Ecco i cambiamenti nella tassazione sulle pensioni
Il<BR>decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, emanato dal Governo in<BR>attuazione della delega ricevuta dal Parlamento nel dicembre 1996, ha<BR>apportato nell’ordinamento fiscale una vera e propria minirivoluzione.<BR>Il provvedimento, come contemplato nella stessa legge delega, prevede:<BR>L’abolizione della "tassa sulla salute".<BR>L’abolizione di tutti i contributi sanitari.<BR>L’abolizione di Ilor, Iciap, patrimoniale sulle imprese, tassa sulla<BR>partita Iva, imposta di concessione comunale.<BR>Istituzione dell’Imposta Regionale sulle Attività produttive (Irap).<BR>Riduzione e correzione delle aliquote Irpef.<BR>Aumento e revisione delle detrazioni ai fini Irpef.<BR>Ripartizione del fondo stanziato per la restituzione del "fiscaldrag" agli<BR>assegni familiari<BR>Rimodulazione del prelievo a beneficio degli enti locali.<BR>Ciò premesso, nell’illustrazione che segue, ci limiteremo solo ad esaminare<BR>quale impatto esercita il nuovo provvedimento ai fini della tassazione<BR>sulle pensioni, in generale, e su quelle del nostro Fondo, in particolare.<BR><BR>Nuove aliquote IRPEF<BR>La curva delle aliquote IRPEF risulta, dal 1° gennaio 1998, ridisegnata<BR>come indicato nella tabella A. <BR><BR>La nuova curva prevede l’accorpamento al 18,5% delle prime due aliquote,<BR>per i redditi fino a 15 milioni: prima erano del 10 e del 22%.<BR>L’ultima (del 51%) è stata cancellata e oltre i 135 milioni sarà del 45,5%<BR>(prima era al 46% oltre i 150 milioni) mentre scende al 39,5% il prelievo<BR>per i redditi tra 60 e 135 milioni.<BR><BR>Detrazioni soggettive dall’imposta<BR>L’aumento della pressione fiscale dovuta alla modifica della curva<BR>dell’IRPEF è compensato dalle maggiori detrazioni introdotte che sono ora<BR>rapportate ai diversi scaglioni di reddito.<BR>Il ruolo delle detrazioni abbastanza marginale nel vecchio sistema assume,<BR>pertanto, un’importanza fondamentale in quello attuale.<BR>Le nuove misure delle detrazioni soggettive dalla imposta sono riportate<BR>nella tabella B. <BR><BR>Come si può rilevare, dunque, le detrazioni riservate ai dipendenti e<BR>pensionati vengono articolate per fasce di redditi e decrescono man mano<BR>che aumenta l’imponibile. Fino a 60 milioni e 300.000 lire sono maggiori di<BR>quelle precedentemente vigenti. Oltre questa soglia cominciano a calare e<BR>sopra i 100 milioni di reddito vengono definitivamente fissate a 100.000<BR>lire. Il pensionato fino a 18 milioni di reddito ottiene uno sgravio<BR>ulteriore di 70.000 lire.<BR>Occore precisare che tutte le detrazioni d’imposta (sgravi fiscali) vengono<BR>effettuate dai datori di lavoro e dagli enti pensionistici su dichiarazione<BR>del contribuente, che dovrà anche indicarne la misura.<BR>Poiché tali detrazioni spettano, ovviamente, una sola volta e sono, di<BR>regola, eseguite dall’INPS sulle quote di pensione a suo carico, nessuna<BR>detrazione d’imposta viene dal Fondo applicata sulle pensioni a proprio<BR>carico.<BR>In conseguenza, si verifica che per la stragrande maggioranza dei redditi<BR>di pensione erogati dal nostro Fondo, l’applicazione della nuova disciplina<BR>comporta, in sede di tassazione d’acconto, un prelievo fiscale<BR>sensibilmente più elevato rispetto a quello che scaturiva dall’applicazione<BR>della precedente disciplina.<BR>Sulla base del valore medio delle pensioni del nostro Fondo, la relativa<BR>aliquota media di tassazione sarebbe, infatti, risultata applicabile ai<BR>sensi della preesistente disciplina fiscale, in misura di poco superiore al<BR>10%, a fronte del 18,50%, che rappresenta, appunto, l’aliquota minima di<BR>tassazione a cui vanno ora assoggettate le integrazioni a carico del nostro<BR>Fondo.<BR>La maggior tassazione operata dal Fondo sulle pensioni a proprio carico<BR>troverà per i beneficiari piena compensazione in sede di autotassazione<BR>ovvero di autoliquidazione dell’imposta sul reddito complessivo costituito<BR>dal cumulo delle pensioni dell’INPS e del Fondo, oltre eventuali altresì<BR>redditi personali.<BR><BR>Casi di titolari di due o più trattamenti pensionistici<BR>In merito a quanto precede, occorre far rilevare, peraltro, che quando il<BR>Casellario centrale dei pensionati sarà in grado di dare pratica attuazione<BR>alla nuova disciplina contenuta nell’art. 8 del decreto legislativo 2<BR>settembre 1997, n. 314, che reca "Disposizioni in materia di titolari di<BR>più trattamenti pensionistici", l’eventuale maggiore tassazione operata dal<BR>Fondo sulle pensioni a suo carico verrà ad essere prontamente riassorbita<BR>o, comunque, riequilibrata.