ad<BR>ottenere che il pagamento delle prestazioni economiche ai propri dipendenti<BR>venga effettuato mediante unico assegno relativo al ciclo di malattia del<BR>dipendente, intestato direttamente all’azienda, del cui ammontare sarà<BR>data, comunque, comunicazione e documentazione al lavoratore interessato.<BR>ART. 2<BR>Ogni lavoratore interessato rilascerà alla Cassa mutua nazionale malattia<BR>lavoratori dei giornali quotidiani e, successivamente, all’Ente che<BR>subentrerà nelle sue funzioni, tramite l’azienda, formale autorizzazione,<BR>come da fax-simile allegato, a corrispondere direttamente alle aziende<BR>medesime l’indennità spettantegli in caso di malattia.<BR>ART. 3<BR>I dipendenti sono tenuti a documentare regolarmente alla Cassa ed<BR>all’azienda mediante la certificazione sanitaria, con le modalità e nei<BR>termini previsti dalla vigente normativa (e comunque non oltre tre giorni<BR>dalla data di inizio della malattia), il perdurare e il concludersi dello<BR>stato di incapacità lavorativa, attenendosi altresì alle disposizioni in<BR>vigore per beneficiare del trattamento economico di malattia.<BR>ART. 4<BR>Avviata la procedura di cui ai punti precedenti le aziende, in coincidenza<BR>con i singoli periodi di paga, anticiperanno ai dipendenti il trattamento<BR>di malattia sulla base dei giorni di assenza verificatisi nei periodi<BR>medesimi.<BR>Il trattamento verrà erogato in relazione ai primi 180 giorni di malattia e<BR>sarà costituito dal 100% della retribuzione ordinaria media giornaliera,<BR>determinata ai sensi dell’articolo 2 dell’accordo 12 aprile 1972 ed<BR>esclusivamente sui seguenti elementi: paga base, contingenza, aumenti<BR>periodici, maggiorazioni di turno, superminimi e premi giornalieri.<BR>Il trattamento suddetto sarà corrispondente al salario ordinario che il<BR>lavoratore avrebbe percepito in relazione ai suddetti elementi qualora nel<BR>periodo di malattia avesse prestato effettivo servizio. Per le<BR>maggiorazioni di turno si farà riferimento alle medie individuali delle<BR>quattro settimane precedenti alla data di inizio della malattia,<BR>determinate secondo gli attuali criteri di denuncia alla Cassa mutua<BR>malattia.<BR>ART. 5<BR>L’azienda corrisponderà a suo carico la retribuzione relativa ai primi tre<BR>giorni di malattia. Per il periodo di malattia dal quarto giorno in poi<BR>verrà, in sede di conguaglio, corrisposta l’eventuale differenza tra<BR>l’indennità economica corrisposta dalla Cassa e quanto corrisposto<BR>dall’azienda.<BR>ART. 6<BR>11 trattamento di cui sopra verrà corrisposto a tutti gli operai<BR>effettivamente dipendenti dall’azienda, ivi compresi i lavoratori assunti<BR>con contratto a tempo determi nato, e sino alla data di cessazione del<BR>rapporto di lavoro.<BR>ART. 7<BR>Le prestazioni integrative a favore degli impiegati previste dall’accordo<BR>del 19 aprile 1973 saranno, a partire dal 1° gennaio 1979, erogate dalle<BR>aziende nei valori congelati del tariffario in vigore alla Cassa mutua<BR>quotidiani, che si allega al presente accordo.<BR>Ai fini dell’erogazione di tali prestazioni saranno osservate le modalità e<BR>le procedure di cui al citato accordo.<BR>La presente norma ha carattere transitorio ed è rivolta alla perequazione<BR>degli operai e degli impiegati in relazione all’assistenza integrativa.<BR>Essa avrà, pertanto, vigore fino al momento in cui non interverranno<BR>modificazioni nella situazione normativa in atto a tale riguardo.<BR>Le prestazioni integrative come sopra determinate saranno assicurate, con<BR>le stesse modalità e negli stessi termini, agli operai dipendenti dalle<BR>aziende operanti nelle province di Trento, Trieste, Bolzano e Gorizia.<BR>ART. 8<BR>Saranno assorbite, fino a concorrenza, le eventuali integrazioni<BR>riconosciute in sede aziendale agli stessi titoli delle prestazioni<BR>integrative di cui al presente accordo.