La via per passare al "contributivo"
Pubblichiamo il decreto legislativo di attuazione della delega conferita<BR>dall’articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di<BR>opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente<BR>con le regole del sistema contributivo. Il provvedimento è stato<BR>definitivamente approvato il 30 aprile 1997 dal Consiglio dei ministri.<BR>ARTICOLO 1Ambito di applicazione<BR>Il presente decreto disciplina la facoltà di opzione prevista dall’articolo<BR>1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.<BR>ARTICOLO 2Modalità di applicazione<BR>1. Il montante individuale dei contributi di cui all’articolo 1, comma 8,<BR>della citata legge n.335 del 1995 è determinato dalla somma di due quote:<BR>a) la prima, per i periodi contributivi maturati fino al 31 dicembre 1995;<BR>b) la seconda, per i periodi contributivi maturati successivamente al 31<BR>dicembre 1995.<BR>2. La quota di montante di cui al comma 1, lettera a) è determinata come<BR>prodotto tra il numero complessivo di anni di contribuzione maturati alla<BR>data del 31 dicembre 1995 dal soggetto interessato e la media delle<BR>contribuzioni annue, di cui al comma 3, rivalutate in base a quanto<BR>stabilito dall’articolo 1, comma 9 della predetta legge n. 335 del 1995,<BR>nel limite massimo del periodo di riferimento di cui al comma 5.<BR>3. La media delle contribuzioni annue è data dal prodotto tra la<BR>retribuzione imponibile e l’aliquota contributiva vigente nel<BR>corrispondente periodo di contribuzione. Le singole aliquote sono<BR>computabili nel limite massimo della contemporanea aliquota in vigore<BR>presso il Fondo pensioni dei lavoratori di pendenti dell’Inps. Per i<BR>dipendenti dello Stato si applicano le aliquote del predetto Fondo pensioni<BR>dei lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi iscritti presso<BR>l’Inps, per i periodi contributivi antecedenti il 1° luglio 1990 si<BR>applicano le aliquote contributive vigenti alla predetta data.<BR>4. Per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 2,<BR>comma 9, della citata legge n. 335 del 1995, la retribuzione imponibile è<BR>quella indicata al medesimo comma 9.<BR>5. Il periodo di riferimento per il calcolo della media delle contribuzioni<BR>annue è costituito dagli ultimi anni di anzianità contributiva precedenti<BR>la data del 31 dicembre 1995, nel limite massimo di dieci annualità . Per i<BR>dipendenti di cui al comma 4 il predetto periodo di riferimento è quello<BR>stabilito dalla normativa vigente per il calcolo della retribuzione<BR>pensionabile alla stessa data del 31 dicembre 1995.<BR>6. La retribuzione imponibile, impiegata per la definizione del valore di<BR>cui al comma 3, non può eccedere l’importo del massimale di cui<BR>all’articolo 2, comma 18 della citata legge n. 335 del 1995 rapportato<BR>all’anno considerato sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le<BR>famiglie di operai e impiegati, così come calcolato dall’lstat.<BR>7. Per il calcolo della quota del montante di cui al comma 1, lettera b),<BR>si applicano le regole vigenti nel sistema contributivo di cui all’articolo<BR>1, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995.<BR>8. L’importo del trattamento annuo è determinato applicando al montante<BR>contributivo individuale di cui al comma 1, i coefficienti di<BR>trasformazione di cui all’articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 335<BR>del 1995.
