Il testo d’intesa sulla previdenza

Pensionamento dei<BR>lavoratori dipendenti.<BR>Le finestre di uscita per l’anno 1998 sono tutte differite di tre mesi.<BR>Lavoratori dipendenti privati: a partire dall’l gennaio 1998 le condizioni<BR>di accesso alla pensione di anzianità per tutti i lavoratori dipendenti<BR>privati sono le seguenti (si veda la prima tabella da sinistra).<BR>Lavoratori dipendenti pubblici: dall’1 gennaio 1998 le condizioni di<BR>accesso al pensionamento di anzianità per i dipendenti pubblici (Operai ed<BR>equivalenti inclusi) sono allineate a quelle previste dalla legge 335/1995<BR>per i dipendenti privati. L’ulteriore adeguamento dei requisiti di<BR>pensionamento dei dipendenti pubblici a quelli privati avviene in modo<BR>graduale entro il 2004. Dal 2004 le condizioni di accesso alla pensione di<BR>anzianità saranno le stesse dei dipendenti privati. In alternativa alle<BR>condizioni appena ricordate, la possibilità di accesso al pensionamento<BR>anticipato è data dal requisito della sola anzianità contributiva come<BR>previsto per i lavoratori dipendenti privati. L’innalzamento dei requisiti<BR>è dato dalla seguente tabella (la seconda da sinistra).<BR><BR>Deroghe: dalla revisione delle condizioni d’accesso alla pensione di<BR>anzianità sono esclusi:<BR>i lavoratori pubblici e privati qualificati dai contratti collettivi nazionali di lavoro come operai (il Governo dichiara che la normativa vigente continu<BR>a ad applicarsi anche agli "equivalenti" che nel corso del 1998 si<BR>procederà a individuare sulla base della pari gravosità delle mansioni del<BR>lavoro operaio, nei limiti degli equilibri di bilancio);<BR>tutti i lavoratori che hanno iniziato a lavorare in età compresa tra i 14 e<BR>i 18 anni;<BR>i lavoratori in Cig in attesa della prossima pensione; coloro per i quali<BR>sono in corso versamenti di contributi volontari o sono in mobilità in<BR>attesa di maturazione dei requisiti della pensione.<BR>Per quanto riguarda il lavoro usurante, in attuazione dell’articolo 1,<BR>commi da 34 a 38, della legge 335/l995, i criteri per l’individuazione<BR>saranno stabiliti, con decreto del ministero del Lavoro, previo parere di<BR>una commissione tecnica-scientifica mista trilaterale; sulla base dei<BR>criteri così individuati, i contratti collettivi determineranno le<BR>specifiche figure di lavoro usurante.<BR>Unificazione delle regole dei fondi speciali al Fpld. Dall’1 gennaio 1998:<BR>tutti i coefficienti di rendimento sono unificati a quelli in vigore per il<BR>Fpld, mediante l’applicazione del principio "pro-rata";<BR>sono abolite tutte le clausole oro;<BR>è abolita la possibilità di capitalizzare parte della pensione;<BR>sono abolite le deroghe che consentono a taluni fondi integrativi di<BR>svolgere funzione sostitutiva della Ago;<BR>per i fondi speciali Inps le aliquote contributive di finanziamento, ove<BR>inferiori, sono allineate all’aliquota del Fpld;<BR>sono abolite tutte le condizioni di accesso all’anzianità diverse da quelle<BR>del Fpld.<BR>Contemporaneamente all’unificazione vengono decise le deroghe per<BR>prestazioni speciali legate al trinomio età/efficienza/pericolosità.<BR>Restano comunque invariate le attuali disposizioni relative alla<BR>contribuzione del settore agricolo. Nei casi accertati di prestazioni<BR>particolari si fissano deroghe per limiti di età per il diritto al<BR>pensionamento anticipato.<BR>Il Governo intende invitare il Parlamento affinché valuti l’opportunità che<BR>la recente revisione della normativa pensionistica ad esso relativa decorra<BR>in tutti i suoi aspetti sin dal 1998.<BR><BR>Altri provvedimenti per i lavoratori dipendenti.<BR>Personale della scuola. Le uscite del personale della scuola, anticipate<BR>dal Parlamento, vengono differite al 1999.<BR>Indicizzazioni. Sospensione per un anno dell’intera indicizzazione delle<BR>pensioni superiori a cinque volte il minimo.<BR>Riduzione temporanea, per i tre anni successivi, del coefficiente di<BR>indicizzazione della quota tra 5 volte il minimo e 8 volte il minimo allo<BR>0,3% e azzeramento della indicizzazione della quota superiore a 8 volte il<BR>minimo, per lo stesso periodo di tre anni.<BR>Previdenza complementare dei dipendenti pubblici. Trasformazione opzionale<BR>dell’indennità di buonuscita in Tfr e avvio della previdenza complementare<BR>per i dipendenti pubblici. Per i dipendenti che avranno optato per il Tfr<BR>una quota dell’attuale aliquota contributiva relativa all’indennità di<BR>buonuscita, pari a 1,5 punti percentuali, sarà destinata a previdenza<BR>integrativa, nei modi e con la gradualità che saranno stabiliti con<BR>un’apposita trattativa tra le parti da avviarsi entro il 31 dicembre 1997.<BR>Divieto di cumulo. Estensione ai pensionati ex lavoratori dipendenti della<BR>norrnativa del cumulo tra pensione di anzianità e reddito da lavoro<BR>autonomo prevista per i pensionati ex lavoratori autonomi.<BR>Recupero evasione contributiva. Incremento dell’attività ispettiva degli<BR>Enti pensionistici al fine di conseguire incrementi di contribuzione<BR>rispetto ai dati previsionali.<BR>Flessibilità lavoro-pensione. Il Governo valuterà le possibilità tecniche<BR>per l’avvio di una sperimentazione di forme di flessibilità nella fase di<BR>uscita dal lavoro e di accesso alla pensione. All’eventuale avvio della<BR>sperimentazione dovrà essere appostata in bilancio una specifica voce di<BR>spesa per la copertura degli eventuali costi.