<BR>La suddetta nuova disciplina dopo aver stabilito, infatti, che gli enti<BR>erogatori dei trattamenti pensionistici devono trasmettere al Casellario<BR>delle pensioni, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi<BR>ai trattamenti pensionistici che verranno erogati nel corso dello stesso<BR>anno, prevede che, entro il mese di giugno dello stesso anno, sulla base<BR>dei dati e degli elementi forniti dagli enti di cui sopra, il Casellario<BR>centrale dei pensionati, mediante l’utilizzo di procedure automatizzate,<BR>individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici,<BR>calcola l’aliquota dei percipienti, determina le detrazioni spettanti e<BR>comunica all’ente che eroga il trattamento di minore importo, costituito<BR>nella specie dal nostro Fondo, l’aliquota d’imposta e le detrazioni da<BR>operare, nonché gli eventuali contributi da trattenere.<BR>A partire, quindi, dalla data della comunicazione, l’ente che eroga il<BR>trattamento di minore importo provvede ad assoggettare a tassazione il<BR>trattamento pensionistico che corrisponde, tenendo conto degli elementi<BR>risultanti dalla comunicazione fornita dal Casellario delle pensioni.<BR>La stessa disciplina stabilisce, inoltre, che, entro il termine del 28<BR>febbraio dell’anno successivo, ciascun ente erogatore di trattamenti<BR>pensionistici effettua le consuete operazioni di conguaglio relativamente<BR>ai trattamenti corrisposti e, entro la stessa data di cui sopra, consegna<BR>al percepiente la relativa certificazione unica, fiscale e contributiva,<BR>annotando sulla stessa che è stata applicata la disposizione in argomento.<BR>Sulla base delle dichiarazioni o degli elenchi presentati dagli enti<BR>erogatori dei trattamenti pensionistici in qualità di sostituti d’imposta,<BR>l’Amministrazione finanziaria provvede ad effettuare gli eventuali<BR>ulteriori conguagli iscrivendo a ruolo le imposte senza applicazioni di<BR>sanzioni.<BR>Precisa, infine, la medesima normativa che i titolari soltanto di più<BR>trattamenti pensionistici per i quali si sono rese applicabili le<BR>disposizioni in parola sono esonerati dall’obbligo di presentare la<BR>dichiarazione dei redditi e che ai fini dell’applicazione delle altre<BR>disposizioni di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi<BR>di cui alla vigente legislazione fiscale, i titolari di più trattamenti<BR>pensionistici cui si è reso applicabile la disciplina in esame sono<BR>considerati percettori di un unico reddito di lavoro dipendente.<BR>Da quanto sopra, emerge, quindi che, una volta a regime, la disciplina<BR>consentirà di assoggettare ciascun trattamento pensionistico a carico del<BR>nostro Fondo ad una tassazione pressoché corrispondente a quella di fatto<BR>dovuta dal percepiente.<BR><BR>Addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche<BR>La riforma connessa all’istituzione dell’IRAP (imposta regionale sulla<BR>attività produttiva) ha comportato per i redditi di lavoro dipendente<BR>(comprese le pensioni) e per i redditi di lavoro autonomo e d’impresa, la<BR>scomparsa dal 1° gennaio 1998, dei contributi sanitari a carico e, quindi,<BR>un vantaggio che doveva essere riequilibrato per non subire perdite di<BR>gettito.<BR>Di qui l’introduzione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle<BR>persone fisiche in favore delle Regioni. L’addizionale regionale non è<BR>deducibile ai fini di alcuna imposta, tassa o contributo. La sua misura è<BR>fissata tra lo 0,5 e l’1 per cento, da ciascuna Regione, con proprio<BR>provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30<BR>novembre dell’anno precedente a quello cui l’addizionale si riferisce.<BR>Per gli anni 1998 e 1999 l’aliquota di che trattasi è stata fissata, per<BR>legge, nella misura dello 0,5 per cento in tutto il territorio nazionale.<BR>Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi di pensione,<BR>l’addizionale regionale è trattenuta, rispettivamente, dai datori di lavoro<BR>e dagli enti pensionistici all’atto dell’effettuazioni delle operazioni di<BR>conguaglio relative a detti redditi.<BR>L’importo trattenuto dovrà , quindi, essere indicato nell’apposita<BR>certificazione unica, fiscale e contributiva, che i datori di lavoro e gli<BR>enti pensionistici, nella loro qualità di sostituti d’imposta dovranno<BR>consegnare a ciascun percepiente.<BR><BR>Tassabilità all’87,5% delle Pensioni del Fondo<BR>Si rammenta, infine, che le prestazioni erogate dal nostro Fondo<BR>costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali per 1’87,5% dell’ammontare<BR>corrisposto ai relativi beneficiari.<BR>E ciò ai sensi del combinato disposto degli artt. 47, lett. h-bis, e 48<BR>bis, lett. d), del T.U.I.R. (testo unico delle imposte sui redditi).
