PARTE SESTA – Art. 1 – Orario di lavoro

La prestazione lavorativa giornaliera viene effettuata in orario diurno ed ha inizio non prima delle ore 6 e termine entro le ore 22.

Fermo restando il riposo settimanale di legge, l’orario di lavoro ordinario è fissato in 37 ore settimanali distribuite su cinque giorni, con orario di lavoro giornaliero pari a 7 ore e 24 minuti. Il sesto giorno è considerato lavorativo a tutti gli effetti.

In sede aziendale, previo confronto con la r.s.u., vengono individuati i 5 giorni della settimana in cui viene svolta la prestazione lavorativa, anche in relazione ai specifici carichi produttivi.

Fermo restando il limite delle 45 ore settimanali di lavoro, regimi diversi di orario settimanale considerati utili per la realizzazione dei programmi produttivi dell’impresa attraverso la migliore e più efficiente organizzazione del lavoro debbono, in ogni caso, rispettare i limiti quantitativi di orario previsti dal presente contratto.

Modelli di flessibilità dell’orario ordinario giornaliero, connessi anche alla intensità della attività produttiva, possono essere contrattati a livello aziendale nei limiti quantitativi settimanali previsti dal presente articolo.